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Profilo di rischio R vita di riferimento

Nel documento 2020 PROGETTAZIONEDELLA MISURA ESODO (pagine 87-90)

Esempi di progettazione in soluzione conforme

S.4.6.1 Profilo di rischio R vita di riferimento

Ciascun componente del sistema d’esodo è dimensionato in funzione del più gravoso, ai fini dell’esodo, dei profili di Rvita dei compartimenti serviti; nel caso specifico il profilo di rischio Rvita più gravoso è B2 per l'ambito coincidente con il compartimento al piano terra ed A2 per l'ambito coincidente con l'insieme dei compartimenti relativi ai piani dal primo all’ottavo.

Si veda il precedente punto V.4.3.

S.4.6.2 Affollamento

L'affollamento di ciascun compartimento è determinato attribuendo la densità di affollamento in funzione della tipologia dell’attività e nota la superficie lorda del compartimento.

La densità di affollamento è ricavabile dalla seguente tabella:

Tipologia di attività Densità di affollamento Ambiti all’aperto destinati ad attività di spettacolo o intrattenimento, delimitati

e privi di posti a sedere

2,0 persone/m2 Locali al chiuso di spettacolo o intrattenimento (es. sale concerti, trattenimenti

danzanti, …) privi di posti a sedere e di arredi, con carico di incendio specifico qf ≤ 50 MJ/m2

Ambiti per mostre, esposizioni

1,2 persone/m2 Ambiti destinati ad attività di spettacolo o intrattenimento (es. sale concerti,

trattenimenti danzanti, …) con presenza di arredi o con carico di incendio specifico qf > 50 MJ/m2

Ambiti adibiti a ristorazione 0,7 persone/m2

Ambiti adibiti ad attività scolastica e laboratori (senza posti a sedere)

0,4 persone/m2 Sale d’attesa

Uffici

Ambiti di vendita di piccole attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto

Ambiti di vendita di medie e grandi attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto

0,2 persone/m2 Ambiti di vendita di attività commerciali al dettaglio senza settore alimentare

Sale di lettura di biblioteche, archivi Ambulatori

0,1 persone/m2 Ambiti di vendita di attività commerciali all’ingrosso

Ambiti di vendita di piccole attività commerciali al dettaglio con specifica gamma merceologica non alimentare

Civile abitazione 0,05 persone/m2

TAB.S.4-12:DENSITÀ DI AFFOLLAMENTO PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

L’affollamento massimo di ciascun compartimento può essere determinato moltiplicando la densità di affollamento della tab. S.4-12 per la superficie lorda del compartimento stesso, pertanto nella tabella che segue viene proposto l’affollamento teorico massimo proposto dal Codice19:

Piano Superficie

19 Si rammenta che nella versione originaria del Codice, la densità di affollamento per gli Uffici non aperti al pubblico era pari a 0,1 persone/m2; nella nuova versione, il Codice ha abolito la differenza fra aperti e non aperti al pubblico, unificando la densità di affollamento a a 0,4 persone/m2

In realtà, la condizione di reale utilizzo dell’attività in esame, come evidenziato nella prima parte del caso studio, risulta del tutto differente; ma mentre l’applicazione della vecchia regola tecnica verticale (d.m. 22 febbraio 2006) ha reso necessario il calcolo dell’affollamento massimo seguendo il disposto del decreto, con il Codice il responsabile dell’attività ha la possibilità, vedi par. S.4.6.2.2, di poter dichiarare un valore dell’affollamento inferiore a quello calcolato secondo il procedimento illustrato (par. S.4.6.2.1).

Pertanto, considerando le caratteristiche dell’attività ed il numero massimo di presenti, comparati al reale utilizzo della medesima, a partire dai dati dichiarati dal responsabile dell’attività, incrementandoli cautelativamente del 20% per i piani dal primo all’ottavo e ipotizzando un afflusso di pubblico massimo pari a 25 persone al piano terra, si è calcolato un affollamento massimo pari a 466 occupanti in totale, di cui 48 nel primo ambito (compartimento al piano terra, Rvita = B2) e 418 per l'ambito coincidente con la restante parte dell'attività (insieme dei compartimenti relativi ai piani dal primo all’ottavo).

Piano

È bene rimarcare che tale possibilità costituisce un vincolo di esercizio piuttosto stringente e pertanto richiede attenzione e gestione a cura del responsabile dell'attività, che si impegna a si impegna a rispettare l’affollamento e la densità d’affollamento dichiarati per ogni ambito ed in ogni condizione d’esercizio dell’attività (par. S.4.6.2 comma 3).

S.4.7 Requisiti antincendio minimi per l’esodo

Il numero minimo di vie d'esodo verticali e orizzontali per ciascun ambito20 dell'attività è stato determinato in relazione ai vincoli imposti dal par. S.4.8.1 per il numero minimo di vie d'esodo e dal par. S.4.8.2 per l'ammissibilità dei corridoi ciechi.

Al fine di evitare la diffusione degli effluenti dell'incendio lungo le vie d'esodo, le vie di esodo verticali che collegano i compartimenti dell'attività saranno protette da vani con resistenza al fuoco R/REI 60, con chiusure dei varchi di comunicazione E 60-Sa.

I piani seminterrato ed interrato, non presentano comunicazioni con i piani fuori terra, essendo previsto l’accesso ai medesimi esclusivamente dalla rampa esterna che conduce all’autorimessa.

Si segnala che mentre il d.m. 22 febbraio 2006 (punto 6.8, comma 1) richiede obbligatoriamente l’adozione di vani scala di tipo a prova di fumo, risultando l’altezza antincendio > 24 m, secondo le prescrizioni del Codice (par. S.4.7.2) tale previsione non è necessaria, potendosi accettare anche scale d’esodo di tipo protetto.

La scelta se utilizzare scale protette o a prova di fumo dipende, in generale, dalla valutazione del rischio e da altri fattori, come si vedrà più avanti, a dimostrazione del fatto che ogni scelta progettuale non è fine a sé stessa, bensì può avere risvolti positivi o negativi su altre.

Risultano, inoltre, soddisfatte tutte le prescrizioni richieste dal punto S.4.7.

20 Par. G.1.7.8 Ambito: porzione delimitata dell’attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.

L’ambito può riferirsi all’intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all’aperto, area sotto tettoia, ecc.

S.4.8 Progettazione del sistema d’esodo

: Il par. G.1.9 fornisce, fra le altre, le seguenti definizioni

Sistema d'esodo: insieme delle misure di salvaguardia della vita che consentono agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l'incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell'attività ove si trovano.

(nota: Il sistema d'esodo è costituito da luoghi sicuri, vie d'esodo, uscite, porte, illuminazione di sicurezza, segnaletica …).

Via d'esodo (o via d'emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso, appartenente al sistema d'esodo, che consente agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro dal luogo in cui si trovano.

Percorso d'esodo: parte di via d'esodo che conduce dall'uscita dei locali dedicati all'attività fino all'uscita finale.

(nota: Il percorso d'esodo non comprende I locali dedicati all'attività ed è costituito da corridoi, scale, rampe, atri, passerelle, camminamenti …).

Lunghezza d'esodo: distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d'esodo dal punto in cui si trova fino a raggiungere un luogo sicuro temporaneo oppure un luogo sicuro.

Corridoio cieco (o percorso unidirezionale): porzione di via d’esodo da cui è possibile l’esodo in un’unica direzione (par. G.1.9).

Lunghezza di corridoio cieco: distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d'esodo dal punto in cui si trova fino a raggiungere un punto in cui diventa possibile l'esodo in più di una direzione oppure un luogo sicuro. (nota: l'incendio lungo il corridoio cieco può impedire l'esodo degli occupanti. Poiché non è possibile stabilire a priori il compartimento di primo innesco, il corridoio cieco è indipendente dai compartimenti eventualmente attraversati).

La lunghezza del corridoio cieco e la lunghezza d’esodo, sono calcolati dal punto in cui si trova ciascun occupante, cioè dall’interno di ciascun locale e il sistema d'esodo è stato dimensionato in modo da consentire agli occupanti di abbandonare il compartimento di primo innesco e raggiungere un luogo sicuro temporaneo (compartimento adiacente coincidente con la scala a prova di fumo), prima che l'incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell'attività ove si trovano.

Le due scale d’esodo a prova di fumo conducono a due punti di raccolta su pubblica via.

Nel documento 2020 PROGETTAZIONEDELLA MISURA ESODO (pagine 87-90)