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Questo quadro va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, per la dichiarazione del reddito de-rivante dall’attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell’art. 78 del TUIR.

Si rammenta che:

sono redditi d’impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agri-cole di cui all’art. 29, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

In base all’art. 78 del TUIR il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 29, concorre a formare il reddito d’impresa nel-l’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo eccedente un reddito pari al valore me-dio del reddito agrario moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse inci-denze dei costi. Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 dicembre 2003 emesso di concerto con il Mini-stero per le Politiche agricole e forestali pubblicato nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003.

Al riguardo, con riferimento al biennio 2003/2004, è stabilito:

– il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;

– il coefficiente moltiplicatore di cui all’art. 78 del TUIR, ai fini della determinazione del reddi-to attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell’ambito dell’attività agraria e il valore medio at-tribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle ta-belle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto e riportate nelle presenti istruzioni. Tali tata-belle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell’art. 29 del TUIR, sia dell’imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano:

– la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;

– la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;

– i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell’art. 78 del TUIR, si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accoman-dita semplice, purché in possesso dei seguenti requisiti:

– che l’impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale o condotti in affitto;

– che l’allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni de-ve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e dede-ve formare og-getto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.

Va, infine, precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all’art. 78 del TUIR non è esclusivo in quanto l’impresa di allevamento può determinare il 15.1

Generalità

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reddito relativo all’attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del com-ma 2 dell’art. 29 del TUIR secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF oppure quadro RG, senza utilizzare il presente quadro RD.

Per calcolare i valori da indicare nei righi RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto il riportato schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo nor-malizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all’unità di misura.

In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:

– nella Sez. 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l’applicazione dei coeffi-cienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo norma-lizzato alla VI fascia (totale A). Ai sensi dell’art. 3, comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento;

– nella Sez. 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l’applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all’unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale va-lore deve essere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

Nel rigo RD1, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal to-tale B della Sez. 2 del predetto schema di calcolo.

Nel rigo RD2, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione 1, del predetto schema di calcolo), molti-plicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall’art. 29 del TUIR.

Nel rigo RD3, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura nor-malizzata, risultante da rigo RD1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD2.

Nel rigo RD4, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indi-cato al rigo RD3 e il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente si ottiene moltiplicando il reddi-to attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coeffi-ciente di maggiorazione pari a 2 previsto dal citato decreto.

Nel rigo RD5, va indicato l’importo che dev’essere recuperato a tassazione in conseguenza dell’applicazione del comma 6, dell’art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessio-ni a terzi o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa di becessio-ni oggetto dell’investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizza-to l’investimenrealizza-to, per la parte ad esso riferibile (vedere in Appendicela voce “Detassazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo per investimenti realizzati”).

Nel rigo RD6, deve essere indicato il reddito che fruisce dell’agevolazione prevista dall’art. 4, comma 1, della legge 383 del 2001, corrispondente all’importo del rigo RS30.

ATTENZIONE Si ricorda, come evidenziato nelle “Novità della disciplina del reddito d’im-presa e di lavoro autonomo”, che in relazione alle disposizioni di cui all’art. 5-sexies del D.L.

24 dicembre 2002 n. 282, convertito dalla Legge 21 febbraio 2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali dispo-sizioni costituiscono aiuto ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il pro-cedimento di cui all’art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l’aiuto ri-sulti compatibile con il mercato comune.

In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l’attenzione sull’effetto so-spensivo dell’art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 42/5 del 18 febbraio 2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il bene-ficiario dell’aiuto fruito.

Nel rigo RD7, va indicato l’importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di per-sone ed assimilate esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell’importo risultante dalla operazione RD4 + RD5 – RD6; l’eventuale ecceden-za di queste ultime perdite va riportata nel rigo RN15 o RN16 del quadro RN se si tratta di perdite compensabili senza limiti di tempo.

L’importo di rigo RD8, risultante dall’operazione RD4 + RD5 – RD6 – RD7, va riportato, se po-sitivo, nel rigo RN5, colonna 1, del quadro RN; se negativo, per la parte eccedente eventuali utili provenienti dal quadro RH, va riportato direttamente nel rigo RN15 o RN16 se si tratta di perdite compensabili senza limiti di tempo.

15.3

Determinazione del reddito

15.2

Schema di calcolo per la determinazione del reddito agrario complessivo

normalizzato e del numero dei capi ridotto all’unità di misura

61

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Bovini e bufalini da riproduzione 1.750,000

Coefficiente di

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL’UNITA’ DI MISURA

Vitelloni 1.050,000

Polli e fagiani da riproduzione 29,500

Galline ovaiole 18,500

Polli da allevamento e fagiani 3,500

Polli da carne 2,375

Galletto 1,000

Tacchini da riproduzione 48,000

Tacchini da carne leggeri 8,500

Tacchini da carne pesanti 15,000

Anatre e oche da riproduzione 32,000

Anatre, oche, capponi 10,000

Faraona da riproduzione 14,500

Faraona 3,000

Starne, pernici e coturnici da rip. 9,500

Vitello 250,000

Piccioni, quaglie e altri volatili 1,000

Conigli e porcellini d’India da riprod. 21,500

Conigli e porcellini d’India 3,375

Lepri, visoni, nutrie e cincillà 25,000

Volpi 115,000

Ovini e caprini da riproduzione 230,000

Agnelloni e caprini da carne 36,500

Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***) 320,000 Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***) 200,000

Cinghiali e cervi 250,000

Piccioni e quaglie da riproduzione 9,500

Reddito Agrario (**)

Totale parziale (riportare a col. 4) Totale B numero dei capi normalizzati

(riportare al rigo D1 del quadro RD) 3

4 Totale A reddito agrario normalizzato

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo

Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato Prato irriguo

Orto arborato (o orto alberato) irriguo Orto irriguo arborato

Vivaio di piante ornamentali e floreali Giardini

Orto a coltura floreale Orto irriguo a coltura floreale Orto vivaio con coltura floreale

TABELLE ALLEGATE AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 17 DICEMBRE 2003

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R16 - QUADRO RJ - REDDITO ASSOGGETTABILE