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Profili probatori e liquidazione del danno non patrimoniale

RESPONSABILITÀ DEL VETTORE AEREO E DANNO RISARCIBILE AL PASSEGGERO

6) Profili probatori e liquidazione del danno non patrimoniale

Le Sezioni unite hanno affermato di aderire ad un modello di responsabilità in cui la lesione di una certa situazione soggettiva rileva non ex se, ma deve essere allegata e provata per poterne affermare l’esistenza. Le Sezioni unite del 2008 hanno cristallizzato tale principio ribadendo che il danneggiato ha il compito precipuo di fornire al giudice tutti gli elementi idonei a provare il fatto. La Cassazione tuttavia non si addentra nel problema relativo ai mezzi probatori: “per gli altri giudizi probatori potrà farsi ricorso alla

prova testimoniale, documentale e presuntiva”.

Occorre rammetare che il vettore aereo è responsabile in base ad un duplice regime. La Convenzione di Montreal del 1999 impone infatti, per i danni coseguenti da morte o lesioni, un regime di responsabilità oggettiva, qualora i danni non eccedano i 113.100 DSP. In tal caso il vettore non potrà fornire la prova liberatoria. Il danneggiato è tenuto in ogni caso a provare l'infortunio ed il fatto che questo si sia verificato nell'arco spazio – temporale di responsabilità del vettore. Per danni superiori a 113.100 DSP, il vettore potrà fornire la prova liberatoria (cfr art. 21 , § 2, Convenzione Montreal 1999) 233.

Ancora con riguardo ai profili probatori, occorre ricordare che, anche in caso di ipotesi di danno ricadeti entro l'area di risarcibilità del sistema di responsabilità oggettiva, 232 Cass. Civ., sez. III, 13.1.2009, n. 458, in Resp. civ. e prev. 2009, 5, p. 1138 e in http://www.dejure.it.

233 Inoltre, in base all'art. 28 della Convenzione di Montreal, il vettore è tenuto ad “anticipi di

pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità economiche”. Tale anticipo è relativo solo a danni materiali. Infine il Reg.

2027/09/CE come modificato dal Reg. (CE) n. 889/2002, integrativo dei precetti contenuti nella Convenzione di Montreal del 1999, prevede che in caso di morte tale anticipo non possa essere inferiore a 16.000 DSP.

95 è possibile che il vettore sia esonerato in tutto o in parte se il fatto sia derivato da fatto del passeggero (contributory negligence). Così ad esempio, nel caso concernente un danno subito da un passeggero determinato da barotrauma in cui la persona era stata sottoposto due anni prima ad un intervento all'apparato uditivo e per cui il vettore venne esonerato da responsabilità 234.

Quanto alla liquidazione dei danni non patrimoniali, per il danno biologico determinante rimarrà lo strumento dell’accertamento medico legale.

Per il danno morale, di cui si è ampiamente dissertato, occorre solo rammentare che esso si fonda sul riconoscimento di valori fondamentali della persona, lesi dal sinistro, costituzionalmente garantiti. Nella sentenza del Tribunale Palermo sez. III del 10 settembre 2011, n. 4067 235 relativa ai noti fatti della tragedia di Ustica, il giudice, per la liquidazione del danno morale da attribuirsi ai prossimi congiunti delle vittime, si è espressamente rifatto ai precetti delle Sezioni unite affermando che” in ordine alla prova

delle conseguenze negative subite dagli attori sul piano sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che normalmente connota la vita familiare (omissis) si ritiene che la stessa possa ritenersi raggiunta per presunzioni, sulla base dell' id quod plerumque accidit, in ragione del rapporto di stretta parentela tra gli attori e le vittime, essendo nel caso di specie fatto valere il danno subito dai coniugi, dai genitori, dai figli e dai fratelli delle vittime. Nella valutazione della effettiva consistenza del profilo di danno in questione, e nella liquidazione del danno che - vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di valore economico - non può che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.: cfr. Cass. 8828/2003); deve tenersi conto della specifica relazione di coniugio e di parentela (omissis) intercorrente tra ciascun attore e il congiunto deceduto nel disastro (omissis), nonché - onde pervenire al ristoro nella sua interezza (senza che ciò implichi una duplicazione di risarcimento mediante congiunta attribuzione del danno morale e del danno da lesione del rapporto parentale) - anche della particolare sofferenza morale soggettiva con la quale la perdita è stata vissuta da tutti gli attori, desumibile dalle modalità con cui

234 Cass. Civ., sez. III, 15.2.2006, n. 3285, con nota parzialmente adesiva di W.PAGLIEI, La colpa del

passeggero nel trasporto aereo, in Dir. Trasp. 2007, p. 509 ss.. Cfr. in particolare p. 513.

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è avvenuto il decesso, violente, improvvise e inattese e della indubbiamente difficile accettabilità di tale perdita, ragionevolmente percepita come ingiusta; va rispettata l'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno (specie se destinato a protrarsi nel tempo) e l'equivalente pecuniario, in modo che questo, tenuto conto del potere di acquisto della moneta, mantenga la sua connessione con l'entità e la natura del danno da risarcire, e non rappresenti un mero simulacro o una parvenza di risarcimento (cfr. Cass. Civ. sez. III 21.5.1996, n. 4671; sez. III 11.6.1998 n° 5795)”.

Quanto ai profili relativi alla liquidazione del danno, si è da più parti osservato che le Sezioni unite del 2008 hanno dimostrato un ossessivo timore delle duplicazioni risarcitorie: “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve

ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre”. Invero la quantificazione del danno quale

voce unitaria appare difficile e particolarmente riduttiva. E’ vero sì che la liquidazione deve essere unitaria ma anche “contestualmente cristallina rispetto a singole componenti del

danno” 236.

236 Così A. THIENE, Onere della prova e liquidazione, in S.PATTI (diretto da)- S.DELLE MONACHE (a cura di), Responsabilità civile, danno non patrimoniale, p. 711.

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CAPITOLO IV

RESPONSABILITA’ DEL VETTORE AEREO PER RITARDO E