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L’Istituto nazionale studi verdiani con sede in Parma, già Ente pubblico trasformato in fondazione culturale con d.p.c.m. 9 aprile 2002, a norma degli artt. 2, comma 1, lettera a) e 3 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, ha celebrato nel 2019 i sessant’anni dalla propria nascita1. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact), dal quale riceve contribuzioni ordinarie annue, sebbene non compaia nella ricognizione degli enti controllati dallo stesso, effettuata con d.m. 27 marzo 2015.

I suoi compiti2 e la sua articolazione organica sono definiti dallo statuto, redatto per atto pubblico in data 19 dicembre 2002 e fatto oggetto di una profonda revisione nel corso del 2019 su iniziativa del nuovo Presidente, insediatosi nel dicembre 2018. Le innovazioni statutarie sono state perfezionate con delibera del Consiglio di amministrazione in data 4 dicembre 2019, a seguito delle approvazioni formali da parte degli Enti fondatori, secondo i rispettivi ordinamenti, ed annotate nel registro prefettizio di Parma in data 29 gennaio 2020, in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 391.

Si precisa che - secondo quanto in atti – nessuna relazione illustrativa formale ne ha accompagnato la sottoposizione al Consiglio in fase approvativa.

L’iniziativa, stando a quanto evidenziato dall’Ente, è stata occasionata dalla rilevante implementazione del patrimonio disponibile avvenuta nel 2017, per effetto dell’acquisizione in eredità di cespiti immobiliari di cospicuo valore, pervenuti da parte dell’ex Direttore scientifico. In tale contesto - che ha posto la Fondazione dinanzi alla necessità di intraprendere una gestione di tali beni idonea almeno a remunerare i connessi oneri a carico della proprietà - si è ritenuto di introdurre una separazione netta fra poteri di indirizzo strategico- patrimoniale e poteri di indirizzo esecutivo-gestionale, dapprima del tutto sfumata essendo entrambe le attribuzioni concentrate nel Consiglio di Amministrazione, statutariamente concepito come Organo collegiale rappresentativo dei soci fondatori.

1 L’Ente fu costituito nel 1959 ad iniziativa di Mario Medici, musicologo modenese appassionato della figura di Giuseppe Verdi, e nel giro di pochissimo tempo si formò una propria identità istituzionale ottenendo il patrocinio dell’Unesco il 25 febbraio 1960. Tre anni più tardi, con l. 26 febbraio 1963 n. 290 fu nominato Ente di diritto pubblico ed è stato integralmente riordinato con l. 3 aprile 1989 n. 123. Delle varie trasformazioni si è dato ampiamente conto nei referti precedenti di questa Corte, ai quali qui si rimanda.

2 In coerenza ed in linea di continuità con le finalità dell’Ente pubblico dal quale la Fondazione è derivata, i suoi compiti consistono nella tutela, valorizzazione e diffusione dell’opera di Giuseppe Verdi. Essi si sostanziano concretamente in attività di ricerca e studio applicata alla elaborazione di studi, collane e periodici; della edizione di versioni critiche musicali e di documenti e carteggi; dell’organizzazione di seminari, convegni e congressi, esposizioni e mostre.

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Con la promossa revisione dello statuto, perfezionatasi come detto nel gennaio 2020, si è proceduto innanzitutto ad istituire, fra gli organi, l’Assemblea dei soci fondatori, titolare delle decisioni generali, ed a revisionare conseguentemente le competenze del Consiglio di amministrazione, chiamato a gestire il bilancio, nonché ad attuare gli indirizzi assembleari.

Da tale rilevante modifica, poi, è scaturito un più ampio e complessivo riassetto della governance dell’Ente, che ha investito sia la riorganizzazione dell’attività di direzione scientifica, sia la migliore categorizzazione delle figure dei soci con prerogative decisionali e l’istituzione della figura del Presidente onorario.

In particolare, riguardo all’attività scientifica le nuove norme statutarie hanno superato la ripartizione dicotomica fra ambiti decisionali strategici, affidati formalmente alla competenza di apposito organo (Comitato scientifico), e ambiti istruttori e di supporto, attribuiti ad una figura direttiva monocratica, con spazi decisionali sostanzialmente molto ampi nelle scelte di offerta ed intervento culturale della Fondazione.

In effetti, come affermato in atti, tale funzione amministrativa è stata per lungo tempo esercitata da un Direttore che ha svolto un ruolo determinante - reputato assorbente ed infungibile con identiche caratteristiche - nel percorso di crescita dell’Istituto e nell’elaborazione delle sue strategie scientifiche. In sede di modifica statutaria, perciò, si è inteso rafforzare il raccordo fra il Direttore, nominato fiduciariamente dal Consiglio di amministrazione e per un periodo coincidente con quello di durata in carica di tale Organo, e il Comitato scientifico, quale organismo amministrativo collegiale del Direttore stesso e dal medesimo presieduto. Ciò per consentire una sostanziale condivisione delle conoscenze e delle iniziative programmatiche.

In quest’ottica, la figura del Direttore scientifico del vecchio statuto è stata sostituita con la figura del Direttore del Comitato scientifico, esplicitando che tutti gli incarichi di cui trattasi sono affidati a titolo gratuito.

L’introduzione dell’Assemblea dei soci, oltre ad una ridefinizione delle competenze del Consiglio di amministrazione e del Presidente della Fondazione, ha comportato una più puntuale disciplina delle categoria dei soci fondatori c.d. riconosciuti, cioè delle persone fisiche e/o giuridiche che, per aver contribuito significativamente allo sviluppo dell’Ente con risorse finanziarie, apporti patrimoniali, attività e servizi, sono stabilmente rappresentate in Assemblea con diritto di voto accanto ai soci fondatori originari, fissando il procedimento e i

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presupposti per l’attribuzione di tale qualità3. Parimenti, il nuovo statuto ha previsto la categoria dei soci sostenitori, in sostituzione di quella dei soci partecipanti, contemplata dal previgente statuto.

Le nuove regole statutarie (art. 10), infine, hanno introdotto la figura del Presidente onorario, carica con valore simbolico e priva di poteri decisionali, alla quale possono essere delegati compiti di rappresentanza istituzionale in eventi o cerimonie pubbliche.

Nel 2019 la compagine associativa non ha subito alcuna variazione rispetto al passato, risultando composta unicamente dai n. 6 soci fondatori di diritto, cioè dai sottoscrittori dell’atto costitutivo originario (Mibact, Comuni di Parma e di Busseto, Università degli studi e Conservatorio musicale “Arrigo Boito” di Parma, Famiglia Carrara -Verdi).

Nessuno dei soci di cui trattasi risulta aver erogato nell’anno 2019 contribuzioni in denaro, ad eccezione del Ministero per i beni culturali, che ordinariamente contribuisce al finanziamento della Fondazione – secondo le regole vigenti per gli ex Enti pubblici culturali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 419 del 1999– e del comune di Parma che ha partecipato ai costi di esercizio con una assegnazione finanziaria di euro 5.000,00.

La Fondazione dispone di un regolamento delle missioni e dei rimborsi spese, nonché di un c.d. decalogo di regole interne per il conferimento di incarichi di collaborazione mediante contratti di prestazione d’opera intellettuale ex artt. 2229 e ss. del Codice civile, atti entrambi approvati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente in data 28 giugno 2018 e 15 marzo 2017.

Non risultano adottati altri atti regolamentari concernenti l’organizzazione amministrativa e la gestione contabile, per le quali le uniche norme di riferimento specifiche si rinvengono a livello statutario.

Al riguardo, giova qui evidenziare che lo statuto della Fondazione nella versione vigente a tutto l’esercizio 2019, affidava ampi poteri organizzativi al Segretario generale, quale figura apicale preposta alla struttura, demandandogli in toto non solo il coordinamento degli uffici e servizi dell’Ente ma anche la nomina del personale dipendente e la determinazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro (prestazioni e corrispettivi), con il solo obbligo di riferire delle iniziative adottate al Consiglio di amministrazione, responsabile della sua

3 A norma dell’art. 4 dello statuto sono Soci di diritto della Fondazione i Fondatori presenti o rappresentati all’Atto costitutivo della Fondazione. La qualifica di Socio Fondatore può essere altresì riconosciuta alle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private, e agli enti, anche aventi sede all’estero, che abbiano successivamente contribuito e che contribuiranno, anche in via non continuativa, all’incremento del patrimonio con donazioni o erogazioni in danaro, beni materiali e immateriali, attività o servizi, e ai quali l’Assemblea attribuisca tale qualifica, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, in relazione alla rilevanza dell’apporto.

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nomina. Tale impostazione di stampo verticistico risulta in parte superata dalle nuove norme statutarie che attribuiscono al Consiglio di amministrazione, innovato nelle attribuzioni, competenze regolamentari e deliberative in materia di organizzazione e di assunzioni del personale. Nel nuovo assetto, peraltro, è assegnato al Presidente il compito di procedere ad assunzioni e conferimenti di incarichi, secondo le deliberazioni consiliari.

Quanto alla contabilità, le norme statutarie si limitano a stabilire la ciclicità annuale del bilancio e i tempi di approvazione, rinviando direttamente alle disposizioni del codice civile, ed in particolare a quelle del Titolo II del Libro V, Capo III, Sez. III, per ciò che attiene ai caratteri del sistema contabile e alle scritture che ne rappresentano componenti obbligatorie, integrate da quelle previste dalla normativa previdenziale e fiscale.

La Fondazione non è inserita nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196 e, pertanto, non è destinataria delle disposizioni di contenimento della spesa che la normativa nazionale riconnette a tale iscrizione.

L’Istituto ha adottato iniziative volte a prevenire la corruzione e finalizzate alla attuazione dei correlati principi di trasparenza, affidando le funzioni di Responsabile al proprio Presidente e aggiornando il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità”

(PTPC) relativo al periodo 2019-2021.

In ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per l’esercizio 2019 risulta redatta l’apposita relazione annuale sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal detto PTPC, con pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui la Fondazione si è dotata e nella quale pubblica regolarmente anche le relazioni della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

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