Private Persons
Si può osservare che il meccanismo della internalizzazione dei costi sociali risulta auspicabile solo in una delle quattro ipotesi.
Merita di essere rilevato che, nell’ambito dei sistemi di responsabilità extracontrattuale, Cooter inquadra il risarcimento del danno per colpa fra le sanzioni e la responsabilità oggettiva fra i prezzi, a conferma dell’impossibilità di ravvisare in tale istituto un meccanismo di internalizzazione dei costi sociali.
5.3 Property rules, liability rules e successive interpretazioni.
Prima ancora che Shavell e Cooter indirizzassero le loro riflessioni sul problema generale dell’internalizzazione dei costi sociali, l’acquisita consapevolezza della natura simmetrica delle esternalità, congiunta alla conoscenza del problema che i costi di transazione possono comportare per il raggiungimento di una soluzione efficiente, condussero Guido Calabresi e Douglas Melamed37 ad individuare quattro regole attinenti le attività dannose, astrattamente utilizzabili per disciplinare tali attività:
- Regola 1: il soggetto interessato non ha il diritto di compiere l’attività dannosa e la potenziale vittima ha il potere di impedirglielo.
37 G. Calabresi e D. Melamed, Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One view of the Cathedral,, cit.
Legislative
standard and sanction
Official subsidy
Official price Community standard and sanction
- Regola 2: il soggetto interessato all’attività dannosa non ha il diritto a compierla, tuttavia la potenziale vittima non può impedirglielo se il soggetto paga l’indennizzo stabilito dal giudice o dalla legge.
- Regola 3: il soggetto interessato all’attività dannosa ha il diritto a compierla e la potenziale vittima non può impedirglielo.
- Regola 4: il soggetto interessato all’attività dannosa ha il diritto a compierla, tuttavia la potenziale vittima può impedirglielo pagando l’indennizzo stabilito dal giudice o dalla legge.
Calabresi e Melamed ravvisano nell’esigenza di rimuovere le inefficienze causate dai costi di transazione una possibile giustificazione economica per la scelta fra regole 1 e 3 da una parte, le cosiddette property rules, e regole 2 e 4 dall’altra, le cosiddette liability rules. Nell’esigenza, cioè, di evitare che i costi di transazione lascino sussistere esternalità paretianamente rilevanti.
Secondo le indicazioni di Calabresi e Melamed, le liability rules38 risultano preferibili quando i costi di transazione sono elevati, in quanto la negoziazione
38 Nel dibattito fra giuseconomisti sembrerebbero convivere due diverse concezioni delle liability rules. Da una parte vi sono coloro secondo i quali le liability rules si individuano sulla base delle conseguenze che la norma riconduce ad una condotta dannosa: se tali conseguenze escludono la reintegrazione in forma specifica, si è di fronte ad una liability rule. Tale impostazione incontra però problemi nei casi in cui l’ordinamento può esclusivamente prevedere la reintegrazione per equivalente in quanto il risarcimento in forma specifica è materialmente impossibile. Ciò si verifica, ad esempio, quando gli effetti di una condotta dannosa possono essere eliminati solo per il futuro ma non per il presente. Così, nel caso di una immissione intollerabile, il rimedio ingiuntivo può valere per il futuro, ma per le condotte già tenute l’unica sanzione può consistere nel risarcimento del danno. Una classica ipotesi in cui non è possibile la reintegrazione in forma specifica è rappresentata dalla morte della persona.
Dall’altro parte vi sono coloro (fra i quali ritiene di appartenere chi scrive) secondo cui l’individuazione delle liability rules deve avvenire sulla base della valutazione che l’ordinamento fa, ricostruibile per mezzo di alcuni indizi, circa la desiderabilità sociale o meno dell’atto dannoso: si è così dinanzi ad una liability rule quando per l’ordinamento il benessere sociale aumenta nel caso in cui un soggetto, consapevole delle conseguenze che derivano a suo carico in forza del compimento di una certa attività dannosa, pone in essere ugualmente quella attività.
La liability rule si caratterizza quindi per prevedere un dato prezzo per una attività, ma anche l’uso del termine “prezzo” può ingenerare equivoci: ogni costo derivante da una norma può essere considerato il
“prezzo” che il soggetto deve pagare per porre in essere l’attività contemplata dalla norma stessa; tuttavia, sembrerebbe più appropriato utilizzare il termine “prezzo” quando l’ordinamento valuta positivamente il compimento di quella attività nel caso in cui si è disposti a sopportare le conseguenze. Si può spiegare
privata è dagli stessi impedita, mentre le property rules appaiono preferibili quando i costi di transazione sono bassi (e, quindi, la contrattazione è possibile)39.
Le liability rules ripropongono, quindi, la logica della internalizzazione dei costi sociali.
Attraverso l’esempio prima esposto è possibile vedere come le quattro regole possano essere applicate: Tizio accompagna il proprio bambino a giocare nel parco, mentre Caio porta il proprio cane. Vi è il rischio di un danno, causato dal possibile morso del cane al bambino.
- Secondo la prima regola, Caio non può portare il proprio cane a passeggio nel parco, e Tizio può ottenere un injunctive relief. Caio può ottenere il diritto a portare il proprio cane solo attraverso un accordo con Tizio (property rule).
- Secondo la regola 2, Caio può portare il proprio cane a passeggio nel parco, ma deve pagare l’indennizzo a Tizio, indennizzo che può corrispondere o meno al danno effettivamente patito dal bambino. Si ha così la compressione del diritto di Tizio senza bisogno del suo consenso (liability rule).
- Secondo la regola 3, Caio ha il diritto di portare il proprio cane a passeggio nel parco. Essendo Tizio colui che deve sopportare il danno effettivamente verificatosi, egli può portare il bambino nel parco ma a proprio rischio. Un diritto a che Caio non venga con il cane può acquisirlo solo attraverso un accordo con Caio stesso (property rule).
questa posizione con un esempio: l’ordinamento può prevedere una sanzione pecuniaria per il soggetto che percorre un certo tratto di strada preclusa alle automobili, o potrebbe prevedere una tariffa per coloro che intendano percorrere quel tratto. Nel primo caso può dirsi che il benessere sociale non aumenti quando un soggetto pone in essere il comportamento di percorrere la strada, anche se è consapevole che sarà sanzionato con certezza; nel secondo caso invece si può affermare che, quando il soggetto decide di pagare la tariffa e percorrere la strada, il benessere sociale subisce una variazione positiva.
Chi scrive non è in grado di fornire adeguati riferimenti bibliografici, essendo le osservazioni riportate più il frutto di colloqui avuti con giuseconomisti che il prodotto di letture.
39 Nessuna spiegazione viene invece offerta circa la possibile superiorità della 1 rispetto alla 3 e della 2 rispetto 4.
- Secondo la regola 4 Tizio può impedire a Caio di venire con il cane pagando la somma predeterminata dalla legge o stabilita dal giudice. Si ha così una compressione del diritto di Caio senza bisogno che dia il suo consenso40.
La spiegazione offerta da Calabresi e Melamed e fondata sui costi di transazione è apparsa, a taluni autori, misleading41.
Si è, infatti, evidenziato che in presenza di bassi costi di transazione, la soluzione efficiente si può raggiungere anche in forza di una liability rule. Le parti, infatti, potranno negoziare tenendo conto della regola di diritto e raggiungeranno la soluzione efficiente.
Si è proposto inoltre di distinguere la disciplina delle harmful externalities da quella dei possessory interests. La distinzione non può dirsi definitivamente elaborata e merita ancora ulteriori approfondimenti; tuttavia essa costituisce una ulteriore critica alla logica pigoviana della internalizzazione dei costi sociali.
Infatti, nel caso di possessory interests, l’analisi di Kaplow e Shavell porta a preferire le property rules rispetto alle liabilty rules. L’uso di liabiilty rules conduce a notevoli effetti indesiderabili quando all’appropriazione di un possessory interest si ricollega un indennizzo o risarcimento che risulta undervalued.
L’undervaluation ha effetti distorsivi nel caso in cui vi sia un component di common value. In tale ipotesi, il soggetto che intende appropriarsi del bene investe risorse in un’attività puramente redistributiva; il soggetto che rischia l’espropriazione, da parte sua, modifica le sue scelte indirizzandosi verso beni che possono essere solo più difficilmente espropriati e adotta precauzioni finalizzate
40 Normalmente, in esempi come questo, si pensa che sia Caio a causare il danno, perché il danno stesso ricade su Tizio.
Ma se introduciamo un sistema risarcitorio, in forza del quale il danno di Tizio è trasferito su Caio, allora appare chiaro che le azioni di Tizio causano un danno a Caio. Pertanto, il danno che Caio dovrà sopportare dipende sia dalla decisione di Tizio di andare con il bambino al parco, sia dalle misure che Tizio stesso prende per evitare o diminuire il danno.
La situazione appare esattamente capovolta.
41 L. Kaplow e S. Shavell, Property Rules versus Liability Rules: An Economic Analysis, 109 Harv. L. R.
713 (1996).
ad evitare l’espropriazione, sopportando così costi a cui non corrispondono benefici sociali.
Meccanismi di internalizzazione dei costi sociali, come le liability rules, non appaiono pertanto desiderabili anche in presenza di elevati costi di transazione.
6. CONCLUSIONI
L’intento che mosse Ronald Coase nello scrivere il suo articolo del 1960 era quello di sottoporre ad una serie di critiche l’approccio pigoviano al problema delle esternalità. Il pensiero economico ha estratto, dal lavoro dell’economista di Chicago, l’idea secondo cui, in un mondo privo di costi di transazione, le tasse pigoviane o i meccanismi di risarcimento del danno sono inutili. Essendo però il mondo reale un mondo con costi di transazione positivi, il ragionamento di Pigou sembra rimanere valido. La critica all’approccio di Pigou appare allora, nei manuali di economia del benessere, una raffinata teoria che nulla aggiunge all’analisi del mondo reale. Il pensiero di Ronald Coase rimane confinato nel mondo delle idee astratte e la prescrizione secondo cui ad ogni azione dannosa debba essere collegata una tassa o un meccanismo di risarcimento del danno - un prezzo in altre parole - viene ritenuta ancora attuabile.
Le altre osservazioni dello studioso di Chicago non sono riuscite ad influenzare il pensiero degli economisti.
Come afferma Coase:
“Quando viene loro (gli economisti, ndr,) impedito di dormire tutta la notte dal rombo dei jet (che sono pubblicamente autorizzati e forse gestiti pubblicamente), quando non sono capaci di pensare (o riposare) durante il giorno a causa del rumore e delle vibrazioni prodotte dal passaggio dei treni (pubblicamente autorizzati e forse gestiti pubblicamente), quando trovano difficile respirare a causa dell’odore proveniente dal canale di scolo di un impianto di depurazione (pubblicamente autorizzato e forse gestito
pubblicamente), quando non possono uscire dalle loro proprietà perché gli accessi sono bloccati dai lavori stradali (senza ombra di dubbio, pubblicamente autorizzati) e i loro nervi sono ormai logorati e il loro equilibrio mentale disturbato, essi continuano a pronunciarsi contro gli svantaggi dell’impresa privata e per la necessità di interventi di regolazione da parte del governo”42.
Questa riflessione di Coase sembra esprimere l’idea secondo cui, normalmente, è lo stesso governo che crea quei problemi che gli economisti vorrebbero che esso risolvesse. Emerge, tuttavia, anche la convinzione dell’economista di Chicago secondo cui un mondo in cui tutte le attività dannose siano riportate al livello efficiente attraverso sistemi di tassazione o meccanismi di risarcimento del danno non possa essere realizzato concretamente e possa esistere solo sulla lavagna.
Le osservazioni di Coase, alla luce delle chiarificazioni elaborate da anche da altri stuidiosi, possono essere così sintetizzate:
- L’internalizzazione dei costi esterni attraverso il meccanismo della responsabilità oggettiva comporta notevoli costi amministrativi, in quanto in forza di esso il danno non viene lasciato sul soggetto che lo subisce. Richiede informazioni circa l’ammontare dei danni esterni che l’ordinamento può non avere, con il rischio quindi di valutazioni errate. Esige che sia introdotta una defence per incentivare il danneggiato a prendere precauzioni, defence che comporta una valutazione diretta da parte dell’ordinamento sulla ottimalità o meno del livello di precauzioni adottato dalla vittima. Non è idonea, infine, a mantenere l’attività della vittima entro il livello efficiente.
- L’internalizzazione dei costi esterni attraverso le tasse pigoviane non presenta alcuni degli inconvenienti del meccanismo della responsabilità oggettiva, in quanto realizza il decoupling, ma comporta ingenti costi amministrativi e richiede misurazioni esatte dei costi esterni delle attività dannose, misurazioni che l’ordinamento può non essere in grado di svolgere a costi ragionevoli43.
42 R. Coase, Il problema del costo sociale, cit., p. 233.
43 Come è stato evidenziato dagli studiosi di analisi economica del diritto, modesti errori nella misurazione dei danni dovuti ad una certa attività non modificano, in un regime di responsabilità per colpa, i
- Le azioni umane produttive di benessere per il soggetto agente ma anche causative di costi esterni sono la norma. L’idea secondo la quale a ciascuna condotta umana dannosa dovrebbe ricollegarsi una tassa trova quindi l’ulteriore ostacolo rappresentato dalla necessità di tassare un numero elevato di azioni umane.
- Un sistema che invece autorizza talune attività nel rispetto di certe cautele, cioè fissando uno standard legale di diligenza, o che permette certi comportamenti che non comportino elevati danni esterni non è chiamato a porre in essere meccanismi di misurazione dei danni e delle tasse costosi ed imperfetti.
In conclusione, può dirsi che l’analisi dei Ronald Coase getta una luce importante sul funzionamento degli ordinamenti: essi infatti, anche quelli che sembrano rispondere ad una logica di efficienza economica, ricorrono a soluzioni diverse dall’internalizzazione dei costi sociali. Per molte attività essi autorizzano o vietano, compiendo direttamente quella valutazione che gli economisti vorrebbero lasciare ai soggetti agenti. Altre volte individuano direttamente livelli precauzionali a cui i soggetti devono adeguarsi per evitare conseguenze negative.
comportamenti dei soggetti agenti. La responsabilità per colpa determina, infatti, una discontinuità nella curva della responsabilità attesa, cioè nei costi attesi per il soggetto: nel caso in cui egli si adegui completamente allo standard legale di diligenza, sopporterà solo i costi delle precauzioni. Un piccolo scostamento, nel senso di un minore livello di precauzioni, determinerà per il soggetto la sopportazione dei costi delle precauzioni e del risarcimento del danno. Si veda, sul punto, R. Cooter e U. Mattei, Il mercato delle regole, cit,. p. 408.
Commentando il pensiero di Baumol, il quale aveva ritenuto impeccabile l’approccio di Pigou, Ronald Coase così si esprime:
“E’ evidente che ciò che Baumol intendeva dicendo “prese sul loro stesso terreno, le conclusioni della tradizione pigoviana sono, nei fatti impeccabili” era che la loro logica è impeccabile e che, se le sue proposte di tassazione fossero realizzate, sebbene ciò sia impossibile, l’allocazione delle risorse sarebbe ottimale. Io non mi sono mai sognato di negarlo. Il mio punto era semplicemente che queste proposte di tassazione sono composte della stessa materia dei sogni”. (R. Coase, Note al problema del costo sociale, cit., p. 290).
Gli ordinamenti ricorrono più frequentemente alle sanzioni che ai prezzi, secondo il linguaggio di Cooter. Si può affermare che la logica dei giuristi è spesso preferita alla logica degli economisti44.
44 Il criterio della colpa nella responsabilità extracontrattuale sembra conciliare le idee di Coase con quelle di Pigou: infatti si comporta come una property rule in quanto permette alcuni comportamenti purché si rispetti il canone di diligenza; si trasforma però in una liability rule in quanto permette al soggetto agente di violare la norma ponendo su di esso l’obbligo del risarcimento del danno.