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L’avviso del sistema di qualificazione Terna, redatto in lingua italiana, è pubblicato, con cadenza annuale, con le modalità indicate dall’art. 128, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nello stesso avviso sono indicati i Gruppi Merceologici oggetto di qualificazione nonché il recapito presso cui gli interessati possono chiedere le informazioni necessarie.

Le eventuali modifiche ai criteri di qualificazione ed ai requisiti d’idoneità necessari per la qualificazione al sistema verranno comunicate agli Operatori Economici interessati mediante pubblicazione sul Portale di qualificazione.

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Allegato 1 “Gruppi Merceologici in regime di qualificazione”

TIPOLOGIA GRUPPO MERCEOLOGICO

FORNITURE

FCCC12 – Edifici prefabbricati industriali in cemento armato per stazioni elettriche AT FECA02 – Cavi AT isolati con elastomeri XLPE

FECA05 – Cavi BT isolati con PVC non propaganti incendio FECA18 – Funi di guardia con fibre ottiche per linee aeree AT (OPGW) FECN01 – Conduttori metallici per linee elettriche AT

FECE01 – Chioschi prefabbricati metallici FEEM06 – Equipaggiamenti e morsetteria AT

FEGE04 – Gruppi elettrogeni per servizi ausiliari di stazione elettriche AT FEIN02 – Interruttori AT (SF6)

FEIT02 – Isolatori AT in porcellana

FEIT03 – Isolatori in vetro temprato per linee aeree AT FEQE14 – Quadri BT c.a. e c.c. per servizi ausiliari FEQE21 – Raddrizzatori

FEQE28 – Inverter, gruppi statici di continuità

FERP07 – Protezioni elettriche impianti di produzione e trasmissione FESC01 – Scaricatori AT

FESE04 – Sezionatori AT 145 – 420 kV

FESO01 – Sostegni tubolari monostelo 132 – 380 kV FESO02 – Sostegni tubolari per Stazioni Elettriche AT

FESO27 – Sostegni in acciaio a traliccio linee e portali AT 380-220-150 KV e/o MT FEST04 – Apparecchiature prefabbricate involucro metallico AT SF6

FETM25 – Trasformatori di misura AT (TA e TVC) FETR05 – Trasformatori AT/MT

FETR11 – Trasformatori e autotrasformatori AT/AT FIOT01 - Industrial-IOT: sviluppo, mantenimento e supporto FTTE08 – Sistemi di protezione comando e controllo stazioni elettriche FTTE11 – Substation Automation System

FTTT03 – Bobine di sbarramento

FTTT07 – Sistemi di trasmissione ad onde convogliate

LAVORI

FASS51 – impianti antintrusione

LCCO09 – Lavori di rivestimento sostegni AT LELE02 – Lavori su elettrodotti 150 kV LELE04 – Lavori su elettrodotti 380 kV LELE08 - Posa cavi 132-150kV LELE09 - Posa cavi 220-380kV

LESC02 – Stazioni elettriche – Montaggi elettrici ed elettromeccanici

LESC03 – Opere civili per impianti di trasformazione e distribuzione energia elettrica MELE06 – Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT

SERVIZI

SLGR01 – Gestione Rifiuti (comparto non attivo) SLGS01 – Manutenzione Impianti Tecnologici SLGS02 – Manutenzione aree a verde e giardinaggio SLGS03 – Pulizie, disinfestazione, derattizzazione

SLIT01 – Servizi informatici: sviluppo, mantenimento e supporto SLIT02 – Cyber Security

INCARICHI PROFESSIONALI SPPT57 - Direzione Lavori

SPPT58 - Incarichi relativi alla sicurezza SPDP01 - Coordinatore dibattito pubblico

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Allegato 2 “Requisiti di affidabilità economico finanziaria per la qualificazione e criteri per la determinazione

della Classe di Interpello e dell’Indicazione di Affidamento”

INDICE

1. Requisito di capacità economico finanziaria

2. Aspetti rilevanti per la valutazione dell’affidabilità economico-finanziaria 3. Criteri per la determinazione della Classe di Interpello

4. Criteri per la determinazione dell’Indicazione di Affidamento

5. Requisito di capacità economico finanziaria dei consorzi e determinazione della Classe di Interpello

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1. Requisito di capacità economico finanziaria

L’adeguata capacità economico finanziaria dell’Operatore Economico è dimostrata attraverso l’analisi di vari aspetti rappresentativi della gestione, tra cui in particolare:

• affidabilità economico-finanziaria accertata mediante l’analisi di indicatori di bilancio rappresentativi, con riferimento alle gestioni consuntivate e tramite fonti di valutazione terze e di primaria rilevanza;

• disponibilità di adeguati mezzi finanziari;

• presenza di protesti, pregiudizievoli di conservatoria, decreti CIGS, procedure concorsuali ecc., rilevabili anche attraverso interrogazioni di banche dati esterne.

L’analisi di tali aspetti consente, anche con l’ausilio di provider terzi specializzati e qualificati, l’attribuzione di un rating economico-finanziario, inteso come score di affidabilità del singolo Operatore Economico, che esprime la sua capacità economico finanziaria. Al fine di valutare l’affidabilità complessiva della gestione aziendale, il rating della singola impresa è confrontato con il rating medio ottenuto dalle aziende che appartengono allo stesso target di mercato. La valutazione complessiva di tali aspetti contribuisce alla determinazione della Classe di Interpello attribuita all’Operatore Economico.

2. Aspetti rilevanti per la valutazione dell’affidabilità economico-finanziaria

Al fine di valutare se è stato raggiunto un corretto equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, la valutazione dell’affidabilità economico-finanziaria dell’impresa in qualificazione prevede, la valutazione delle seguenti aree gestionali:

• la redditività, intesa come capacità di produrre un reddito adeguato rispetto al capitale investito;

• la struttura finanziaria e patrimoniale, al fine di valutare il coinvolgimento dei vari portatori di capitale nel finanziamento dell’impresa;

• l’equilibrio finanziario, inteso principalmente nei seguenti aspetti:

o capacità di far fronte agli impegni a breve termine;

o sostenibilità dei debiti, intesa come capacità della gestione caratteristica di generare un flusso di cassa in grado di far fronte agli impegni finanziari.

Utilizzando la metodologia dell’analisi di bilancio è stato selezionato, per ogni area di gestione, l’indicatore più rappresentativo:

o Cash Flow / Attivo, o Patrimonio Netto / Passivo, o Current ratio,

o attivo a bt/ passivo a bt, o Oneri finanziari / Ricavi,

fermo restando l’analisi di ulteriori indici di bilancio per esaminare e valutare eventuali ulteriori aspetti, qualora ritenuto necessario per una valutazione più approfondita.

Nel caso di Operatori Economici che accedono alla qualificazione in forma di Gruppi Societari, alla valutazione dell’affidabilità economico finanziaria della società che effettua la richiesta di qualificazione, contribuisce anche la valutazione dell’affidabilità economico finanziaria della società cui fa capo lo stabilimento produttivo, facente parte del relativo Gruppo Societario, tenuto anche conto di eventuali forme di avvalimento di garanzia intragruppo, nei casi appropriati.

Nel caso in cui l’impresa non sia ancora titolare di alcun bilancio civilistico (es. recente costituzione, operazioni straordinarie aziendali, ecc.) si procederà all’esame della società e dell’eventuale controllante, tramite la consultazione di fonti di valutazione terze e di primaria rilevanza, allo scopo di verificare l’insussistenza di elementi ostativi e/o pregiudizievoli. Successivamente all’eventuale rilascio della qualificazione, in ogni caso si procederà a verificare l’affidabilità economico-finanziaria anche sul primo bilancio civilistico disponibile.

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3. Criteri per la determinazione della Classe di Interpello

A ciascuna impresa è attribuita una “Classe di Interpello” intesa come importo massimo complessivo del totale dei contratti aggiudicabili all’Operatore Economico nell’arco di un anno.

La Classe di Interpello è espressione della capacità dimensionale nello specifico gruppo merceologico e di affidabilità complessiva dell’Operatore Economico.

Ai fini della determinazione della Classe d’Interpello sono presi in considerazione sia aspetti di capacità produttiva, o di esecuzione, relativa allo specifico gruppo merceologico, sia aspetti di affidabilità finanziaria, oltre che aspetti generali di performance (anche passate) e valutazione tecnica. Gli elementi che principalmente contribuiscono alla determinazione della Classe d’Interpello sono i seguenti:

• il valore medio del fatturato globale dell’ultimo triennio dichiarato nell’Allegato “Dichiarazione Dati EcoFin“ riscontrabile nel Bilancio d’esercizio;

• il valore medio del fatturato relativo allo specifico comparto in qualificazione dell’ultimo triennio dichiarato nell’Allegato

“Dichiarazione Dati EcoFin“;

• il rating economico finanziario quando disponibile e rilevato da fonti terze;

• analisi e confronto del rating dell’impresa con il rating medio delle aziende che appartengono allo stesso settore (generalmente disponibile su fonti terze specializzate);

• analisi aspetti tecnici della struttura dell’azienda (tra cui, laddove previsto, livello di attrezzature possedute);

• referenze relative a precedenti forniture, appalti e servizi;

• altri fattori di valutazione (anni di presenza in albo, presenza in più gruppi merceologici, white list, rating di legalità, lettere di richiamo, inadempienze, non conformità di prodotto, ecc).

4. Criteri per la determinazione dell’Indicazione di Affidamento

Nell’ambito dei gruppi merceologici relativi ad Incarichi Professionali, a ciascun Operatore Economico è attribuita una

“Indicazione di Affidamento” intesa come valore massimo indicativo del singolo Incarico Professionale affidabile (Lettera di Attivazione o Contratto Chiuso).

Ai fini della determinazione dell’Indicazione di Affidamento sono presi in considerazione sia aspetti di capacità di esecuzione degli incarichi relativi allo specifico gruppo merceologico, sia aspetti di affidabilità finanziaria, oltre che aspetti generali di performance (anche passate) e valutazione tecnica. Gli elementi che principalmente contribuiscono alla determinazione della Indicazione di Affidamento sono i seguenti:

• il valore medio del fatturato globale dell’ultimo triennio dichiarato nella scheda “Fatturato” nella sezione DATI della richiesta di qualificazione;

• il valore medio del fatturato relativo allo specifico comparto in qualificazione dell’ultimo triennio dichiarato nella scheda

“Fatturato” nella sezione DATI della richiesta di qualificazione;

• figure professionali dichiarate nel documento “Requisiti di base” della richiesta di qualificazione;

• referenze relative agli incarichi professionali dichiarati nel documento “Requisiti di base” della richiesta di qualificazione;

• altri fattori di valutazione (anni di presenza in albo, presenza in più gruppi merceologici, lettere di richiamo, inadempienze, ecc).

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5. Requisito di capacità economico finanziaria dei consorzi e determinazione della Classe di Interpello degli

stessi

Il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere posseduto e comprovato dal Consorzio (di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D. lgs. 50/2016) e può essere computato cumulativamente in capo al Consorzio, ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate designate per la qualificazione.

Al Consorzio viene attribuita in prima istanza la più alta tra le Classi di Interpello delle imprese raggruppate o consorziate. Può eventualmente essere attribuito un premio in funzione della consistenza dei requisiti cumulati di capacità tecnica, economica e finanziaria delle singole imprese.

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Tabella esplicativa relativa ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia

(ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 159/2011)

Tipo d’impresa Soggetti interessati

Impresa individuale 1. Titolare dell’impresa.

2. Direttore tecnico (se previsto) di cui all’art. 87 del D.P.R. 207/2010 che lo definisce come “l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”.

3. Responsabile tecnico (se previsto) se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico.

Associazioni 1. Legali rappresentanti.

2. Sindaci effettivi e sindaci supplenti (se previsti).

3. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001 (se previsti).

Società di capitali o cooperative con n. soci superiore a 4

1. Legale rappresentante.

2. Procuratori generali e procuratori speciali.

3. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri).

4. Direttore tecnico (se previsto) di cui all’art.87 del D.P.R. 207/2010 che lo definisce come “l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”.

5. Responsabile tecnico (se previsto), se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico.

6. Sindaci effettivi e sindaci supplenti (se previsti).

7. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001, (se previsti).

18 Società di capitali o cooperative con n. soci pari

o inferiori a 4

1. Legale rappresentante.

2. Procuratori generali e procuratori speciali.

3. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri).

4. Direttore tecnico (se previsto) di cui all’art.87 del D.P.R. 207/2010 che lo definisce come “l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”.

5. Responsabile tecnico (se previsto) se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico.

6. Sindaci effettivi e sindaci supplenti (se previsti).

7. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs 231/2001, (se previsti).

8. Socio (in caso di società unipersonale).

9. Socio di maggioranza: “persona fisica o giuridica” che detiene la maggioranza delle quote o azioni della società interessata.

Qualora i soci detengano la medesima percentuale di quote/azioni di capitale della società interessata, non troveranno applicazione i successivi punti 9.1; 9.2; 9.3.

9.1 Socio di maggioranza persona fisica con residenza in Italia o all’

Estero.

9.2 Socio di maggioranza persona giuridica con sede in Italia.

9.3 Socio di maggioranza persona giuridica con sede all’estero.

Società semplice e in nome collettivo 1. Tutti i soci.

2. Direttore tecnico (se previsto) di cui all’art.87 del D.P.R. 207/2010 che lo definisce come “l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”.

3. Responsabile tecnico (se previsto) se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico.

4. Sindaci effettivi e sindaci supplenti (se previsti).

5. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs 231/2001, (se previsti).

Società in accomandita semplice 1. Soci accomandatari.

2. Direttore tecnico (se previsto) di cui all’art.87 del D.P.R. 207/2010 che lo definisce come “l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”.

3. Responsabile tecnico (se previsto) se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico.

4. Sindaci effettivi e sindaci supplenti (se previsti).

5. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs 231/2001, (se previsti).

19 Società estere con sede secondaria in Italia 1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia.

2. Direttore tecnico (se previsto) di cui all’art.87 del D.P.R. 207/2010 che lo definisce come “l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”.

3. Responsabile tecnico (se previsto) se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico.

4. Sindaci effettivi e sindaci supplenti (se previsti).

5. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001, (se previsti).

6. Società straniera controllante (socio unico o di maggioranza) con sede secondaria in Italia, occorre inserire i soggetti che la rappresentano stabilmente in Italia.

6.1. Società straniera controllante (socio unico o di maggioranza) priva di sede secondaria in Italia occorre inserire i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o direzione dell’impresa.

Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell’impresa.

2. Società straniera controllante (socio unico o di maggioranza) con sede secondaria in Italia, occorre inserire i soggetti che la rappresentano stabilmente in Italia;

2.1. Società straniera controllante (socio unico o di maggioranza) priva di sede secondaria in Italia, occorre inserire i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o direzione dell’impresa.

Società personali 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata.

2. Direttore tecnico (se previsto) di cui all’art.87 del D.P.R. 207/2010 che lo definisce come “l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”.

3. Responsabile tecnico (se previsto) se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico.

4. Sindaci effettivi e sindaci supplenti (se previsti).

5. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001, (se previsti).

Società consortili di capitali, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna

1. Legale rappresentante.

2. Procuratori generali e procuratori speciali.

3. Componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri).

4. Direttore tecnico (se previsto) di cui all’art.87 del D.P.R. 207/2010 che lo definisce come “l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”.

5. Responsabile tecnico (se previsto) se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico.

20 6. Sindaci effettivi e sindaci supplenti (se previsti).

7. Ciascuno dei consorziati.

8. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001, (se previsti).

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico

1. Legale rappresentante.

2. Eventuali componenti dell’organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri).

3. Direttore tecnico (se previsto) di cui all’art.87 del D.P.R. 207/2010 che lo definisce come “l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”.

4. Responsabile tecnico (se previsto) se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico.

5. Imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell’organo di amministrazione).

6. Sindaci effettivi e sindaci supplenti (se previsti).

7. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001, (se previsti).

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