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Proroga delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, di

L’articolo 1, comma 37, della legge di bilancio 2022 proroga fino al 31 dicembre

civile) almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50 per cento del proprio reddito globale. Ai fini del calcolo del reddito globale, vengono esclusi una serie di redditi, tra cui le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.

Vengono, inoltre, considerate imprenditori agricoli professionali le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, che oltre a prevedere, all’interno del relativo statuto, quale oggetto sociale, l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, presentino i seguenti requisiti:

- nel caso di società di persone, almeno un socio deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita semplice la qualifica è riferita ai soci accomandatari);

- per le società di capitali o cooperative, almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore a una sola società.

3 L’articolo 1, comma 1093, della legge finanziaria 2007 prevede che «Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni». In proposito, come chiarito con circolare 6 luglio 2009, n. 32/E, paragrafo 1, «la determinazione su base catastale del reddito agrario è stata estesa, per opzione, anche alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative che ai sensi dell’articolo 2 del citato d.lgs. n. 99 del 2004 rivestono la qualifica di società agricole, ossia che svolgono esclusivamente le attività agricole e connesse di cui al richiamato articolo 2135 c.c. e la cui ragione sociale (se trattasi di società di persone) o denominazione sociale (se trattasi di società di capitali) contiene la locuzione “società agricola”».

4 In tal senso cfr. circolare 7 aprile 2017, n. 8/E, paragrafo 9.

2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di cui agli articoli 14 («Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica») e 16 («Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili») del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 3 agosto 2013, n. 90.

In particolare, con riferimento all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, concernente detrazioni per interventi di efficienza energetica (c.d. ecobonus), la lettera a), n. 1), del citato comma 37 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024 il termine previsto per avvalersi di tali detrazioni:

 nella misura del 65 per cento per le spese sostenute per gli interventi:

o di cui al comma 1 dell’articolo 145; trattasi, in particolare, delle spese sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;

la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

o di cui al comma 2, lettere a), b) e b-bis), dell’articolo 14,6; trattasi, in

5 Il citato comma 1 prevede che «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024». Il richiamato comma 48 stabilisce che «Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

6 Il comma 2 dispone «La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024;

particolare, delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, nonché per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

 nelle misure del 70 o del 75 per cento per le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 2-quater7 del citato articolo 14, effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali8.

Va, tuttavia, precisato che, con riferimento agli interventi di cui ai predetti commi 1 e 2 dell’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013 – ai sensi del successivo comma 2.1 – la detrazione dagli stessi prevista:

 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di:

o acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

o acquisto e posa in opera di schermature solari;

o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della

b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;

b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1°

gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento».

7 Il comma 2-quater prevede che «Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio».

8 Il successivo comma 2-quater.1 dispone che «Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio».

Commissione, del 18 febbraio 20139;

 si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Inoltre, sempre con riferimento all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, la lettera a), n.

2), del citato comma 37 proroga al 31 dicembre 2024 il termine, previsto - nella versione previgente - al 31 dicembre 2021, per avvalersi delle detrazioni per interventi di efficienza energetica nella misura del 50 per cento, relativi all’acquisto e alla posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro10.

Con riferimento all’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, la lettera b), n. 1, del citato comma 37 proroga al 31 dicembre 2024 il termine, previsto nella versione previgente al 31 dicembre 2021, per avvalersi della detrazione nella misura del 50 per cento stabilitaper le spese documentate relative agli interventi:

 di cui al comma 111, ossia gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’articolo 16-bis del Testo unico

9 Il citato comma 2.1 precisa altresì che sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente (n.d.r. classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.

811/2013).

10 Il comma 2-bis dell’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013 prevede che «La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro».

11 Il comma 1 prevede che «Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024».

delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

 di cui ai commi 1-bis12 e 1-ter13, ossia gli interventi di adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3)14.

Inoltre, la lettera b), n. 2, del comma 37 in commento sostituisce integralmente il comma 2 dell’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013, che disciplina le norme che definiscono la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare, la disposizione prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per alcuni15 degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui

12 Il comma 1-bis prevede che «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La

13 Il comma 1-ter prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003».

14 Conseguentemente, ad opera delle proroghe previste dal comma 37 in commento delle disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter, sono prorogate anche le agevolazioni stabilite dai successivi commi da 1-quater a 1-septies del citato articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013. Si ricorda che, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici residenziali o su edifici non residenziali che al termine dei lavori risultino a destinazione residenziale, trova applicazione la disciplina del Superbonus, non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare (cfr., da ultimo, circolare del 25 giugno 2021, n. 7/E).

15 La detrazione per l’acquisto di mobili e elettrodomestici spetta a condizione che il contribuente fruisca delle detrazioni previste per i seguenti interventi di cui all’articolo 16-bis del TUIR:

- di manutenzione ordinaria, di cui alla lettera a) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;

- di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b) dell’articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

all’articolo 16-bis del TUIR è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto dei sopra citati interventi.

La detrazione richiamata, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (il limite di spesa previsto fino al 31 dicembre 2021 era di 16.000 euro).

Con riferimento alle classi di efficienza energetica che i grandi elettrodomestici devono possedere per l’accesso alla detrazione, si fa presente che, sulla base del Regolamento (UE) del 4 luglio 2017, n. 2017/1369, a partire dal 1° marzo 2021, sono in vigore le nuove etichette energetiche comunitarie che, dalla medesima data, hanno sostituito quelle precedenti introdotte a partire dal 2010.

In particolare, il nuovo regolamento comunitario sull’etichettatura energetica ha previsto una rimodulazione delle classi di efficienza energetica, con la conseguenza che, sempre dal 1° marzo 2021, sono state eliminate le classi A+, A++ e A+++ ed è stata introdotta una nuova classificazione in scala A-G.

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa per l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

- di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31 dicembre 2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Per beneficiare del Bonus mobili è, pertanto, necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria (cfr., da ultimo, circolare n. 7/E del 2021).

In altri termini:

 per gli acquisti effettuati nel 2021, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2020, mentre, se i lavori sono iniziati nel 2019, la detrazione non spetta;

 per gli acquisti effettuati nel 2022, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2021, mentre, se i lavori sono iniziati nel 2020, la detrazione non spetta.

Inoltre, se con riferimento a un intervento edilizio iniziato nel 2021 sono già stati acquistati nello stesso anno mobili per 7.000 euro, per i quali si fruirà della detrazione, sugli acquisti che si effettueranno nel 2022 si potrà beneficiare di una detrazione calcolata sull’importo massimo di 3.000 euro (10.000 - 7.000). Per gli acquisti effettuati nel 2022, invece, non spetterà alcuna detrazione se nel 2021 sono già stati acquistati mobili ed elettrodomestici per un importo pari o superiore ai 10.000 euro.

Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio che fruiscono delle relative detrazioni.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia, per quanto compatibili, ai chiarimenti forniti da ultimo nella circolare 25 giugno 2021, n. 7/E.

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