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La pubblicità ingannevole nel turismo

5.1 Profili generali

Anche le imprese turistiche sono soggette alle regole sulla concorrenza che, se sleale comporta una censura sanzionatoria. La concorrenza sleale può concretizzarsi sotto forma di pubblicità ingannevole, consistente nell'attribuzione al prodotto reclamizzato di qualità e caratteristiche che in realtà non ha. La pubblicità costituisce un'importante canale informativo per il consumatore relativamente alle caratteristiche dei prodotti, i prezzi. Due sono i requisiti a cui deve rispondere la pubblicità ovvero : la trasparenza e la verità. Non si possono vantare per un prodotto caratteristiche di fantasia, non si possono usare colori e luci che lo presentino per quello che non è. Ma soprattutto la pubblicità deve lasciare al consumatore un messaggio chiaramente pubblicitario, riconoscibile insomma per ciò che è ovvero una reclame.

" E' ingannevole quel messaggio che ad esempio prospetta la possibilità di acquistare un biglietto aereo su alcune rotte nazionali ad un prezzo contenuto, se nell'offerta non è indicato né il costo del ed. crisis surcharge (ossia un supplemento che alcuni vettori applicano per far fronte alle situazioni di crisi che attraversa il comparto del trasporto), il cui ammontare viene indicato separatamente , né dei diritti aeroportuali, nel caso in cui l'indicazione relativa al loro ammontare non segua, contestualmente, del prezzo finale.

L' Antitrust è intervenuta con provvedimento n. 14252 del 2005 nei confronti del tour operator Valtur Villaggio Nicotera , per la presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario che promuoveva le caratteristiche di un villaggio Calabria Nicotera Valtur diffuso sul catalogo dei viaggi Valtur accessibile tramite il sito Internet. Nel messaggio pubblicitario si evidenziava che gli aggettivi " Sabbiosa.- Bianca" usati per descrivere la spiaggia di pertinenza del suddetto villaggio potevano trarre in inganno i consumatori lasciando intendere che il villaggio disponesse di una spiaggia

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bianca e sabbiosa, mentre la stessa era ciottolosa e per di più scura, così come specificato in un altro messaggio dallo stesso operatore, e dove descrivendo il villaggio si parlava di una spiaggia ciottolosa e leggermente scura. Il messaggio in esame, in sostanza, lasciava intendere che la spiaggia annessa al villaggio fosse di colore bianco e di consistenza sabbiosa, risultando particolarmente adatta al soggiorno di famiglie con bambini. Risultava però evidente la confusione in cui sarebbe incorso il consumatore di fronte ad aggettivi usati nel messaggio in esame. Per tanto, l'antitrust, dopo essersi accertata dell'effettiva pubblicità ingannevole ne ha vietato la diffusione.

L' antitrust con provvedimento n. 13767 del 2004 è intervenuta nei confronti della Columbus Organizzazione Viaggi srl per la presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario diffuso nel proprio catalogo, teso a promuovere soggiorni di vacanza presso l'hotel Columbus Club Oluveli. Il messaggio promozionale esaltava le caratteristiche della spiaggia e del tratto di mare nei pressi dell'albergo mediante un'illustrazione fotografica ed una descrizione, tacendo però, la circostanza che, il normale utilizzo della spiaggia e del mare, sarebbe in realtà, impedito dalla presenza di alghe. L'operatore pubblicitario, ha in sua difesa , argomentato che il fenomeno delle alghe sulla spiaggia in questione , fosse in quel periodo da imputare esclusivamente al surriscaldamento delle acque delle Maldive, dovuto alle eccezionali condizioni climatiche del vicino continente indiano. In oltre l'operatore ha aggiunto che, nel periodo del soggiorno in questione, la direzione dell'albergo, al fine di ovviare ai disagi causati dalle alghe, ha provveduto ad apporre dei teloni sulla spiaggia per renderla utilizzabile. L' antitrust ha nella decisione adottata evidenziato che, un evento che derivi da cause imprevedibili ed eccezionali, che tra l'altro non

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rappresentava una caratteristica costante del servizio pubblicizzato non poteva determinare l'ingannevolezza del messaggio. Dunque, nel caso di specie, la occasionale divergenza tra messaggio pubblicitario ed effettivo stato dei luoghi, non era idonea ad attribuire natura recettiva al testo e alle immagini contenute nel catalogo, in quanto non può incombere sull'operatore pubblicitario l'onere di rendere edotti i destinatari del messaggio, del verificarsi di un fenomeno naturale straordinario e imprevedibile.

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