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In sede di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019, il legislatore ha innovato le agevolazioni già previste per Campione d’Italia. A seguito di tale modifica, a decorrere dall’anno d’imposta 2018, tutti i redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.

Si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel mede-simo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

Al fine di godere della nuova agevolazione, il contribuente compilerà il modello 730/2022nel modo usuale e successivamente indicherà nel quadro L l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri A, B, e D, per cui intende usufruire dell’agevolazione.

Dall’anno d’imposta 2020 l’imposta netta dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, re-lativa ai redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui si è stati iscritti nei predetti registri, è ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d’imposta.

L’agevolazione si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo al-l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel set-tore della pesca e dell’acquacoltura. Pertanto, i soggetti per cui l’agevolazione costituisce aiuto di Stato, ai fini della legittimazione della sua fruizione, sono tenuti all’indicazione dell’aiuto nel prospetto degli “Aiuti di Stato” presente nel modello REDDITI PF3 e quindi non pos-sono utilizzare il modello 730.

Rigo L1 - Redditi prodotti in euro Campione d’Italia

Colonna 1 (Codice): indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro;

‘1’ redditi dominicali;

‘2’ redditi agrari;

‘3’ redditi da fabbricati;

‘6’ redditi diversi di cui al quadro D.

Colonna 2 (Importo): indicare l’ammontare dei redditi prodotti in euro.

Rigo L2 - Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d’Italia

Colonna 1 (Codice): indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in franchi svizzeri;

‘1’ redditi dominicali;

‘2’ redditi agrari;

‘3’ redditi da fabbricati;

‘4’ redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati (punto 12 Certificazione Unica 2022);

‘5’ redditi diversi di cui al quadro D.

Colonna 2 (Importo): indicare l’ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri.

Abbreviazioni

D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica G.U. Gazzetta Ufficiale

Ici Imposta comunale sugli immobili Imu Imposta municipale unica Ires Imposta sul reddito delle società Irpef Imposta sui redditi delle persone fisiche Iva Imposta sul valore aggiunto

Tuir Testo unico delle imposte sui redditi

UE Unione Europea

Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione

Per l’acquisto, effettuato dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento con-servativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ricono-sciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acqui-sto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipen-denti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime.

Sono definite invendute le unità immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio co-munque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto av-vio agli adempimenti propedeutici all’edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell’intervento, ovvero gli accordi similari co-munque denominati dalla legislazione regionale.

La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per pre-stazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spe-se di costruzione sono attestate dall’impresa che espe-segue i lavori attraverso fattura. Tale deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 no-vembre 2014. La deduzione è riconosciuta per le spese attestate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 ed è ripartito in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta nel quale av-viene la stipula del contratto di locazione.

La deduzione, spetta a condizione che:

a) l’unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, ovvero dalla data in cui si è formato il silenzio-assenso di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 380 del 2001, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia ca-rattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve pri-ma del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;

per gli immobili acquistati prima della pubblicazione del decreto del Mi-nistero delle infrastrutture e dei trasporti e del MiMi-nistero dell’economia e delle finanze del 8 settembre 2015, il termine per la conclusione del con-tratto di locazione decorre dal 3 dicembre 2015;

b) l’unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

c) l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

d) l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo

econo-mico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella conven-zione di cui all’articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al mi-nore importo tra il canone definito ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell’articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;

g) accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o co-municate.

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all’atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell’al-loggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all’importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze del 8 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015 e alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3 del 2 marzo 2016.

Adozione di minori stranieri

È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 3 della legge 476 del 1998.

L’albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le ado-zioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 otto-bre 2000 e successive modificazioni. L’albo degli enti autorizzati è, comun-que, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all’assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o tradu-zione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno al-l’estero, all’eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all’adozione del mi-nore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguen-do le indicazioni riportate nel par. 3 della parte II delle istruzioni.

Addizionale regionale casi particolari

La Regione Veneto ha previsto un’aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

persone con disabilità ai sensi dell’art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l’anno 2021 non superiore ad euro 45.000.

In tal caso, per usufruire dell’agevolazione, occorre indicare il codice ‘2’

nella casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale;

contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge n.

104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l’anno 2021 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a ca-rico, non sia superiore ad euro 45.000,00. In presenza di queste condi-zioni, per usufruire dell’aliquota agevolata dell’0,9, occorre indicare il codice ‘1’ nella casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale.

La Regione Basilicata ha previsto un’aliquota agevolata del 1,23% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 eu-ro, che abbiano due o più figli a carico.

Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato. Solo in quest’ultima ipotesi va compilata la casella “Casi particolari addizionale regionale”, presente nel riquadro del domicilio fiscale, indicando il codice ‘1’.

La Regione Lazio ha previsto un’aliquota agevolata dell’1,73% a favore dei contribuenti:

con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale Irpef non supe-riore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a

ca-IV. APPENDICE

rico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. Solo in quest’ultima ipotesi va compilata indicando il codice 1 la casella “Casi particolari ad-dizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale. La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo;

con un reddito imponibile non superiore a euro 50.000,00 ed aventi fi-scalmente a carico uno o più figli con disabilità. Qualora il figlio con disa-bilità sia a carico di più soggetti, l’aliquota agevolata del 1,73 % si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000. Solo in quest’ultima ipotesi va compilata indicando il codice 1 la casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale;

ultrasettantenni con disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponi-bile non superiore a 50.000,00 euro. In tal caso, per fruire dell’aliquota agevolata, nella casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale occorre indicare il codice 2.

Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura L’art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall’art.

66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (pre-vista rispettivamente nella misura dell’80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d’imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

non hanno ancora compiuto quaranta anni;

hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professio-nale, anche in forma societaria. In quest’ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell’affit-tuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla pro-duzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la propro-duzione stessa insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti pre-valentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fon-do, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all’art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all’attività eccedente è considerata reddito d’impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stes-sa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l’eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di suc-cessione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato

nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, au-mentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l’Invim e l’imposta di successione pagata.

A partire dall’anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d’acquisto o del valore dei terreni edi-ficabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, pre-vio pagamento di un’imposta sostitutiva, che dal 1° gennaio 2020 è pari all’11%. L’amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell’estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effetti-vamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere por-tati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenza quel-le dell’ex Unione Nazionaquel-le per l’Incremento delquel-le Razze Equine (UNI-RE)), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;

ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continua-tiva di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

i primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;

sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);

sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con ali-quota del 23%).

La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Si precisa che sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Comuni ad alta densità abitativa

Nell’ambito applicativo delle agevolazioni previste dall’ articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in lo-cazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in se-de locale fra le organizzazioni se-della proprietà edilizia e le organizzazioni se-dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei co-muni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;

negli altri comuni capoluoghi di provincia;

nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;

nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti prece-denti;

nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti

nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti