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Profilo soggettivo della predivulgazione: quantità dei soggetti che ricevono

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2.6 Profilo soggettivo della predivulgazione: quantità dei soggetti che

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Le sentenze parlano indifferentemente sia di soggetto interessato80 sia più genericamente di un terzo81. Da ciò un primo criterio potrebbe essere individuato nell‟interesse all‟invenzione. Non è questo, però, per la giurisprudenza, il criterio capace di identificare e di distinguere i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione diventi predivulgazione o meno;82 il criterio veramente decisivo è la capacità di comprendere le questioni tecniche che sono alla base della soluzione del problema83.

Un ulteriore aspetto del profilo soggettivo, che deve essere analizzato, riguarda invece il numero dei soggetti che devono entrare in contatto con l‟invenzione. Sotto il profilo quantitativo la questione si riduce ad una semplice domanda: un‟informazione può essere definita pubblica anche se solamente un soggetto84 sia in grado di avervi accesso e di comprenderla?

80 Trib. Milano, 6 ottobre 1988: “A distruggere la novità di un‟invenzione è sufficiente che uno o più soggetti interessati al trovato siano in grado di procurarsi senza abusi la conoscenza, con conseguente possibilità di diffusione, anteriormente all‟avvio della procedura di brevettazione”. In Giur. ann. dir. ind., 1988, pag. 773 - 780.

81App. Milano, 11 luglio 1975: “Non può parlarsi di divulgazione allorquando il nuovo trovato sia stato semplicemente visto da terzi, ai quali non siano state fornite notizie precise e comunque idonee alla sua fabbricazione, ovvero allorquando i terzi posti a conoscenza dell‟invenzione siano obbligati a mantenere il segreto, o siano persone inesperte, o infine quando l‟invenzione venga fatta conoscere sommariamente o parzialmente.” In op. cit., pag. 558-559.

Trib. Milano, 9 ottobre 1975: “ Ai fini della predivulgazione non è necessaria la commercializzazione del trovato, ma è sufficiente che lo stesso sia noto in modo da poter essere attuato da terzi non legati all‟impresa dal vincolo del segreto”. In Repertorio Sistematico di Giur. ann. dir. ind. 1972-1987, 1989, pag.452.

82 Di fatti, un ceto degli interessati può preesistere (si pensi ad un concorrente dell‟inventore), ma può costituirsi anche nel momento stesso di apprendimento dell‟invenzione. Cfr. SGROI, op. cit., pag. 2537.

83 Semmai, in un caso giurisprudenziale è stata rilevante, per escludere la predivulgazione, la circostanza che un soggetto particolarmente interessato, un agguerrito concorrente, avesse avuto conoscenza delle modalità di funzionamento del dispositivo solo nel corso del giudizio. Si vedaTrib. Milano, 29 novembre 1993:“Depone a sfavore della accessibilità al pubblico di un‟invenzione prima del deposito della relativa domanda di brevetto il fatto che un soggetto particolarmente interessato a conoscere le novità del settore, e quindi particolarmente attento, quale è colui che agisce per far dichiarare la nullità del brevetto, abbia avuto conoscenza delle realizzazioni industriali, che vengono da lui opposte come atti di predivulgazione, solo nel corso degli accertamenti tecnici svolti dal CTU e quindi a parecchi anni di distanza dal momento in cui tale divulgazione si sarebbe verificata.” in op.cit., pag. 782.

84 Nel caso T 1081/01 è stata definita accessibile al pubblico un‟informazione anche nell‟ipotesi in cui un singolo membro del pubblico, non obbligato al segreto, è in una condizione tale da potervi avere accesso e da comprenderla. In particolare, la Commissione di Ricorso dell‟E.P.O. ha precisato che, affinché un documento

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La gran parte della dottrina e della giurisprudenza si riferiscono ad un numero indeterminato di persone85, mentre altri ritengono che anche la conoscenza di un numero limitato di persone86 o addirittura anche di un solo soggetto87 sia sufficiente ad eliminare la novità.

In realtà, già la sufficienza di una potenziale divulgazione tende a fare perdere rilievo alla quantificazione del pubblico88; ciò che conta realmente è l‟idoneità del soggetto destinatario dell‟informazione divulgata, ad attuare l‟invenzione e a sapere leggere tra le righe di quanto divulgato. Se anche fosse uno solo l‟individuo con tale abilità, il cui contenuto sarà meglio specificato nel prossimo paragrafo, quello che entra in possesso dell‟informazione rilevante, l‟invenzione non sarà più nuova ai sensi della regola posta nella C.B.E. .

possa essere considerato pubblico, è necessario che tutte le parti, le quali possano avere interesse all‟oggetto del brevetto, siano potenzialmente in grado di conoscere il contenuto del documento.

85 Trib. Modena, 19 gennaio 1973 ; App. Firenze, 21 maggio 1973; Trib. Milano, 18 ottobre 1973; Trib. Bassano del Grappa, 15 dicembre 1973; App. Milano, 11 luglio 1975; Trib. Torino, 22 gennaio 1979; App. Milano, 26 settembre 1980; Trib. Milano, 25 ottobre 1984; Pret. Milano, 23 luglio 1988; App. Bologna, 18 luglio 1991;

Trib. Parma, 28 Aprile 1992; Trib. Milano, 29 novembre 1993; Collegio Arbitrale, 26-27 Febbraio 2001; Trib.

Torino, 29 settembre 2005; Trib.Torino, 22 Febbraio 2007.

86 Trib. Genova, 29 aprile 1971; Trib. Milano, 22 febbraio 1996.

87 Trib. Milano, 6 ottobre 1988; Trib. Vicenza, 7 maggio 1993; Trib. Genova, ord. 26 giugno 2006: “La comunicazione dell‟invenzione ad un numero indeterminate di persone realizza certamente una predivulgazione idonea a privare il brevetto del requisito della novità; peraltro, in relazione alle circostanze del caso specifico, essa può essere integrata anche da una comunicazione rivolta, in assenza del vincolo del segreto, ad un solo destinatario.” In Le Sezioni Specializzate italiane delle proprietà industriale e intellettuale, 2006, vol. I-II, pag.

128-129. Analogamente, per la giurisprudenza inglese, in PLG Research Ltd v. Ardon International Ltd, At [1993], FSR 197, 226; in “The Modern Law of Patents”, ROUGHTON/ COOK/SPENCE, 2005, pag, 68 e ss:

“Thus to form part of the state of the art, the information given by the use must have been made available to at least one member of the public who was free in law and equity to use it.” Pur se in un contesto legislative differente, vale la pena di riportare in questa sede la decisione statunitense Popeil Bros., Inc. v. Shick Elec., Inc., 494 F.2d 162,166 (7th Cir. 1974),che parla di “wide access to the public”, anche se molto probabilmente questa precisazione, a parere di chi scrive, fuorviante, è dovuta al fatto che le brochures a cui si riferisce il caso di specie erano state distribuite solamente in un‟isola del Giappone.

88 In tale senso, AMMENDOLA, op.cit., ag. 218, ritiene che tale distinzione sia inutile proprio perché un‟eventuale limitazione quantitativa del pubblico, non varrebbe ugualmente ad escludere una successiva sempre potenziale propagazione dell‟idea inventiva ad opera delle persone nei confronti delle quali l‟invenzione è stata resa accessibile.

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