SEZIONE I CEREALI
Art. 1. Modalità della contrattazione – 1. Le contrattazioni sono concordate sia direttamente fra compratore e venditore, sia con l'intervento di un mediatore.
2. Le contrattazioni si fanno a voce e per iscritto quando si tratta di partite di una certa entità.
3. Nel primo caso non si osserva alcuna particolare formalità; vengono solo stabiliti il prezzo e la data di consegna.
4. Nel secondo caso si compila normalmente un apposito modulo (stabilito) in doppio originale, firmato da ambedue le parti e confermato, quando vi intervenga, dal mediatore.
5. Nello stabilito sono indicati i nomi dei contraenti, le merci vendute, la provenienza, l'anno del raccolto, la qualità, il luogo e l'epoca della consegna, il prezzo per ogni quintale netto e i modi di pagamento.
Art. 2. Campioni – 1. Le contrattazioni avvengono di solito su campioni presentati dal venditore o dal mediatore.
2. Il campione è conservato dal compratore e, talvolta, viene sigillato nell'interesse delle parti.
3. Le piccole partite, per le consegne a breve scadenza, sono contrattate quasi sempre su campione, e il compratore indica per il medesimo la quantità e il prezzo.
4. La visita in monte si usa, a volte, nelle contrattazioni di grandi partite e viene effettuata prima della stesura del contratto.
Art. 3. Quantità – 1. La quantità della merce venduta è abitualmente espressa in tonnellate.
Art. 4. Sistema di contrattazione – 1. I cereali si contrattano sempre a peso (chilogrammi o tonnellate).
2. Solitamente la merce viene fornita allo stato sfuso.
3. Previ accordi, essa può essere consegnata anche in colli di peso uniforme o non; in ogni caso deve essere convenuto il luogo della pesatura. Nel silenzio delle parti, si intende convenuta la pesa più prossima al luogo di consegna.
Art. 5. Qualità – 1. Quando la vendita dei cereali non sia fatta su campione o dietro visita in monte, si intende essersi contrattata merce di qualità sana, leale, mercantile, buona media dell'annata. Trattandosi di grani, se ne indica la varietà e il peso specifico. Per i cereali destinati alla semina, la vendita viene fatta con garanzia anche della germinabilità e della purezza.
2. La merce si intende sana quando non abbia odori sgradevoli e impropri al cereale contrattato, non sia riscaldata o fermentata e sia scevra di macchie di muffa, di carbone, di carie o di altre malattie dei cereali.
3. La merce si intende mercantile quando non abbia difetti speciali che non consentano di classificarla nella media delle qualità prodotte nell'annata in quella data località.
4. Nella contrattazione di cereali sono pure usate le formule «secco e stagionato».
5. Per secco si intende quel cereale che è scorrevole alla mano, ha la risonanza tipica della propria specie e che non abbia, comunque, una umidità superiore al 14 % per il frumento e l'orzo e al 15% per il granoturco.
Art. 6. Cali – 1. Non sono presi in considerazione cali di peso della merce.
Art. 7. Luogo della consegna – 1. Il luogo della consegna della merce è convenuto all'atto della contrattazione.
2. Nel silenzio delle parti, la consegna deve avvenire nel luogo ove si trova la merce al momento del contratto.
Art. 8. Tempo della consegna – 1. Quando non sia convenuta un'epoca fissa per la consegna della merce, si intende che la medesima debba aver luogo entro otto giorni dalla data del contratto, non computandosi nel termine il giorno di scadenza se festivo.
2. Nelle contrattazioni fra produttori e commercianti, se è stato stabilito un termine entro il quale deve essere effettuata la consegna, la precisazione del giorno di consegna è facoltà dell'acquirente e va esercitata con preavviso di almeno tre giorni. In difetto, la merce deve essere consegnata entro il termine fissato.
Art. 9. Tolleranze – 1. La merce deve essere condizionata secondo le buone pratiche. Salvo patti speciali, le contrattazioni per il grano si intendono fatte per merce scevra di carbone e di carie e contenente non oltre il 2% di corpi estranei, percentuale che si estende anche agli altri cereali.
2. La quantità da consegnare deve essere quella designata nel contratto, con facoltà del venditore di consegnare un 5% in più o in meno.
Art. 10. Ritardi di consegna – 1 Quando fra le parti è stato stabilito che la consegna della merce debba farsi presso i magazzini del venditore, se il compratore non si presenta nel giorno fissato, salvo casi di forza maggiore, il venditore può protestare i danni.
2. In caso di omessa consegna entro il termine stabilito, se persiste nel compratore l'interesse a conseguirla, lo stesso, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, deve intimare al venditore di effettuarla entro otto giorni.
Art. 11. Pesatura – 1. La pesatura si effettua sempre nel luogo della consegna. Le spese relative sono a carico del venditore.
2. La pesatura di riscontro è a carico del compratore.
Art. 12. Spese di trasporto – 1. Le spese di trasporto sono a carico del compratore, se questi non acquistò alla tassativa condizione della consegna a domicilio.
2. Se la merce deve essere spedita per ferrovia, le spese di trasporto fino alla stazione sono a carico del compratore, salvo che non venga stabilito diversamente dalle parti.
Art. 13. Rischi del trasporto – 1. Quando la merce viene venduta «franco partenza», viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del compratore, anche quando sia stata spedita in porto affrancato.
Art. 14. Avarie e perimento – 1. Le avarie sopravvenute dopo la visita della merce sono a carico del venditore. Le avarie sono invece a carico del compratore se questi non provvede al ritiro della merce nel termine convenuto, salvo che non siano intervenuti patti speciali fra i contraenti o che le avarie siano dipendenti da colpa del venditore.
2. Salvo patto contrario, le avarie e il calo che avvenissero durante il viaggio sono a carico del compratore, se la merce era stata venduta «franco partenza», e a carico del venditore, se la stessa era stata venduta «franco destino».
3. Il venditore è esonerato dall'obbligo della consegna se la merce, quando sia stata individuata e specificata, perisce per causa a lui non imputabile; se era in mora nella consegna è responsabile dei danni sofferti per il perimento o il deterioramento della merce.
Art. 15. Merce diversa da quella convenuta - merce difettosa – 1. Se il compratore contesta la merce al ricevimento per difformità dal campione, in attesa della soluzione della contestazione la merce viene scaricata e depositata e a chi effettua la consegna viene affidato un campione sigillato della merce stessa, da prelevarsi dal carico, alla presenza del consegnatario che ne rilascia ricevuta.
2. Se una parte sola della merce risulta non corrispondente al campione, il compratore potrà contestare soltanto la parte non conforme a questo.
Art. 16. - Pagamento – 1. In assenza di condizioni particolari, convenute tra le parti al momento della contrattazione, il pagamento della merce avviene dopo la consegna della stessa e nell'arco di tempo massimo di trenta giorni.
Art. 17. Contratti a termine – 1. Sono contratti a termine quelli in cui le parti, con apposita clausola, ne differiscono l'esecuzione in modo che le consegne vengano effettuate in una o più epoche future.
Art. 18. Modalità nelle vendite di granaglie nei contratti a termine – 1. E' obbligo del venditore di approntare, nelle epoche e nelle località indicate dal contratto, le partite di granaglie e di rendere noto al compratore, dieci giorni prima, il luogo ove deve ricevere la merce, salvo patti in contrario.
Art. 19. Arbitrato nei contratti a termine di vendita di granaglie – 1. Per qualunque controversia che insorgesse durante l'esecuzione di tali contratti, si rimette, generalmente, la decisione a due arbitri nominati uno per parte dai contraenti, con lettera da essi firmata.
2. Nel caso di disaccordo, i due arbitri ne eleggono un terzo che decide inappellabilmente. In difetto di loro accordo, la designazione del terzo arbitro viene rimessa, generalmente, al Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a richiesta di una delle parti.
Art. 20. Conferimento di grano all'industria molitoria con determinazione di prezzo e pagamento differiti – 1. La consegna della merce avviene all'epoca della raccolta.
2. Se ne accertano in contraddittorio le caratteristiche merceologiche (varietà, umidità e peso specifico) che vengono riportate nel documento di consegna rilasciato dal consegnatario.
3. Il conferente ha facoltà di scegliere l'epoca di vendita, con trattativa del prezzo sulla base delle quotazioni di mercato della giornata.
4. In caso di mancato accordo sul prezzo, è facoltà del venditore di ritirare, a sua cura e spese, la merce della stessa qualità e delle stesse caratteristiche.
5. In relazione all'epoca di vendita, viene corrisposto al consegnatario un compenso a copertura delle spese di conservazione.
Art. 21. Mediazione – 1. Nelle contrattazioni non sempre interviene il mediatore. La
mediazione spetta al mediatore a contratto ultimato, indipendentemente dalla sua esecuzione, per la quale però egli presta la sua opera fino al buon fine.
SEZIONE II FORAGGI
Art. 22. Modalità della contrattazione – 1. Le contrattazioni dei foraggi sono concordate tra compratore e venditore, generalmente con l'intervento del mediatore.
2. Le contrattazioni si concludono di solito verbalmente.
3. Quando si tratti di consegna a lunga scadenza o di vendite fuori della Regione, il contratto si redige per iscritto.
4. I foraggi si contrattano dietro visita al monte, se secchi; al prato, se verdi (in erba), e anche su campione.
5. I foraggi secchi si contrattano generalmente a peso (quintale), mentre quelli verdi sempre a superficie (ettaro o tornatura).
Art. 23. Oggetto del contratto – 1. Nelle vendite in erba, il compratore può eseguire i tagli fino a tutto il 30 settembre e non oltre. Se i tagli (primo, secondo, ecc.) sono stati indicati specificamente nel contratto, cessa ogni diritto del compratore, eseguiti i tagli stessi.
Art. 24. Spese di raccolta e di trasporto – 1. Nelle vendite a peso di foraggio imballato, tutte le spese, compresa l'imballatura, sono incluse nel prezzo concordato.
2. Nelle vendite a superficie, tutte le spese, comprese quelle di raccolta e di trasporto, sono a carico del compratore.
Art. 25. Consegna – 1. Il termine di consegna è stabilito nel contratto.
2. La consegna può effettuarsi tanto sul luogo di produzione (posto su veicolo partenza), quanto nell'azienda dell'acquirente (franco arrivo).
Art. 26. Pesatura – 1. La pesatura si effettua o sul luogo del contratto o alla pesa più vicina al luogo di produzione.
2. Le spese di pesatura sono a carico del venditore.
Art. 27. Rischi – 1. Nelle vendite a superficie, tutti i rischi sono a carico del compratore.
Art. 28. Pagamento – 1. Il pagamento, di regola, si effettua all'atto della consegna.
Art. 29. Garanzia – 1. Nei contratti a peso, il foraggio deve essere di buon odore, di bel colore, ben essiccato, immune da polvere e da erbe dannose.
2. Nei contratti a vista, il cumulo non deve essere fatto con dolo, cioè allo scopo di ingannare con l'aumento del volume.
Art. 30. Mediazione – 1. Il compenso del mediatore è stabilito in ragione dell'importo del contratto, ed è a carico, in ugual misura, di ciascun contraente.
SEZIONE III PAGLIA
Art. 31. Norme applicabili – 1. Sono valide nelle contrattazioni della paglia le norme che concernono i foraggi secchi contrattati a peso o a vista.
Art. 32. Luogo di consegna – 1. La consegna può effettuarsi tanto sul luogo di produzione (posto su veicolo partenza), quanto nell'azienda dell'acquirente (franco arrivo).
SEZIONE IV