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Progetti finanziabili e soglie minime e massime di ammissibilità

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.2 Progetti finanziabili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono finanziati interventi in Lombardia unicamente nei comuni classificati di “pianura” e di “collina”

dall’Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T)6.Le tipologie di intervento ammissibili e le soglie minime e massime di ammissibilità sono riportate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA

INTERVENTI AMMISSIBILI DIMENSIONE MINIME E

MASSIME TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE (comprensivo

delle spese generali di cui al par.B.3.3)

A Bosco secondo la definizione di cui all’art. 42 della l.r. 31/2008

Uguale o maggiore di 3,00 ettari. Non superiore a 20,00 ettari

Lavori preparatori del terreno.

Lavorazioni colturali post impianto.

Spese per la sicurezza ed eventuale

delimitazione provvisoria dell’area di impianto.

Fornitura e impianto di essenze vegetali comprese pacciamature.

Formazione di radure ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. c) lr 31/2008.

Semina prativa sotto bosco.

Spesa massima

6 La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile alla seguente pagina web http://www.istat.it/it/archivio/156224; comuni classificati di “pianura” (cod. zona altimetrica 5) e di “collina interna” (cod. zona altimetrica 3) – codice Regione Lombardia 03 ( vedi sub-link “Classificazioni statistiche”, alla pagina indicata)

TIPOLOGIA

INTERVENTI AMMISSIBILI DIMENSIONE MINIME E

MASSIME TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE (comprensivo

delle spese generali di cui al par.B.3.3)

B

Sistema verde a prevalenza di bosco:

almeno il 70 % della superficie deve essere destinata a soprassuolo forestale;

la restante superficie può essere destinata a:

- siepi, filari, fasce boscate e prati arbustati, macchie arboree;

- prati umidi, stagni, canneti, cariceti, aree umide, ripristino di lanche e fontanili, rinaturalizzazioni spondali corsi d’acqua (esclusi interventi in alveo e consolidamenti se non a mezzo ingegneria naturalistica);

-nuovi prati stabili.

Uguale o maggiore di 3,00 ettari. Non superiore a 20,00 ettari

Oltre alle voci di cui alla TIPOLOGIA A:

Formazione di prati stabili e prati umidi.

Movimenti e modellamento terra, scavi per creazione aree umida e

modellazioni spondali o riapertura testa del fontanile o ricreazione lanche e piccole opere accessorie anche di genio civile per adduzione acqua.

Forme di impermeabilizzazioni naturaliformi per creazione aree umide.

Opere di ingegneria naturalistica minore con impiego di materiale vegetale vivo.

Spesa massima

Sistema verde con bosco complementare:

la superficie che deve essere destinata a soprassuolo forestale non può essere inferiore alla definizione di bosco di cui all’art. 42 comma 1 lettera a) della l.r.31/2008 (superficie pari o superiore a 2000 mq e larghezza non inferiore a 25 m) e non superiore o uguale al 70 % della superficie complessiva a progetto.

La restante superficie può essere destinata a:

- siepi, filari, fasce boscate e prati arbustati, macchie arboree;

- prati umidi, stagni, canneti, cariceti, aree umide, ripristino di lanche e fontanili, rinaturalizzazioni spondali corsi d’acqua (esclusi interventi in alveo e consolidamenti se non a mezzo ingegneria naturalistica);

- nuovi prati stabili.

Uguale o maggiore di 1,00 ettari. Non

superiore a 20,00 ettari Ammesse tutte le voci TIPOLOGIA A+B

D

Sistema verde lineare:

fascia boscata o arbusteti come da schemi di impianto in allegato 11. L’intervento deve costituire canale ecologico di connessione tra elementi con significativo grado di naturalità esistenti o quantomeno che ne rappresenti la naturale continuità di almeno di uno di questi.

Non sono ammessi a finanziamento le siepi o i filari, se non realizzate congiuntamente alla fascia boscata o all’arbusteto come da schemi di impianto contenuti nel citato allegato.

Larghezza minima 10 m

Oltre alle voci di cui alla TIPOLOGIA A:

formazione di superfici a prato (mediante fornitura e semina di specie vegetali erbacee, rullatura, adacquamenti)

Acquisto di terreni, nudi, da destinare alla realizzazione di interventi di cui alle tipologie da A, B, C e D.

L’atto di compravendita deve riportare espressamente che l’acquisto della superficie è finalizzato alla realizzazione degli interventi indicati che dovranno essere direttamente conseguenti all’acquisto.

Uguale o maggiore di 1,00 ettari – non superiore a 20,00 ettari

Costo di acquisto.

Spese notarili e accessorie per la stipula dell’atto di acquisto.

Spesa ammissibile non superiore e comunque con limite di euro 200.000,00 in tre anni.

Il costo ad ettaro non potrà essere superiore al valore

-se il prezzo pagato ad ettaro risulterà inferiore al VAM sarà riconosciuto il prezzo pagato;

( SEGUE)

TIPOLOGIA

INTERVENTI AMMISSIBILI DIMENSIONE MINIME E

MASSIME TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE (comprensivo

delle spese generali di cui al par.B.3.3) contributo il VAM e le eventuali eccedenze

“stato di fatto” all’ atto della presentazione della irriguo” e in sua assenza

“seminativo”.

Le spese afferenti alla stipula dell’atto di acquisto e accessorie (tasse, catasto, ecc) non possono superare 1.500,00 Euro

H Combinazione tipologie precedenti (ad esclusione di B+C)

Uguale o maggiore di 1,00 ettari – non

superiore a 20,00 ettari Vedi combinazione per tipologia

Spesa ammissibile non

Tutti gli interventi ammissibili devono essere coerenti con la pianificazione forestale e con le norme del sistema delle aree protette e delle reti ecologiche.

La tipologia G “Acquisto dei terreni” (nudi) è riservata ai soli beneficiari pubblici di cui alla tipologia B) del paragrafo A.3, per i quali non è richiesto il titolo di proprietà. Rientra nella tipologia anche l’acquisizione di superfici a mezzo esproprio. E’ escluso l’acquisto di bosco esistente.

Le aree oggetto d’intervento devono essere accorpate o comunque collegate fra loro mediante:

- altre superfici in progetto in alternativa di tipologia A, B, C, D e G;

- aree verdi preesistenti, assimilabili alle tipologie da A a D o aree umide preesistenti, su cui insista un vincolo di non trasformazione o possa essere contratto;

- corsi d’acqua appartenenti almeno al reticolo idrico minore che devono avere un minimo grado di naturalità con presenza di vegetazione, anche lineare, e possibilità di transito della piccola fauna selvatica.

Al fine del calcolo della superficie ammissibile, una strada, un sentiero, una pista ciclopedonale, se asfaltate o comunque con fondo impermeabile, interrompono la continuità della superficie.

Non potrà essere presenta domanda di finanziamento solo per l’acquisto dei terreni (tipologia G) , ma la stessa dovrà sempre essere congiunta con la richiesta di finanziamento per la realizzazione di un intervento di tipologia da A a D, da realizzarsi conseguentemente all’acquisto.

B.2.1 Caratteristiche tecniche e vegetazionali

A completamento di quanto riportato nella tabella di cui al paragrafo precedente, si riportano di seguito le caratteristiche per le tipologie di intervento che prevedono l’impianto di materiale vegetale:

1) per le tipologie d’interventi A, B, e C, il bosco deve avere una densità minima di n. 1300 piante/ha: di queste mediamente il 70% di piante arboree e il 25 % di arbustive;

2) la densità minima degli impianti vegetali e l’elenco delle specie possono variare sulla base di prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione alle varie scale;

3) gli interventi forestali (per creare nuovo bosco ai sensi di legge) devono essere realizzati in conformità al Regolamento regionale 5/2007 (Norme Forestali regionali). Le specie arboree e arbustive autoctone utilizzabili, per gli impianti forestali, sono quelle inserite nell’Allegato C (Specie utilizzabili nelle attività selvicolturali) del Regolamento regionale n. 5/2007 “Norme Forestali Regionali”, integrate con alcune specie della d.g.r. 1 luglio 1997 n. VI/29567 “Direttiva sull’impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia”.

Le piante non devono appartenere a cultivar ornamentali o sterili e devono essere prodotte con materiale della stessa regione di provenienza dell'area in cui si effettua l'intervento (R.R. n. 5/2007, comma 4 dell’art. 51).

Le “regioni di provenienza” sono indicate nell’allegato 10 del presente bando.

Sono quindi ammissibili anche piante allevate presso vivai con sede all’estero se il materiale di base è stato raccolto nella stessa regione di provenienza del luogo in cui si effettuerà l'impianto, mentre non sono ammissibili piante allevate nei vivai italiani se il materiale di base è stato raccolto in regioni di provenienza estere.

Le piante utilizzate devono essere originate da seme per garantire la variabilità genetica (nessun clone ammissibile).

Per le specie vegetali soggette all’applicazione del D.lgs 10/11/2003 n. 386, in fase di rendicontazione dovrà essere fornita copia conforme del cartellino previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 8 del citato D.lgs.

Si evidenzia inoltre che il Regolamento regionale 5/2007 (Norme Forestali regionali) assegna ai Piani di Indirizzo Forestali (PIF) la facoltà di modificare l'elenco delle specie arboree utilizzabili localmente, e dei sesti di impianto, ai quali si deve fare riferimento per la redazione dei progetti;

4) l’allegato 10 riporta anche il riferimento indicativo delle specie autoctone generali utilizzabili selezionate per gli ambiti di pianura e collina, fermo restando gli obblighi di legge: anche le piante arboree utilizzate per gli interventi che esulano dalla creazione di nuovo bosco devono preferibilmente provenire da seme per garantire la variabilità genetica;

5) alla fine dei lavori di realizzazione dell’intervento potranno essere accettate fallanze per morie fino al 5%

(numero piante) per elementi lineari e fino al 10% negli altri casi. Stesse percentuali saranno ammesse nelle fasi di controllo sulle manutenzioni ed ex post;

6) il progetto deve valutare la necessità di opere di difesa dai danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita. Non possono essere concessi indennizzi per tali danni.

La scelta delle specie da utilizzare deve altresì valutare eventuali disposizioni di ordine fitosanitario di livello locale, oltre che sopravvenute disposizioni e limiti imposti dalle competenti autorità di livello sovraregionale.

B.2.2 Tempi di attuazione degli interventi

L’ inizio dei lavori o l’acquisto dei terreni dovrà avvenire entro un anno dalla comunicazione di ammissione della domanda. Nel caso in cui non sia possibile il rispetto dei tempi soprarichiamati e il rispetto del cronoprogramma per motivazioni non dipendenti dalla volontà del beneficiario è possibile presentare una richiesta di proroga come previsto al successivo paragrafo D.3.

Gli interventi finanziati (opere o acquisto terreni + opere) dovranno comunque essere ultimati entro 3 anni dalla data di inizio degli stessi (escluse successive manutenzioni), con domanda di pagamento del saldo che deve essere presentata entro un anno dalla fine dei lavori (salvo proroga di cui al paragrafo D3).

La presentazione della domanda di pagamento per le manutenzioni deve avvenire entro un anno dalla ultimazione della singola annualità di manutenzione (salvo proroga di cui al paragrafo D3).