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*Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi in genere per Province, mazzo 7, fascicolo 7. «Carte che hanno servito alla compilazione del Progetto d’un nuovo Regolamento pei Comuni».

Documento n. 1

Ottobre 1822/Amministrazione comunale.

Osservazione in materia di amministrazione comunale con parti- colare riferimento al Regolamento dei Pubblici e al regime delle città privilegiate.

«La necessità di riordinare l’antico Regolamento de’pubblici è sostanzialmente promossa;

1a dall’urgenza di riaffermare, ed insieme render più celere la marcia

degli affari economici riguardanti i Comuni, in quanto che le nuove leggi, e le nuove istruzioni da varj anni a questa parte ema- nate hanno reso il detto Regolamento incompleto, insufficiente, ed in alcune sue parti inutile, o contraddittorio alle in oggi vigenti discipline;

2a dalla non meno urgente convenienza di stabilire fra il Piemonte,

e i varj ducati di Savoia, d’Aosta e di Genova una perfetta con- cordanza di regole amministrative in tal parte;

Posta così adunque l’incontestabile necessità di questo riordina- mento si prese in pari tempo a riflesso, che il modo d’amministra- zione delle Città d’Alessandria, Casale, Chiamberì, Cuneo, Nizza, Novara e Tortona, richiede urgentemente esso pure una qualche utile riforma, segnatamente pei seguenti motivi;

1a quello d’estendere la Sovrana elezione dei Sindaci di dette Città;

2a di prolungare ad un triennio il corso del loro Sindacato;

3a di sistemare la sfera delle rispettive loro attribuzioni, onde anti-

venire in tal guisa ogni motivo di lotta, o di pontiglio fra d’essi; 4a di ricostituire a pro’ del ceto nobile quelle prerogative, che nel

conservare al medesimo il lustro, e così la sua necessaria influenza sopra i Borghesi, non sieno però tali da nuocere all’andamento del servizio.

Nello spirito di questi prinicipj si è esteso un progetto di nuovo Regolamento nel quale, mentre si è tentato colla general collezione di tutte le leggi attualmente vigenti in ordine alla amministrazione de’ Pubblici, e coll’inserzione delle massime state fino ad ora sancite in tal parte, di rendere questo importante ramo di legge compiuto, progressivo, uniforme, e coerente nella sua complessiva sostanza, si propose per quanto concerne alle Città privilegiate:

1a di conservare alle medesime le classi attualmente esistenti coll’e-

spresso privilegio, che i membri chiamati a comporle debbano avere le qualità richieste per esservi ammessi, giusta i principii determinati dagli antichi rispettivi statuti;

2a di diminuire il numero dei membri di ognuna delle classi, e ciò

pel riflesso che quella composta di nobili non potendo più in oggi alimentarsi se non con istento, con deroghe, o troppo fre- quenti conferme, epperciò trovandosi ben sovente incompleta, ne avviene che la classe dei Borghesi acquista col fatto una qualche preponderanza sull’altra1;

3a di conservare un Sindaco per ciascheduna delle Classi da nomi-

narsi da Sua Maestà per un triennio, secondo le forme volute dalle Regie Patenti 31 dicembre 1815, determinando le facoltà, attribuzioni, e rapporti di simile ufficio2.

Vuolsi però ritenere quanto alla nomina de’Sindaci delle suddette Città, che quelle fra d’esse3 le quali hanno un Corpo Decurionale,

a questo appartenne finora la scelta del Sindaco di Prima Classe, mentre quello della seconda è prescelto da entrambe.

La cessazione di questo privilegio non si sarebbe altrimenti pro- posta, se non pel riflesso, che la nomina dovendo farsi da Sua Ma- està, le Città più non sono chiamate che alla semplice proposizione de’candidati.

Altro particolar privilegio del Corpo Decurionale quello si è di nominare Consiglieri, ed i così detti Ragionieri della prima Classe, come pure gli Uffiziali Provveditori, che sono Giudici in materia di polizia urbana, e rurale; ed è questo il secondo dei privilegi la cui cessazione si è parimenti proposta, perché se si parla de’Ragionieri (i quali in sostanza compongono una specie di piccolo Consiglio) non pare che la sussistenza di essi più debba aver luogo, estendendosi a tutte indistintamente le Città la regola, che tutti affari ordinarj ven- gano discussi dal Consiglio ordinario, salva all’uopo la convocazione degli aggiunti, che ha generalmente prodotto ottimi risultamenti;

Se poi si parla de’Provveditori, ossiano Giudici di polizia, si è nel Regolamento proposto, che la vigilanza sui Bandi debba spettare ai Sindaci, ed ai subalterni agenti di Polizia, ma che pur debba esclusi- vamente spettare al Giusdicente ordinario il pronunciar le condanne.

1 Nota a lato del testo: «A maggior riparo di questo stesso inconveniente si è

inoltre proposto nel progetto del nuovo Regolamento che “le adunanze consolari di queste Città non si riputeranno legali, se non si trovano ad esse presenti i due terzi de’ Consiglieri, che rispettivamente compongono ciascuna delle Classi”».

2 «Regie Patenti 31 dicembre 1815 colle quali si prescrive, che i Sindaci delle

Città e luoghi, la di cui popolazione non è minore di tremila abitanti, saranno nominati da S.M., e negli altri luoghi di minore popolazione saranno nominati dai rispettivi intendenti, con altre provvidenze a ciò relative» (A. Petracchi, Le origini dell’ordinamento… cit., II, pp. 89-91).

Quanto al diritto competente al Corpo Decurionale d’eleggere i Consiglieri della prima Classe, pare che la continuazione di esso non sia per produrre alcun grave inconveniente, semprecché siffatte elezioni vengono sottoposte all’approvazione dell’Intendenza, come si pratica, e fu esplicitamente proposto nel nuovo Regolamento.

Sembrò perfino all’estensor del progetto, che nella circostanza in cui si tratta d’introdurre una utile uniformità nel sistema generale amministrativo de’Comuni, e molto più pel riflesso, che si tratta egualmente di sopprimere, o modificare alcune forme particolari di privilegio, conveniente egli sia di provvedere ad un tempo, e con un corpo solo di leggi tanto alle sette mentovate Città, che a tutti gli altri Comuni, dacché in tal modo si puonno evitare con maggiore facilità i confronti, le pretese, e i richiami, che forse altrimenti po- trebbero insorgere».

Documento n. 2

1822/Carlo Felice – Regie Patenti

Bozza di Regie Patenti di Carlo Felice sul nuovo regime da asse- gnare alle Città privilegiate.

Carlo Felice Intento l’animo Nostro a promuovere tutto ciò che può ridon- dare al maggior bene de’ Nostri amatissimi sudditi, abbiamo preso a riflesso, che siccome una delle prime sorgenti della pubblica pro- sperità consiste nella diligente, ed esatta amministrazione delle so- stanze de’ Pubblici, ella è cosa importante, che una parte di governo cotanto essenziale riceva anch’essa quei miglioramenti, che possono agevolare l’azione, e vieppiù assicurarne gli utili effetti.

Se però a conseguire un simile fine l’esperienza ha dimostrato fin d’ora quanto debba giovare, che il regime economico delle Città, e dei Comuni venga ordinato su principj uniformi, si è dovuto tut- tavia ritenere, che gli stabilimenti particolari concessi alle Città di Alessandria, Casale, Chiamberì, Cuneo, Nizza e, Novara, e Tortona costituendo a favore di esse un titolo di onorifica distinzione, che deve presso Noi conservare tutto il suo lustro, vuolsi conseguente- mente adottare per quanto concerne ai Corpi amministrativi delle dette Città, non che alla scelta dei sindaci loro, quella forma speciale di privilegio, che nell’aggiungere un nuovo onore alla nominazione di questi, valga a raffermare a pro’ d’esse i vantaggi delle ottenu- te prerogative; Epperò, mentre per Nostro volere si stanno dispo- nendo quelle altre provvidenze; ch’è mente Nostra di dare intorno all’amministrazione de’ Pubblici, abbiamo frattanto determinato di ordinare, e stabilire, come colle presenti di Nostra certa scienza ecc. ordiniamo, e stabiliamo quanto segue;

Paragrafo 1

Fermo il favore delle Città d’Alessandria, Casale, Chiamberì, Cu- neo, Nizza, Novara e Tortona il privilegio di conservare le classi, che attualmente compongono le rispettive loro Amministrazioni tanto pel numero d’esse, e per le qualità dei Consiglieri chiamati a farne parte, il numero di questi verrà non pertanto ridotto alla base, che ulteriormente sarà stabilita.

Paragrafo 2

un Sindaco per ciascheduna di esse; questi Sindaci dovranno bensì avere le qualità, che richiede la classe alla quale rispettivamente ap- partengono, ma saranno eletti, e nominati da Noi sulla proposizione, che si sarà rassegnata dai Corpi civichi, secondo le norme prescritte dalle Patenti del 31 di dicembre 18154.

Paragrafo 3

I detti Sindaci rimarranno per tre anni in carica, ed affinché la nomina loro non succeda per tutti nell’anno medesimo, saranno essi distinti per serie da rinnovarsi alternativamente in fine dell’anno; a tale oggetto, e per quella volta sola i Sindaci di prima classe, da eleggersi in un con quelli delle altre in principio dell’anno 1823, resteranno per anni quattro in ufficio.

Paragrafo 4

L’elezione dei soggetti, che dovranno comporre la prima classe continuerà a farsi per Alessandria, e Novara dal Corpo Decurionale d’esse Città nel mondo fin qui praticato; quella degli altri Consiglieri spetterà all’intiero Corpo Civico.

Paragrafo 5

Nelle Città di Casale, Chiamberì, Cuneo, Nizza, e Tortona la scelta dei soggetti da nominarsi alla carica di Consiglieri spetterà al Corpo Civico, qualunque sia la classe di cui debbano essi far parte.

Paragrafo 6

Le elezioni da farsi a tenore dei precedenti paragrafi 4, e 5 saranno presentate all’approvazione dell’intendente della rispettiva Provin- cia.

Paragrafo 7

In caso di assenza, od impedimento del Sindaco di prima classe ne terrà il posto, e ne adempirà le funzioni quello della seconda, e farà presso questa le veci di Sindaco il più anziano de’ Consiglieri di prima classe.

Paragrafo 8

Nella Città di Nizza la di cui Amministrazione è composta di tre

classi, ciascuno dei Sindaci mancanti verrà pendente la sua assenza, od impedimento, surrogato da quello della classe, che sussegue; i posti, che tale motivo si renderanno vacanti saranno coperti dai Consiglieri più an- ziani delle classi superiori secondo l’ordine rispettivo di ciascuna d’esse.

Paragrafo 9

Vacando il sindacato di tutte le classi, ne esercirà le funzioni il più anziano de’ Consiglieri della classe rispettiva.

Paragrafo 10

Il governo economico delle dette Città, e così tutti indistinta- mente gli affari, che ne dipendono, saranno provvisti dal Consiglio ordinario di esse, non facendosi più luogo alla nomina de’Ragionieri.

Paragrafo 11

Il Consiglio ordinario è composto colla riunione di tutte le classi, epperò le adunanze non si riputeranno legali, se per ciascuna delle classi medesime non vi sono presenti i due terzi de’ Consiglieri, che rispettivamente le compongono.

Paragrafo 12

Per tutti gli affari, che l’intendente giudicherà tali da richiedere la discussione di essi da un doppio numero d’amministratori, avranno le dette Città un Consiglio d’Aggiunti, il quale sarà composto, e diviso per numero, e classi corrispondenti a quelle del Consiglio ordinario.

Paragrafo 13

Il Consiglieri aggiunti dovranno avere le qualità richieste per le Classi, che sono chiamati a raddoppiare, e sederanno per ordine d’anzianità immediatamente al seguito di quella, che loro è propria.

Paragrafo 14

La nominazione de’Consiglieri aggiunti, e la loro convocazione saranno regolate giusta il metodo praticato attualmente per le altre Città, e Comuni.

Paragrafo 15

Tutte le deliberazioni del Corpo Civico, emesse in Consiglio ordi- nario, o coll’intervento degli Aggiunti saranno sottoposte all’approva- zione dell’intendente senza la quale non dovranno mandarsi ad effetto.

Paragrafo 16

Le relazioni officiali dell’Autorità Superiore colle Amministra- zioni delle suddette Città saranno sempre dirette per l’intermedia- rio dei Sindaci collettivamente; questi continueranno a far uso delle divise, che loro siano state concesse dagli antichi stabilimenti, ma assumeranno tutti indistintamente il titolo di Sindaci; cioè di Primo, Secondo e Terzo, giusta il numero, e l’ordine della Classe alla quale ciascuno di essi appartiene.

Mandiamo alla Camera Nostra de’ Conti, ed ai Nostri Senati di Savoia, Piemonte, e Nizza di registrarle le presenti pel di cui effetto deroghiamo ad ogni legge, disposizione, od uso introdotto in con- trario; dichiarando, che alle copie stampate ecc. ecc.

Documento n. 3

1823/Città privilegiate

Osservazioni sul regime delle Città privilegiate con particolare riferimento alla situazione delle classi.

Città privilegiate

Le città privilegiate cioè quelle la cui amministrazione è stabilita sovra disposizioni particolari sono in numero di nove

Torino Genova Alessandria Casale Chiamberì Cuneo Nizza Novara Tortona

Torino e Genova trovandosi rette da stabilimenti più particolari ancora se ne parlerà in disparte, e si farà quivi un breve cenno sulla composizione delle amministrazioni delle altre sette Città.

Li privilegi di cui godono queste Città vennero loro accordati con Regie Patenti speciali cioè

187 --- ad Alessandria li 4 settembre 1775 171 --- Casale idem

--- Chiamberì 5 aprile 1816

167 --- Cuneo 3 febbraio 1745 e 4 settembre 1775 175 --- Nizza 4 settembre 1775

183 --- Novara idem

387 --- Tortona 25 aprile 1776

Tutte queste Città hanno di comune fra di loro, che l’amministra- zione è composta di due classi più, o meno numerose, l’una di Nobili, l’altra di Borghesi, meno quella di Nizza, dove vi sono tre classi, la prima di Nobili, laureati, e persone viventi de’ loro redditi; la seconda di Negozianti, e mercatanti; la terza di Agricoltori, ed Artigiani.

In ciascuna di queste tre classi il Consigliere più anziano porta il titolo di Console: quello della prima classe esercisce le funzioni spet- tanti al Sindaco nelle altre Città; li Consoli stanno in carica un anno.

L’amministrazione di Alessandria è composta di 20 soggetti quella di Casale di 20 Chiamberì di 24 Cuneo di 18 Nizza di 21 Novara di 20 Tortona di 10

In Alessandria, e Novara havvi il Corpo chiamato de’Decurioni composto di famiglie nobili dette decurionali, ed aventi titoli per essere iscritti nel corpo giusta gli antichi suoi statuti.

Il corpo decurionale ha qualche ingerenza nell’amministrazione ma soltanto per limitate attribuzioni.

Appartiene al corpo de’decurioni la nomina del Sindaco, dei Ragionieri, e dei consiglieri della prima classe, come pure dei due Provveditori, di cui si parlerà appresso, e che debbono scegliersi nella prima classe.

Il Sindaco di prima classe può essere preso anche fuori del Con- siglio, purché sia del ceto decurionale, e sta in esercizio per un anno. Il Sindaco, i Consiglieri, e li Ragionieri della seconda classe sono nominati dal Corpo intiero del Consiglio.

Si è parlato qui sopra de’ Ragionieri, e de’ Provveditori.

Li Ragionieri formano in un certo modo un picciolo Consiglio che si raduna per provvedere agli affari della giornata, de’ quali rende poi conto al Consiglio generale.

A Chiamberì, Cuneo, Nizza, e Tortona l’uffizio de’ Ragionieri non esiste, e trovasi stabilito soltanto in Alessandria, Casale, e No- vara.

Il Consiglio de’ Ragionieri è composto di sei individui scelti nelle due classi5, tre di prima, e tre di seconda classe, oltre uno de’Sin-

daci, che dee intervenire alle sedute.

Li Provveditori sono li Giudici di politica, e pulizia urbana, e rurale; pronunciano, ed infliggono le pene, ed essendo stabilite dai Bandi politici, e campestri.

In Chiamberì la giurisdizione contenziosa appartiene al Giudice Ordinario.

A Cuneo, ed a Nizza non vi sono Provveditori.

Due, sempre scelti fra li Consiglieri della prima classe, ne esistono a Casale, Novara, ed Alessandria. In Tortona poi oltre i due Provve-

ditori havvi il Giudice de’Bandi Campestri, il quale viene nominato annualmente dal Prefetto della Provincia fra li Consiglieri di prima classe, ed ha la speciale ispezione sulla distribuzione, ed uso delle acque d’irrigazione.

Dal sin qui riferito appare che le sole amministrazioni tra di loro più uniformi sono quelle di Alessandria, e di Novara, e che per le altre cinque havvi uniformità in qualche parte soltanto.

Per quanti riguardi vogliansi avere alli privilegi accordati alle an- zidette Città, non è però men vero che molti gravi inconvenienti ne derivano.

E parlando in primo luogo di Alessandria, e Novara siccome l’elezione del Primo Sindaco si fa dal Corpo decurionale anche fuori del seno del Consiglio, bastando che l’eletto appartenga alla classe de’ Decurioni, ne può avvenire che le seguenti e molteplici nomine del Sindaco, e di due consiglieri in ogni anno, cadano su persone non totalmente dotate de’requisiti voluti, senza però che sianvi motivi di esclusione, e soventi si trovano de’Consiglieri di prima classe aventi un ben tenue registro.

La sperienza ha pure dimostrato che alcune volte carreggiandosi di soggetti ammessibili alla prima classe, e fornii delle qualità volute, le buone elezioni sono difficili, e prescindendosi da Alessandria, e Novara dove la qualità decurionale decide per l’ammessione, insor- gono nelle altre Città fine contestazione nel punto, se un individuo di una data famiglia possa, o non entrare nella prima classe.

Gravissimo poi, e generale è l’inconveniente della divisione sem- pre nociva al bene dell’amministrazione, che esiste fra li membri delle due classi, quelli della prima credendosi in certo modo supe- riori agli altri, e volendo per l’ordinario, che l’opinione loro abbia maggior peso, e prevalga.

Malgrado però l’evidenza di tante sconvenienze sarebbe forse meno prudente disegno quello di abolire ad un tratto li concessi privilegi parificando le civiche amministrazioni anzidette a quelle delle altre Città, Borghi, e terre.

Il malcontento sarebbe troppo grande e conviene evitarlo, la- sciando per ora sussistere le due classi.

Il primo passo però, che si potrebbe fare per incominciare a in- trodurre l’uniformità, sarebbe quello della nomina de’ Sindaci da farsi da S.M. nella forma prescritta dalle Regie Patenti 31 dicembre 18156; con ciò si otterrebbe di già un vantaggio nel Regio, e Pubblico

servizio, perché rimanendo li Sindaci per due anni in carica hanno il tempo di prendere le necessarie cognizioni, e di contrarre quel inte- ressamento, che viene inspirato dall’amor proprio di poter condurre a termine un lavoro, od un’operazione progettata, od incominciata.

Nelle Città poi, dove il numero de’ Consiglieri d’ambedue le classi sembra troppo grande converrebbe diminuirlo riducendolo, per esempio, alla metà, per ogni classe; più facili in tal modo, e migliori riuscirebbero le elezioni, e più rapido sarebbe l’andamento dell’amministrazione.

Li Provveditori scegliendosi sempre fra li Consiglieri di prima classe la quale certamente è assai tenace di sì fatta prerogativa po- trebbero tollerarsi per ora; il loro uffizio è utile assai, perché in materia di contravvenzione ai Bandi Campestri, politici e di polizia, l’azione vuol essere pronta, e sommarissimo il procedimento, ed in questo senso il servizio pubblico cammina meglio che non attribuen- dosi ai Giudici ordinari la cognizione delle accennate contravven- zioni, mentre occupati essi da una moltitudine di altre più rilevanti faccende, non potrebbero dar passo, colla necessaria sollecitudine a quelle, di cui si tratta.

L’ufficio de’ Ragionieri poi non essendo stabilito in tutte le Città privilegiate, sembrerebbe conveniente sopprimerlo per accostarsi vie meglio all’uniformità. Tale soppressione cadendo sovra ambedue le classi farebbe minor sensazione sulla prima: né l’amministrazione potrebbe provarne danno, poiché se si facesse la nomina de’ Sindaci a tenore delle Regie Patenti 31 dicembre 1815, dovendo necessaria- mente esservi anche dei vice-sindaci, dall’azione degli uni e degli altri sarebbe sufficientemente assicurato il disbrigo degli affari occorrenti alla giornata.

Le amministrazioni di poche Città degli Stati di S.M. trovan- dosi per ispeciale privilegio, composte di due classi l’una di nobili, l’altra di borghesi e proprietari, un distinto personaggio cui venne comunicato il progetto di un nuovo regolamento di pubblica ammi- nistrazione, onde averne le sue osservazioni, ha opinato doversi tale sistema estendere per quanto sia possibile, applicandolo almeno ad una quindicina delle più ragguardevoli Città.

Trattando egli si fatta materia con quella maturità, e con quella penetrazione, di cui va corredato ogni suo lavoro ha appoggiato il suo pensiero a diversi ben savi motivi.

Il principale di questi si è che la classe de’ nobili essendo la più affetta al trono conviene darle dell’influenza, la quale non può otte- nersi se non colla distinzione delle classi, senza del che ritrovandosi quella confusa nel ceto di borghesi facilmente li consiglieri nobili

si asterrebbero dall’intervenire alle radunanze, e così il voto degli altri diverrebbe sempre dominante, e preponderante come succede,

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