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7.1 Notifica con modalità telematica

Di particolare interesse sono le novità introdotte dalla legge di stabilità alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, disciplinando ex novo le modalità di notifica effettuate dagli Avvocati con modalità telematiche.

La notificazione telematica si effettua tramite pecsoltanto agli indirizzi che risultano da pub-blici elenchi. Per la notifica via pec da parte degli avvocati di atti non consistenti in documenti informatici, il legale ne estrae una copia informatica di cui attesta la conformità all’originale e l’atto così formato viene allegato al messaggio di posta elettronica certificata: anche in questo caso il momento di perfezionamento della notifica è quello che coincide con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio. Gli avvocati dovranno redigere la relazione

di notificazione su di un documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e al-legato al messaggio inviato via pec: nel caso di notifica di atti non informatici, quindi, al mes-saggio di posta elettronica certificata dovranno essere allegati sia la copia informatica dello stesso atto sia la relazione di notificazione. Per l’atto notificato per via telematica il pagamento dell’importo corrispondente alla marca da bollo è effettuato con lo stesso mezzo informatico.

In caso di malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio “giustizia” il giudice può per-mettere il deposito cartaceo degli atti oppure ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti per ragioni specifiche.

7.2 Comunicazioni e notificazioni - uso mezzo telematico

È stabilito, altresì, l’obbligo per le cancellerie di usare esclusivamente il mezzo telematico per le comunicazioni e le notificazioni. Per gli uffici giudiziari, diversi da tribunali e corti d’appello, l’obbligo decorrerà dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gaz-zetta Ufficiale dei decreti di natura non regolamentare con cui il ministro della Giustizia accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione degli uffici. Nei procedimenti penali davanti a tri-bunali e corti d’appello, l’obbligo per le cancellerie di usare esclusivamente il mezzo telematico per le comunicazioni e le notificazioni a persona diversa dall’imputato decorrerà dal 15 dicembre 2014.

Scatterà invece dal 30 giugno 2014 il deposito obbligatorio per via telematica degli atti pro-cessuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti costituite nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione. La decorrenza dell’obbligo può essere anticipata nei tribunali in cui il ministro della Giustizia accerterà, con un decreto, la funzionalità dei servizi telematici.

Sul punto l’art. 1, comma 19, della legge di stabilità (l. n. 228/2012) modifica il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare l’art. 16 comma 12 prevede che “Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comu-nicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e suc-cessive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici no-tificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati”.

Dopo l’art. 16 sono inseriti i seguenti :

«art. 16-bis. - (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con mo-dalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscri-zione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità

giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liqui-datore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei prov-vedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione.

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura ge-nerale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interes-sati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazio-nale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non tele-matiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

L’art. 16-ter, rubricato “Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, ha specificato che ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti da:

- L’anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR, (art. 3-bis del C.A.D.).

L’elenco formato dal Ministero della Giustizia al quale le amministrazioni pubbliche hanno comunicato l’indirizzo di PEC a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni (art. 16, comma 12, del decreto-legge 179/2012).

- Il registro delle imprese, al quale le imprese costituite in forma societaria sono tenute a in-dicare il proprio indirizzo di PEC, l’elenco riservato (consultabile in via telematica esclusiva-mente dalle pubbliche amministrazioni) tenuto dagli ordini e dai collegi al quale i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicare il

proprio indirizzo di PEC e l’elenco tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale alla quale le ammi-nistrazioni pubbliche hanno comunicato il proprio indirizzo di PEC (art. 16 del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009).

- L’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico, realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e presso gli ordini o collegi profes-sionali, cui possono accedere le pubbliche amministrazioni, i professionisti, le imprese, i ge-stori o esercenti di pubblici servizi e tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. (art 6-bis del decreto legislativo n. 82/2005).

- Il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia.

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