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Art. 95 Concetti

1 È considerata pubblicità stradale ogni istallazione e annuncio collocati ai bordi della strada pubblica allo scopo di fare della pubblicità in qualsiasi forma (ad es.

mediante scritte, forme, colore, luce, suono).

2 La pubblicità stradale è collocata ai bordi delle strade pubbliche in modo da essere percepita dai conducenti.

3 La pubblicità stradale può essere costituita da pubblicità per terzi, pubblicità per conto proprio o insegne di ditte.

4 La pubblicità per terzi è fatta a favore di ditte, aziende, prodotti, prestazioni di servizio, manifestazioni, idee, e simili, non aventi alcun rapporto di luogo con il collocamento della pubblicità stessa.

5 La pubblicità per conto proprio è fatta a favore di ditte, aziende, prodotti, presta-zioni di servizio, manifestapresta-zioni, idee e simili che hanno un rapporto di luogo con il collocamento della pubblicità stessa.

6 Le insegne di ditte consistono nel nome dell’azienda, in una o più indicazioni del ramo d’attività (ad es. «Materiale da costruzione», «Macelleria», «Caffé», «Risto-rante») ed eventualmente in un emblema della ditta; esse sono collocate sull’edificio stesso della ditta o nelle vicinanze immediate.168

7 Esiste un rapporto di luogo tra le ditte, le aziende, i prodotti, le prestazioni di ser-vizio, le manifestazioni, le idee, e simili con l’ubicazione della pubblicità se quest’ultima è collocata sull’edificio stesso o nelle vicinanze immediate (ad es. piaz-zale antistante, area dell’azienda, giardino).

Art. 96 Principi

1 È vietata la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusioni con segnali o demarcazioni oppure diminuirne l’effi-cacia a causa della sua forma e dei suoi colori (art. 6 LCStr). È specialmente vietata la pubblicità stradale:

a. in prossimità di dossi e di passaggi a livello nonché in vicinanza di curve senza visibilità, di intersezioni e di passaggi stretti;

b. all’entrata dei ponti e delle gallerie, sui ponti e nelle gallerie, nonché nei sottopassaggi;

c. se è collocata nel profilo della sagoma limite della carreggiata o se è d’osta-colo ai pedoni sul marciapiede;

167 Abrogato dal n. I dell’O del 1° apr. 1998 (RU 1998 1440).

168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

d. sui montanti dei segnali; sui segnali stessi o nelle loro vicinanze immediate;

sulle strade che conducono ai passi, la pubblicità per terzi è permessa sotto il cartello d’indicazione «Telefono» (4.81) se la sua superficie non costituisce più di un terzo di quella del segnale;

e.169se è retroriflettente, fluorescente o luminescente;

f. se abbaglia, lampeggia o produce effetti di luce variabili;

g. se è mobile o proiettata su una superficie;

h. se, a causa della sua illuminazione, compromette pericolosamente la possibilità di percepire i pedoni.

2 Le iscrizioni pubblicitarie sono vietate sulla carreggiata e sul marciapiede.

3 La pubblicità stradale non può essere collocata su strisce tese al di sopra della car-reggiata.

4 La pubblicità stradale non deve susseguirsi a breve distanza, né ripetersi per gui-dare verso una determinata destinazione (pubblicità a catena). La pubblicità che an-nuncia una destinazione discosta dalla strada o una destinazione troppo lontana è vietata.

5 La pubblicità stradale non deve avere dimensioni eccessive e neppure deve dare esageratamente all’occhio. La pubblicità stradale applicata su montanti propri può misurare 7 m2 al massimo; è eccettuata la pubblicità stradale temporanea quale la pubblicità di costruzione (pubblicità che informa durante il periodo dei lavori in merito alla costruzione stessa e sulle ditte che vi partecipano), come anche la pubblicità annunciante manifestazioni. La grandezza e la disposizione della pubblicità stradale (iscrizioni ed emblemi), collocata su facciate, su edifici o su altre costruzioni, deve essere giustamente proporzionata alle dimensioni e all’aspetto della facciata o della costruzione. Il DATEC fissa la grandezza permessa della pubblicità stradale; al riguardo, terrà conto delle dimensioni dell’edificio o della costruzione nonché della distanza che la separa dal bordo della carreggiata.

6 Per evitare un accumularsi di pubblicità stradale collocata in vicinanza di centri d’acquisto, di grattacieli, ecc., dovrebbe essere riunita in maniera adatta (ad es. desi-gnazione del centro, scelta di un emblema o un montante per pubblicità collettiva ubicato discosto dalla carreggiata).

7 Il DATEC emana istruzioni concernenti la pubblicità stradale collocata in vicinanza dei distributori di carburante. Per quel che concerne la pubblicità stradale collocata in vicinanza dei distributori di carburante o d’altre istallazioni annesse sulle auto-strade e semiautoauto-strade, valgono le esigenze fissate dal Dipartimento federale dell’ambiente dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni170171 in virtù della legislazione sulle strade nazionali.

169 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

170 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modifi-cazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

171 Trasferimento della competenza dal DFI al DFTCE giusta l’art. 2 lett. d dell’O del 16 feb.

1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 172.010.19). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

8 All’interno delle località, l’autorità cantonale competente in materia di pubblicità stradale può accordare deroghe al capoverso 1 lettera g e, nel caso di manifestazioni speciali, deroghe ai capoversi 3 e 4; essa può delegare questa competenza ai Comuni, nella misura in cui le deroghe concernono centri commerciali situati nelle località.

Art. 97 Norme supplementari applicabili nelle località

1 All’interno delle località, la pubblicità stradale può essere luminosa o illuminata.

2 All’interno delle località, la pubblicità stradale collocata su montanti propri deve trovarsi almeno a 3 metri dal bordo della carreggiata: per le insegne di ditte che sono applicate su montanti propri, basta una distanza di 0,5 metri.

Art. 98 Norme supplementari applicabili fuori delle località

1 Fuori delle località, la pubblicità per terzi è vietata.

2 Fuori delle località, la pubblicità per conto proprio è permessa se non è luminosa o illuminata.

3 Fuori delle località, le insegne di ditte sono permesse anche se luminose o illumi-nate.

4 Fuori delle località, è permessa per ogni facciata e ogni azienda una sola pubblicità per conto proprio o una sola insegna di ditta.

5 Fuori delle località, la pubblicità per conto proprio, e le insegne di ditte collocate su montanti propri, devono distare almeno 3 m dalla carreggiata.

Art. 99 Norme supplementari applicabili nei pressi delle autostrade e semiautostrade

1 La pubblicità stradale è vietata nei pressi delle autostrade e semiautostrade. Sono eccettuate le insegne di ditte, che possono essere luminose o illuminate; una impresa ha diritto a una sola insegna per ogni senso di circolazione.

2 Le insegne di ditte collocate su montanti propri devono trovarsi ad almeno 10 m dal bordo esterno della corsia di emergenza.

Art. 100 Necessità del permesso; diritto cantonale complementare

1 Il permesso dell’autorità competente ai sensi del diritto cantonale è necessario per il collocamento e la modifica della pubblicità stradale.

2 Sono riservate le prescrizioni cantonali complementari sulla pubblicità stradale, in particolare le prescrizioni relative alla protezione dei luoghi e del paesaggio e alla procedura relativa ai permessi in questione.