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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE SPESE PER IL PERSONALE PERIODO 2019-2021

Nel documento COMUNE DI QUARTUCCIU (pagine 191-200)

L’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, disciplina

l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare, a cura della giunta comunale, annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

L’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, dispone che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

al riguardo, con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, attualmente ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale;

In base alla sopracitata normativa, la dotazione organica dell’Ente, deve essere intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e ss. mm. e ii.; tale spesa, per il Comune di Quartucciu, è stata quantificata con determinazione n. 1098 del 15/12/2014, nella misura di euro 2.370.968,38.

In base all’attuale contesto normativo, non possono procedere all’assunzione di personale con qualsiasi tipologia contrattuale, gli enti che:

n.165/2001);

- non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ex articolo 33, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.165/2001; in particolare ai sensi dell’art. 33 “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”;

- non hanno approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n.198/2006);

- non hanno garantito, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (articolo 1, commi 557-ter e 557-quater della Legge n.296/2006); il valore medio del triennio 2011/2013 va assunto come parametro fisso e immutabile, non dinamico (Corte dei conti, Sezione Autonomie, Delibera n. 25/2014);

- non abbiano adottato il Piano della performance (articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n.150/2009); in particolare si evidenzia come le ultime disposizioni sulla contabilità armonizzata contenute nel decreto legislativo n.118/2011 e successive modificazioni hanno inciso sulla nuova disposizione dell’articolo 169 del TUEL ed in particolare sul comma 3-bis, a norma del quale “…Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art.10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati

organicamente nel PEG”;

- non hanno rispettato il disposto di cui all'articolo 1, comma 710, della legge n.208/2015, a norma del quale ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709, tra cui anche i comuni, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali; ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 723, lettera e), in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al suddetto comma 710, l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

- non hanno rispettato la previsione di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge n.113/2016, convertito con modificazioni dalla legge n.160/2016, ai sensi del quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,

continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto;

Ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della suddetta legge n.208/2015 le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono ora riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734;

La normativa vigente in materia di assunzioni per il triennio 2019-2021, è contenuta, in particolare, nell’art. 3, comma 5, del DL n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., che prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Inoltre, il medesimo articolo 3, comma 5, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L.

n. 114/2014, al quarto periodo, prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Nel triennio 2018/2020 , salvo che intervengano ulteriori modifiche normative in materia di collocamento a riposo, sono previste le seguenti cessazioni di personale:

Anno 2018:

- n. 4 cessazioni, di cui n. 2 istruttori di vigilanza cat. C , n. 1 operatore generico cat. A, e n. 1 collaboratore professionale cat. B3;

Anno 2019: //

Anno 2020:

- n. 2 cessazioni, di cui n. 1 istruttore tecnico cat. C e n. 1 esecutore tecnico specializzato cat. B.

Sulla base della citata normativa, i margini assunzionali riferiti agli anni 2019/2021 sono i seguenti:

CAPACITÀ ASSUNZIONALE ANNO 2019: 100% dei cessati (CESSAZIONI ANNO 2018)

13.MA 1.364,93 3.266,68 1.519,16

CAPACITÀ ASSUNZIONALE ANNO 2020: 100% dei cessati: EURO O (CESSAZIONI ANNO 2019: NESSUNA)

CAPACITÀ ASSUNZIONALE ANNO 2021: 100% dei cessati (CESSAZIONI ANNO 2020)

Inoltre, il Comune di Quartucciu, nel 2019 potrà anche beneficiare dell’utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative all’anno 2018, che ammontano a € 26.616,09; Ciò in quanto, dette risorse erano state inizialmente destinate, con deliberazione di G. C. 37 del 21/03/2018, all’assunzione dell’operatore generico a tempo pieno, tuttavia, tale figura è stata acquisita a seguito di esito positivo della procedura di mobilità, esperita in via preliminare al concorso pubblico, per cui non si è dovuto procedere all’utilizzo di detta capacità assunzionale che resta disponibile per nuove ulteriori assunzioni.

L’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di bilancio”, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Legge n.296/2006, in relazione ai criteri di calcolo delle spese di personale da adottare in seguito all'introduzione dei nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, ed in particolare

sull'individuazione dell'anno di computo delle spese aventi esigibilità differita da imputarsi al fondo pluriennale vincolato, sussistono diverse e opposte interpretazioni, riassumibili nei seguenti termini:

la Corte dei Conti, sezione Autonomie, nell'allegato alla delibera n.13/2015 - appendice b2 - per gli enti in sperimentazione dell'armonizzazione contabile ex d.lgs. n. 118/2011, nella sezione “integrazione al punto 6.2”, specifica che:

- occorre inserire per il computo delle spese di personale dell'anno di riferimento la quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata nell'esercizio successivo;

- occorre escludere dal computo delle spese di personale dell'anno di riferimento la quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata dall'esercizio precedente;

la Corte dei Conti del Molise con deliberazione n.218/2015/par approfondisce analiticamente la problematica relativa all'imputazione della spesa di personale avente esigibilità nell'anno successivo a quello di riferimento giungendo alla seguente conclusione: “...nel computo della spesa di personale 2015 è tenuta ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata e con le precisazioni sopra riportate, venendo a scadenza entro il termine dell’esercizio, siano stati

imputati all’esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all’anno 2014 e precedenti rinviate al 2015; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2016, dovranno essere imputate all’esercizio successivo”;

Al riguardo si ritiene che l'adozione di uno o dell'altro sistema di calcolo, così come definiti dalle suddette Corte dei Conti sezione delle Autonomie e Corte dei Conti del Molise, non determina

modificazioni di rilievo per l'Amministrazione ai fini del rispetto dei citati parametri di spesa complessiva del personale dipendente di cui alla legge n.296/2006, essendo appunto il periodo preso a riferimento per il confronto della spesa un triennio e non un singolo anno;

Premesso quanto sopra, con deliberazione della G.C. n. 37 del 21/03/2018, è stato, da ultimo, aggiornato il fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 e la dotazione organica. Il piano prevede:

- per l’anno 2019, l’assunzione di n. 2 agenti di P.M. a tempo pieno e a tempo indeterminato, mediante concorso esterno, previo esperimento della procedura di mobilità, per la sostituzione delle due unità cessate nell’anno 2018. Per tali assunzioni la programmazione destinava l’utilizzo di residui della capacità assunzionale 2018 e una parte della capacità assunzionale dell’anno 2019.

- Per gli anni 2020/21, non era prevista alcuna assunzione.

Allo stato attuale, l’ente intende confermare , per il triennio 2019-2020-2021, l’assunzione per l’anno 2019, di n. 2 agenti di P.M, tramite concorso pubblico, previo esperimento della procedura di mobilità, precisando che dette assunzioni saranno imputate preliminarmente alla capacità assunzionale

generico), e parte della capacità assunzionale dell’’anno 2019, come di seguito riportato:

La dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili ci cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

L’attuale organigramma dell’ente, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione delle posizioni organizzative, è il seguente:

SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARCELLO ANTONELLA

SETTORE AA.GG. SPORT E P.I.

Nominativo Profilo professionale Cat.

Dott.ssa Rosas Tiziana Responsabile del Settore D

Tinti Teresa Istruttore Amm.vo C

Lecca Renata (cessazione 2021) Istruttore Amm.vo C

Antonacci Santuccia Collaboratore Amm.vo B3

Littera Luisa Collaboratore Amm.vo B3

Loi Anna Chiara (cessazione

2021) Esecutore Amm.vo B3

Mereu Patrizia Esecutore Amm.vo B

Picciau Roberto Messo notificatore B

Onnis Renato (cessazione 2021) Messo notificatore B

1/04/2018) Operatore generico A

Melis Rita Operatore generico A

Deidda Ignazio (assunto in data

01/07/2018) Operatore generico A

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Nominativo Profilo professionale Cat.

Ing. Melis Claudia Responsabile del Settore D

Ing. Cacciopoli Alessandro Istruttore direttivo tecnico D

Vargiu Paolo (cessazione 2020) Istruttore tecnico C

Manca Giampaolo Istruttore tecnico C

Locci Giulia (cessazione 2018) Collaboratore Amm.vo B3

Littera Rita Collaboratore Amm.vo B3

SETTORE LL.PP. MANUTENZIONE E AMBIENTE

Nominativo Profilo professionale Cat.

Ing. Casu Davide Responsabile del Settore D3

Ing. Spettu Angelo Funzionario Tecnico D3

Pischedda Alessandro Istruttore tecnico C

Mascia Giorgio Istruttore tecnico C

Morrone Cristina Istruttore tecnico C

Pisu M. Cristina Istruttore Amm.vo C

Mereu Ornella Collaboratore Amm.vo B3

Serra Gilberto Capo cantiere B3

Exiana Tullio Autista B3

Mignone Sandro Autista B3

Corda Mario Operai specializzato B

Paulis Pietro (cessazione 2020) Operai specializzato B

Pischedda Pierpaolo Operaio A

Schirru Giorgio Operaio A

Saba Marco Operaio A

Pisu Giorgio Operaio A

Frau Ignazio Operaio A

Spiga Gianluca Operaio A

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Nominativo Profilo professionale Cat.

A.S.Sanna Annalisa Responsabile del Settore D

Casula Eliana Assistente sociale D

Melis Michela Assistente sociale D

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Nominativo Profilo professionale Cat.

Dott. Tidu Oliviero Responsabile del Settore D3

dott. Sergi Fabio Istruttore direttivo contabile D

Lostia Loredana Istruttore contabile C

Murtas Valeria Istruttore contabile C

Dessy Eugenio Istruttore contabile C

Soddu Elisabetta istruttore Amministrativo C

Vargiu Lucia Collaboratore Amm.vo B3

Meloni Augusto Esecutore Amm.vo B

SETTORE RISORSE UMANE E PRODUTTIVE – SUAP – SERVIZI DEMOGRAFICI

Dott.ssa Ajtano Marina Responsabile del Settore D

Ponga Donatella Istruttore contabile C

Cortopassi Stefania Istruttore Amm.vo C

Madeddu Anna Maria Istruttore Amm.vo C

Ambu Lucia Collaboratore Amm.vo B3

Pulga Susanna Collaboratore Amm.vo B3

Murru M. Luisa Collaboratore Amm.vo B3

Aresu Eulalia Collaboratore Amm.vo B3

SETTORE VIGILANZA

Nominativo Profilo professionale Cat.

Cap. Nateri Giovanni Responsabile del Settore D

Olla Carlo (cessato dal

1/03/2018) Vigile C

Loi Tonio Vigile C

Scalas Marcello Vigile C

Scalas Alessandro Vigile C

Corona Antonino Vigile C

Serra Paoletta Vigile C

Uda Donatella Vigile C

Gulleri Sandro (cessato dal

1/04/2018) Vigile C

Frongia Antonella (cessazione

2021) istruttore Amministrativo C

Sanna Fabrizio Operatore generico A

Tutto ciò premesso, si dichiara quanto segue:

all’art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006, è pari a euro 2.370.968,38.

b) A seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero.

c) La sopraindicata consistenza dei dipendenti in servizio e di quelli dei quali è programmata la sostituzione, rispetta il limite di spesa sopraindicato, di 2.370.968,38..

Si da atto che la spesa derivante dalla vigente programmazione rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

L’attuale programmazione potrà essere oggetto di rivisitazione al fine di apportare le integrazioni che si renderanno necessarie in base alle esigenze dell’ente, alle previste cessazioni, compatibilmente con le possibilità assunzionali consentite dalla legislazione vigente.

La Responsabile Dott.ssa Marina Ajtano

Nel documento COMUNE DI QUARTUCCIU (pagine 191-200)