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La pubblicazione della norma armonizzata rappresentò, pertanto, una notevole evoluzione dello stato dell’arte tanto da indurre il Ministero delle attività

produtti-ve, con Circolare n. 11963 del 29 novembre 2004, a precisare che dalla data del 14

giugno 2002 il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I

sarebbe stato dimostrato (da costruttori e organismo notificati) attraverso

l’appli-cazione delle pertinenti disposizioni della norma EN 280:2001 o specifiche

soluzio-ni tecsoluzio-niche che garantissero l’equivalente copertura del rischio, e a richiedere a

costruttori ed organismi notificati, per le macchine costruite seguendo una

certifi-cazione CE di tipo antecedente al 14 giugno 2002 e immesse sul mercato a partire

da tale data, di riconsiderare l’analisi dei rischi e di giudicare se necessario un

ade-guamento ai livelli di protezione rappresentati dalla norma.

AREA DI LAVORO VARIABILE CON PIÙ DI UN CARICO NOMINALE EN 280:2001

EN 280:2013 EN 280:2001+A1:2004

EN 280:2015 EN 280:2001+A2:2009

§ 5.4.1.7

AREADI LAVORO VARIABILECON PIÙ DI UN CARICO NOMINALE

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili con più di un carico nominale e più di un’a-rea di lavoro devono avere un indicatore della combinazione selezionata, visibile dalla piattaforma di lavoro.

La selezione mediante mezzi manuali è accettabile. In tale caso, la selezione può essere effettuata solo se la piattaforma di lavoro si trova nell’area di lavoro per il nuovo carico nominale selezionato.

La piattaforme di lavoro mobile elevabi-li deve essere dotata di sistemi per il rilevamento del carico e del momento (vedere punti 5.4.1.2 e 5.4.1.4) o di un sistema di rilevamento del carico e di un comando di regolazione della posi-zione (vedere punti 5.4.1.2 e 5.4.1.3).

§ 5.4.1.7

AREA DI LAVORO VARIABILE MEDIANTE SELEZIONE MANUALEDIPIÙDIUNCARICONOMINALE

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili con più di un carico nominale e più di un’a-rea di lavoro devono avere un indicatore della combinazione selezionata visibile sulla piattaforma di lavoro.

Un indicatore può essere una modifica fisica (p.e. estensione della piattafor-ma) alla configurazione della piat-taforma che influisce sul suo carico nominale.

Un indicatore non è necessario per piat-taforme di lavoro mobili elevabili nelle quali l’area di lavoro è limitata median-te un sismedian-tema di rilevamento del momento.

La selezione deve essere possibile solo se la piattaforma di lavoro si trova nell’area di lavoro per il nuovo carico nominale sele-zionato.

AREA DI LAVORO VARIABILE CON UN SOLO CARICO NOMINALE

Per le piattaforme di lavoro mobili elevabili con un solo carico nominale e un’area di lavoro variabile (p.e. piattaforme di lavoro mobili elevabili con posizioni variabili degli stabilizzatori) è accettabile la selezione mediante mezzi manuali. In tal caso la selezione può essere effettuata solo se la struttura estensibile si trova nella posizio-ne di trasporto.

§ 5.4.1.8

Per le piattaforme di lavoro mobili elevabili con un solo carico nominale e un’area di lavoro variabile (p.e. piattaforme di lavoro mobili elevabili con posizioni variabili degli stabilizzatori) è accettabile la selezione mediante mezzi manuali. In tal caso la selezione può essere effettuata solo se la struttura estensibile si trova nella posizio-ne di accesso.

EN 280:2001 EN 280:2001+A1:2004

§ 5.4.4

I punti di intrappolamento e di cesoiamento tra le parti della struttura esten-sibile, il telaio e la piattafor-ma di lavoro devono esse-re evitati fornendo un ripa-ro o dis-tanze di sicurezza in conformità alla EN 349.

EN 280:2001+A2:2009

§ 5.4.4

I punti di intrappolamento e di cesoiamento tra le parti della struttura esten-sibile, il telaio e la piattafor-ma di lavoro devono esse-re evitati fornendo un ripa-ro o distanze di sicurezza in conformità alla EN 349.

Quando si prevede che le protezioni fisse saranno rimosse con regolarità (p.e. per manutenzione) allora i loro elementi di fissaggio dovono ristare connessi alle barriere o alla macchina.

EN 280:2013 EN 280:2015

§ 5.4.3

I punti di intrappolamento e di cesoiamento tra parti mobili che sono raggiun-gibili dalle persone (vedere EN ISO 13857) sulla piattaforma o in piedi vicino alla piat-taforma di lavoro mo-bile elevamo-bile a livello del suolo devono essere evita-ti predisponendo spazi di sicurezza o protezioni in conformità alla EN 349.

INTRAPPOLAMENTO E CESOIAMENTO TRA PARTI MOBILI

EN 280:2001 EN 280:2001+A1:2004 I punti di intrappolamento e cesoiamento devono essere considerati solo in quelle aree raggiungibili dalle persone sulla piat-taforma di lavoro o in piedi vicino alla piattaforma di lavoro mobile elevabile a livello del suolo o negli altri punti di accesso.

Per le aree quali:

- piattaforme girevoli che attraversano stabilizza-tori/telai;

- punti di arresto per le strutture estensibili nella posizione di trasporto;

- stabilizzatori in movi-mento verso la posizio-ne di trasporto dove non è possibile né una distanza di sicurezza in conformità alla EN 349 né un riparo, devono essere forniti cartelli di avvertimento (vedere punto 7.2.13).

Sulle piattaforme di lavoro mobili elevabili progettate per il passaggio attraverso aperture di larghezza di circa 1,2 m e altezza di circa 2 m, invece di un riparo rigi-do o flessibile è consentita la soluzione seguente.

Il movimento verso il basso deve essere arrestato automaticamente median-te un dispositivo di sicurez-za in conformità al punto 5.11, in una posizione in cui, tra le estremità esterne

EN 280:2001+A2:2009

I punti di intrappolamento e di cesoiamento devono essere considerati solo in quelle aree raggiungibili dalle persone sulla piat-taforma di lavoro o in piedi vicino alla piattaforma di lavoro mobile elevabile a livello del suolo o negli altri punti di accesso.

Per le aree quali:

- piattaforme gire voli che attraversano sta bilizza-tori/telai;

- punti di arresto per le strutture estensibili nella posizione di trasporto;

- stabilizzatori in movi-mento verso la posizio-ne di trasporto dove non è possibile né una distanza di sicurezza in conformità alla EN 349 né un riparo, devono essere forniti cartelli di avvertimento (vedere punto 7.2.13).

Sulle piattaforme di lavoro mobili elevabili progettate per il passaggio attraverso aperture di larghezza di circa 1,2 m e altezza di circa 2 m, invece di un riparo rigi-do o flessibile è consentita la soluzione seguente.

Il movimento verso il basso deve essere arrestato automaticamente median-te un dispositivo di sicurez-za in conformità al punto 5.11, in una posi zione in cui, tra le estremità esterne

EN 280:2013 EN 280:2015 Solo quando ciò non sia possibile, nastri di avver-tenza chiaramente visibi-li e segnavisibi-li di avvertenza con l’istruzione di mante-nersi a distanza devono essere applicati in modo permanente nell’area del pericolo.

Invece di una protezione rigida o flessibile sui dispositivi di sollevamen-to a forbice, è consentita la soluzione seguente:

Il movimento verso il basso della piattaforma di lavoro deve essere arrestato automatica-mente in corrispondenza del “primo limite di disce-sa” mediante un disposi-tivo di sicurezza in conformità al punto 5.11.

Il “primo limite di disce-sa” è una posizione in cui la distanza verticale tra le estremità esterne delle forbici non è minore di 50 mm, in modo da impedire lo schiacciamento e il cesoiamento delle dita.

L’ulteriore movimento verso il basso deve esse-re possibile solo dopo un ritardo di almeno 3 s. Un ulteriore comando di abbassamento da parte dell’operatore deve pro-vocare il suono di un allarme distinto, facil-mente udibile e l’aziona-mento di un segnale visi- INTRAPPOLAMENTO E CESOIAMENTO TRA PARTI MOBILI

EN 280:2001 EN 280:2001+A1:2004 delle forbici, la distanza verticale non sia minore di 50 mm, in modo da impe-dire lo schiacciamento e il cesoiamento delle dita.

Un ulteriore spostamento verso il basso deve essere possibile solo dopo un intervallo di tempo idoneo, che consenta all’operatore di vedere se le persone dietro la piattaforma di lavoro mobile elevabile possono rimanere danneg-giate, e un ulteriore comando da parte dell’o-peratore.

EN 280:2001+A2:2009

delle forbici, la distanza verticale non sia minore di 50 mm, in modo da impe-dire lo schiacciamento e il cesoiamento delle dita.

Un ulteriore spostamento verso il basso deve essere possibile solo dopo un intervallo di tempo idoneo, che consenta all’operatore di vedere se le persone dietro la piattaforma di lavoro mobile elevabile possono rimanere danneg-giate, e un ulteriore comando da parte dell’o-peratore.

vo di avvertenza distinto per almeno 1,5 s prima dell’abbassamento della piattaforma di lavoro. La velocità di abbassamen-to non deve eccedere il 50 % della velocità media di abbassamento oltre il

“primo limite di discesa”.

L’arresto e la ripresa della discesa in qualsiasi posizione della struttura estensibile tra il “primo limite di discesa” e la posizione di accesso devono essere soggetti a tali condizioni di ritardo, avvertenza e velocità, analogamente alla disce-sa in cui la piattaforma di lavoro non sia stata solle-vata oltre il “primo limite di discesa”.

In tutti i casi, l’allarme acustico e l’avvertenza visiva devono continuare a funzionare durante tutto l’abbassamento della struttura estensibi-le al di sotto del “primo limite di discesa”.

Se la velocità di abbassa-mento media al di sopra del “primo limite di disce-sa” non è maggiore di 0,2 m/s, non è necessaria la riduzione di velocità.

INTRAPPOLAMENTO E CESOIAMENTO TRA PARTI MOBILI EN 280:2013 EN 280:2015