1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, e salve eventuali deroghe espressamente previste dalla legislazione locale vigente in materia, è vietato a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 (fino alle ore 16.00 nei giorni festivi) e dalle ore 23.00 alle ore 07.00 (o fino alle ore 09.00 nei giorni festivi).
3. Anche fuori dai predetti orari ma in rapporto al giorno, all’ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire
barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti, è sempre vietata la produzione di rumori molesti.
4. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.
ART.28-RUMORI E SCHIAMAZZI NEI LUOGHI DI RITROVO
1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell’articolo 27. L’uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione.
2. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l’aggregazione di un numero considerevole di persone all’interno o all’esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l’obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l’attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l’attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale. E’ vietato lasciare disponibili ed utilizzabili all’esterno dei locali, tavoli, sedie, panche e simili, oltre l’orario di apertura dell’esercizio stesso.
3. L’amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 2, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare i disposti del Titolo IV del presente regolamento.
ART.29-RUMORI E SCHIAMAZZI PER LE STRADE
1. Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all’articolo 28, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, ai sensi dell’articolo 27, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.
2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.
ART.30-DIVIETI IN MATERIA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE RUMOROSE
1. Ferme restando le eventuali disposizioni contenute nelle leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di:
a. svolgere all'interno e all'esterno di fabbricati, negli spazi ed aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, lavori edili, lavori di giardinaggio, lavori agricoli, operazioni di trasloco o comunque attività lavorative in generale, senza adottare gli accorgimenti o gli strumenti necessari per contenere e limitare le emissioni rumorose ed in modo tale da superare la normale tollerabilità. Fatte salve le situazioni di emergenza, i casi in cui ciò sia espressamente disciplinato in un provvedimento autorizzativo, sia contenuto in una specifica normativa ovvero in caso di determinate deroghe accordate dalla autorità competente, i soggetti che svolgono tali attività devono ad ogni modo rispettare i seguenti
orari: nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Sono escluse dal rispetto di tali orari le attività di carico e scarico merce svolte a favore di attività commerciali e il servizio pubblico di igiene urbana, fermo restando l’obbligo di contenere e limitare le emissioni rumorose in modo tale da non superare la normale tollerabilità;
b. far funzionare motori o apparecchiature simili all'interno o nello svolgimento di attività commerciali e artigianali in modo tale da superare la normale tollerabilità.
ART.31-DISTURBO ALLA PUBBLICA QUIETE PROCURATO DA ANIMALI
1. Ferme restando le eventuali disposizioni contenute nelle leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali specificatamente adottati in materia, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di detenere all'interno di abitazioni, fondi, stabilimenti, esercizi commerciali e luoghi simili ovvero all’esterno in cortili, giardini, terreni e luoghi simili, cani o animali di qualsiasi razza e specie, senza assumere tutti gli accorgimenti necessari affinché nelle ore notturne o alle prime ore del mattino i latrati, i mugolii o comunque i versi in generale, non superino la normale tollerabilità. All’accertamento del fatto si dovrà diffidare formalmente il proprietario o detentore a vario titolo affinché ponga in essere tutte le condizioni necessarie per evitare che l'animale arrechi ulteriore disturbo; qualora il trasgressore non rispetti la diffida, sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Titolo IV del presente regolamento del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 300,00.
2. E’ altresì fatto divieto lasciare i propri cani incustoditi o privi di guinzaglio in aree pubbliche o in aree private ad uso pubblico, escluse le aree appositamente dedicate; qualora l’animale possa causare danno o disturbo alle persone, agli altri animali o alle cose ovvero in caso di situazione di rischio per la pubblica incolumità, gli stessi dovranno indossare inoltre apposita museruola.
ART.32-ALTRI SUONI E RUMORI
1. Il suono delle campane, delle torri campanarie o similari, è vietato dalle ore 21.00 alle ore 07.00, fatta eccezione per l’annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi riconosciuti.
2. Oltre a quanto previsto dall’art. 27 è altresì vietato:
a. produrre vibrazioni o rumori, dovuti ad esempio all’utilizzo di elettrodomestici in genere, apparecchiature elettroniche e meccaniche che, percepiti dall'interno di unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono originati, sono tali da superare la normale tollerabilità. Il divieto sussiste ad ogni modo tutti i giorni dalle ore 23.00 alle ore 08.00 del giorno successivo;
b. utilizzare apparecchi radiofonici, televisivi o comunque di produzione o riproduzione sonora nonché cantare o suonare strumenti musicali ad un volume tale che, percepiti dall'interno di unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono originati, sono tali da superare la normale tollerabilità. L’uso degli strumenti musicali all’interno di fabbricati residenziali o in prossimità degli stessi è comunque sempre vietato tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 08.00 del giorno successivo quando il livello sonoro è chiaramente percepibile;
c. svolgere attività musicali o comunque produrre o diffondere musica ad un livello tale da superare la normale tollerabilità. Tale disposizione si applica in generale anche ai casi in cui la musica sia prodotta all'interno o all'esterno di locali pubblici o privati nonché durante pubblici spettacoli;
d. produrre vibrazioni o rumori con macchinari a motore o di qualsivoglia genere installato su fabbricato pubblico o privato e relative pertinenze, in modo da superare la normale tollerabilità.