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Profilo dinamico funzionale

Nel documento VADEMECUM PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO (pagine 23-27)

Il profilo contiene elementi di informazione che si riferiscono al suo sapere e non sapere, al suo saper fare e non saper fare; contiene soprattutto indicazioni sulle modalità e gli stili di apprendimento, sulle potenzialità, sulle situazioni che favoriscono o inibiscono i processi di sviluppo dell’alunno.

Richiede il concorso di tutte le figure adulte che interagiscono con lui, che porteranno il contributo di modi, strumenti e momenti di osservazione diversi.

Perciò viene redatto dall'unità multidisciplinare (medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale), dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

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PEI

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato), è formulato sulla base della certificazione di disabilità ai fini scolastici e del Profilo di Funzionamento e pone particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF ".

Secondo la recente normativa (D. Lgs. n.96/2019) il PEI "è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) che è composto:

1. dai docenti della classe dell'alunno con disabilità,

2. "con la partecipazione dei genitori", o del tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno,

3. con la partecipazione "delle figure professionali specifiche, interne (collaboratori scolastici) ed esterne (Assistenti per l'autonomia e la comunicazione e/o operatori dei soggetti del terzo settore convenzionati con la scuola per specifici progetti) all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe" e con l'alunno con disabilità,

4. "con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare" della ASL.

5. Inoltre, nelle sole scuole secondarie di secondo grado, "è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità nel rispetto del principio di autodeterminazione."

Il PEI deve contenere:

• Presentazione dell’alunno

• Osservazioni di inizio anno

• Obiettivi educativi e didattici

• Contenuti

• Strumenti

• Mezzi

• Tempi;

• Le materie seguite dall’insegnante di sostegno e dall’educatore, specificando il luogo in cui si effettuano gli interventi (in classe o fuori dalla classe);

• Le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe;

• Le modalità di verifica;

• I criteri di valutazione;

• Gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici;

• La valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;

• Gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario (collaboratori scolastici) nell’ambito del plesso scolastico;

• La proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione" forniti dagli enti locali;

• Gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

Esso è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni".

25 Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) resta di fatto lo strumento essenziale attraverso il quale si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità.

Nella scelta del percorso scolastico più idoneo per l’allievo con disabilità si possono avere i seguenti tipi di PEI:

a) “Curricolare” quando segue la stessa programmazione prevista per la classe;

b) “Curricolare con obiettivi didattici minimi riconducibili ai programmi ministeriali” (art. 15 comma 3 dell’O.M. n. 90 del 21/05/2001) che si distingue a sua volta in due percorsi, ma con uguale valenza formativa:

• Programma minimo, con contenuti essenziali delle discipline;

• Programma equipollente, con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ma con medesima valenza formativa (art. 318 D. Lgs. 297/1994); Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede di esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione raggiunto e le abilità sviluppate al termine del percorso di studio;

I Consigli di classe concorderanno le modalità di azione in termini di contenuti e competenze, individueranno modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedranno anche prove simili, se possibile, a quelle del percorso comune e/o equipollenti che consistono nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi (per esempio, risposte vero/falso, prova strutturata, domanda a scelta multipla, tempi più lunghi, ecc.) ovvero nello svolgimento di contenuti differenti. Stabiliranno, inoltre, livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.

c) “Differenziato” non equipollente, quando prevede una programmazione non riconducibile a quella della classe sia per gli obiettivi che per i contenuti. Questo percorso richiede necessariamente il consenso della famiglia (O.M. n. 90 del 21/05/2001, art. 15, comma 5). Il Consiglio di Classe, infatti, deve dare immediata comunicazione per iscritto alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata; in caso di diniego scritto, invece, l’allievo deve seguire la programmazione di classe. La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per lo studente, stilato sulla base del P.E.I. da ogni docente del Consiglio di Classe per ogni singola materia. Gli allievi vengono valutati con voti decimali, che sono relativi unicamente al P.E.I. ed hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. Per gli allievi che seguono un P.E.I. differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (O.M. 90 del 21/05/2001, art. 15, comma 6).

Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi, concordano in piena collaborazione tutte le azioni di apprendimento (verifiche scritte e orali, attività laboratoriali, ecc.)

26 nonché i tempi e le modalità di svolgimento.

Al termine dell’anno scolastico il docente di sostegno predispone, in collaborazione con gli insegnanti della classe, una relazione finale che contiene indicazioni precise sugli apprendimenti e sulla crescita dell’alunno durante l’anno scolastico ed, eventualmente, indicazioni su successivi interventi che si ritengono necessari.

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SCHEDA OSSERVAZIONE ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE

Nel documento VADEMECUM PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO (pagine 23-27)

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