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Relatori Governo

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All’allegato 1, dopo il numero 32 aggiun-gere il seguente:

32-bis. Articolo 109 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

19.28. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Don-zelli, Rampelli.

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Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

(Osservazioni e proposte sulla CNAPI e se-minario nazionale)

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cen-toventi giorni »;

b) al comma 4 le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cen-tottanta giorni ».

19.04. Braga, Pezzopane, Rotta, Melilli, Bu-ratti, Morgoni, Pellicani, Cenni.

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ART. 20.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le stesse finalità di cui ai commi 1 e 2, per gli interventi di modifica, installazione e adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore quali tra-licci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra in-frastrutture mobili, armadi di termina-zione ottica, per la copertura mobile in banda ultra-larga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui al-l’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all’uf-ficio comunale competente, nonché, se di-verso, all’ente titolare.

* 20.4. (prioritario) Paita, Nobili, Marco Di Maio, Del Barba.

* 20.5. (prioritario) Serritella.

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ART. 22.

All’emendamento 22.0100, al comma 1, capoverso 8, dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis). dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. I soggetti di cui al comma 1 pos-sono scegliere di fruire della detrazione fiscale in forma di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro.

0.22.0100.7. Comaroli, Bellachioma, Clau-dio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Fras-sini, Gava, Paternoster.

Relatori Governo

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All’emendamento 22.0100, al comma 1, capoverso 8, numero 3), dopo le parole:

commi 1 e 2, inserire le seguenti: e le parole

« 60 euro » sono sostituite dalle seguenti

« 30 euro ».

0.22.0100.8. Comaroli, Bellachioma, Clau-dio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Fras-sini, Gava, Paternoster.

Relatori Governo

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All’emendamento 22.0100, al comma 1, capoverso 8, numero 3), dopo le parole:

commi 1 e 2, inserire le seguenti: e le parole

« in otto rate di pari ammontare » sono

sostituite con le seguenti « in dodici rate di pari ammontare »

0.22.0100.9. Comaroli, Bellachioma, Clau-dio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Fras-sini, Gava, Paternoster.

Relatori Governo

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Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Modifiche all’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante legge

di bilancio 2021)

1. Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

8. All’articolo 2 del decreto-legge 5 feb-braio 2020, n. 3, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la parola: « spetta » sono inserite le seguenti: « , per le presta-zioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, »;

2) il comma 2 è sostituito dal se-guente: « 2. In vista di una revisione strut-turale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gen-naio 2021, nei seguenti importi:

a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’am-montare del reddito complessivo è supe-riore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 960 euro, se il reddito comples-sivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra

l’im-porto di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro. »;

3) al comma 3, le parole: « di cui al comma 1 ovunque ricorrano, » sono sosti-tuite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 2 ».

Conseguentemente, all’articolo 1 del di-segno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, è abrogato.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodot-tisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182. ».

22.0100. Il Governo.

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All’emendamento 22.0200, capoverso Art.

22-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. alla lettera a) le parole: « sono notificati nel periodo compreso tra il 1°

marzo e il 28 febbraio 2022 », sono sosti-tuite dalle seguenti: « sono notificati a de-correre dal mese successivo alla dichiara-zione di fine pandemia da parte dell’Orga-nizzazione Mondiale della Sanità (OMS) »;

2. alla lettera b) le parole: « nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio 2022 », sono sostituite dalle se-guenti: « a decorrere dal mese successivo alla dichiarazione di fine pandemia da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) »;

3. alla lettera c), capoverso comma 3, le parole: « sono prorogati di quattordici mesi », sono sostituite dalle seguenti: « sono sospesi fino al mese successivo alla dichia-razione di fine pandemia da parte dell’Or-ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) »;

4. Alla lettera d), capoverso comma 4, le parole: « 28 febbraio 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 2, capoverso comma 1:

1. le parole: « 28 febbraio 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;

2. le parole: « I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione. », sono sostituite dalle seguenti: « Possono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 agosto 2021, ovvero in cinque rate di pari importo, da corrispondere senza sanzioni e/o interessi, a decorrere dal 1° luglio 2021 »;

c) al comma 3, le parole: « è prorogato al 28 febbraio 2021 », sono sostituite con le seguenti: « è prorogato al 31 luglio 2021 »;

d) il comma 4 è soppresso.

0.22.0200.38. Bitonci, Cantalamessa, Ca-vandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Taran-tino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Bor-ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Relatori Governo

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All’emendamento 22.0200, capoverso Art.

22-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, le parole: « 1° marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 »;

b) al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, le parole: « 1° marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settem-bre 2021 »;

c) al comma 1 lettera c), capoverso comma 3, le parole: « quattordici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventuno mesi »;

Conseguentemente al capoverso Art. 22-quinquies, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 64, 10 » sono sostituite dalle seguenti: « 288,4 »;

b) le parole: « 206, 9 » sono sostituite dalle seguenti: « 310,4 »;

c) le parole: « 253,2 » sono sostituite dalle seguenti: « 379,8 ».

0.22.0200.50. Mandelli, Prestigiacomo, Oc-chiuto, D’Attis, Pella, Paolo Russo, Can-nizzaro.

Relatori Governo

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All’emendamento 22.0200, capoverso Art.

22-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso comma 1, le parole: « 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

Conseguentemente all’articolo 22-quin-quies apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 64, 10 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 384,6 mi-lioni di euro »;

b) le parole: « 206, 9 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.241,4 mi-lioni di euro »;

c) le parole: « 253,2 milioni di euro » con le seguenti: « 1.519,2 milioni di euro ».

0.22.0200.5. Giacomoni, Mandelli, Presti-giacomo, Occhiuto, D’Attis, Pella, Paolo

Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Por-chietto.

Relatori Governo

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All’emendamento 22.0200, capoverso Art.

22-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso comma 1, le parole: « 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 »;

b) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 »;

Conseguentemente al capoverso Art.22-quinquies, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 64,10 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 288,4 mi-lioni di euro »;

b) le parole: « 206,9 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 310,4 mi-lioni di euro »;

c) le parole: « 253,2 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 379,8 mi-lioni di euro ».

0.22.0200.46. Mandelli, Prestigiacomo, Oc-chiuto, D’Attis, Pella, Paolo Russo, Can-nizzaro.

Relatori Governo

All’emendamento 22.0200, capoverso Art.

22-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso comma 1, le parole: « 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;

b) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;

Conseguentemente al capoverso Art22-quinquies apportare le seguenti modifica-zioni:

a) le parole: « 64,10 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 192,3 mi-lioni di euro »;

b) le parole: « 206,9 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 620,7 mi-lioni di euro »;

c) le parole: « 253,2 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 759,6 mi-lioni di euro ».

0.22.0200.4. Giacomoni, Mandelli, Presti-giacomo, Occhiuto, D’Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Por-chietto.

Relatori Governo

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All’emendamento 22.0200, capoverso Art 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, so-stituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti: 31 maggio 2021.

0.22.0200.33. Prisco, Montaruli, Trancas-sini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Relatori Governo

All’emendamento 22.0200, capoverso Art.

22-bis, comma 2, capoverso comma 1, so-stituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021.

0.22.0200.28. Prisco, Montaruli, Trancas-sini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Relatori Governo

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All’emendamento 22.0200, capoverso Art.

22-bis, comma 2, capoverso comma 1, so-stituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti: 31 marzo 2021.

0.22.0200.32. Prisco, Montaruli, Trancas-sini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Relatori Governo

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All’emendamento 22.0200, capoverso Art.

22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sop-primere il secondo periodo.

0.22.0200.29. Prisco, Trancassini, Monta-ruli, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Relatori Governo

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All’emendamento 22.0200, capoverso Art.

22-bis, comma 2, capoverso comma 1, so-stituire le parole: I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al

pe-riodo di sospensione, con le seguenti: Pos-sono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 agosto 2021, ovvero in cinque rate di pari importo, da corrispondere senza sanzioni o interessi, a decorrere dal 1°

luglio 2021;.

0.22.0200.39. Bitonci, Cantalamessa, Ca-vandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Taran-tino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Bor-ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Relatori Governo

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All’emendamento 22.0200, capoverso Art.

22-bis, comma 2, capoverso comma 1, so-stituire il secondo periodo con il seguente: I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in tre rate nei tre mesi successivi al termine del periodo di sospen-sione.

0.22.0200.30. Prisco, Trancassini, Monta-ruli, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Relatori Governo

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All’emendamento 22.0200, capoverso Art.

22-bis, comma 2, capoverso comma 1, se-condo periodo, sostituire le parole: entro il

mese successivo con le seguenti: entro i tre mesi successivi.

0.22.0200.31. Prisco, Trancassini, Monta-ruli, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Relatori Governo

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All’emendamento 22.0200, capoverso Art.

22-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-ter. Con riferimento alle entrate de-gli enti territoriali, durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, sono pro-rogati di dodici mesi, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2020, n. 212, i termini di decadenza e prescrizione relativi alla noti-fica degli atti di cui al comma 2, in sca-denza nell’anno 2021. Relativamente ai ter-mini di decadenza e prescrizione in sca-denza nell’anno 2020 per la notifica degli atti di cui al comma 2, si applica quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del de-creto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 ».

0.22.0200.47. Pella, Mazzetti, Napoli, Ruf-fino.

Relatori Governo

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All’emendamento 22.0200, capoverso Art.

22-bis, sopprimere il comma 4.

0.22.0200.40. Bitonci, Cantalamessa, Ca-vandoli, Centemero, Covolo, Gerardi,

Gusmeroli, Alessandro Pagano, Taran-tino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Bor-ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Relatori Governo

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All’emendamento 22.0200, sopprimere il capoverso Art. 22-ter.

0.22.0200.44. Morrone, Bitonci, Bella-chioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Pater-noster.

Relatori Governo

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All’emendamento 22.0200, capoverso Art.

22-ter, sostituire le parole: 30 aprile 2021 ovunque ricorrono, con le seguenti: termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insor-genza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

0.22.0200.11. Magi.

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All’emendamento 22.0200, capoverso Art.

22-ter, sostituire le parole: 30 aprile 2021,

ovunque ricorrono, con le seguenti: 30 giu-gno 2021.

0.22.0200.36. Grippa.

Relatori Governo

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All’emendamento 22.0200, sostituire il ca-poverso Art. 22-quater con il seguente:

Art. 22-quater.

1. Al fine di assicurare la progressività dell’applicazione dell’imposta di cui all’ar-ticolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo arti-colo sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: « ricavi » sono aggiunte le seguenti:

« derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

c) al comma 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In sede di prima appli-cazione l’imposta dovuta è versata entro il 16 aprile 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 31 maggio 2021 ».

0.22.0200.8. Giacomoni, Mandelli, Presti-giacomo, Occhiuto, D’Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Por-chietto.

Relatori Governo

All’emendamento 22.0200, sostituire il ca-poverso Art. 22-quater con il seguente:

Art. 22-quater.

1. Al fine di assicurare la progressività dell’applicazione dell’imposta di cui all’ar-ticolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo arti-colo sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: « ricavi » sono aggiunte le seguenti:

« derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 6 per cento ».

c) al comma 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In sede di prima appli-cazione l’imposta dovuta è versata entro il 16 aprile 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 31 maggio 2021 ».

0.22.0200.7. Giacomoni, Mandelli, Presti-giacomo, Occhiuto, D’Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Por-chietto.

Relatori Governo

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All’emendamento 22.0200, sostituire il ca-poverso Art. 22-quater con il seguente:

Art. 22-quater.

1. Al fine di assicurare la progressività dell’applicazione dell’imposta di cui all’ar-ticolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo

arti-colo sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: « ricavi » sono aggiunte le seguenti:

« derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 4 per cento ».

c) al comma 42, è aggiunto in fine il seguente periodo: « In sede di prima appli-cazione l’imposta dovuta è versata entro il 16 aprile 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 31 maggio 2021 ».

0.22.0200.6. Giacomoni, Mandelli, Presti-giacomo, Occhiuto, D’Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Por-chietto.

Relatori Governo

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Dopo l’articolo 22, aggiungere i seguenti:

Art. 22-bis.

(Proroghe di termini in materia tributaria) 1. All’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. In deroga a quanto previsto dall’ar-ticolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’arti-colo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo com-preso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adem-pimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. »;

b) il comma 2-bis è sostituito dal febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento de-gli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I termini di decadenza per la noti-ficazione delle cartelle di pagamento pre-visti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 602, sono pro-rogati di quattordici mesi relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nel-l’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Pre-sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle dichiarazioni dei sostituti d’im-posta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risul-tano dovute a seguito dell’attività di con-trollo formale prevista dall’articolo 36-ter

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. »; inte-ressi per ritardato pagamento di cui all’ar-ticolo 6 del decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giu-gno 2009, n. 136, e gli interessi per ritar-data iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pa-gamento di cui all’articolo 6 del citato de-creto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elabo-razione, e gli interessi per ritardata iscri-zione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo com-preso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione. ».

2. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con riferimento alle entrate tribu-tarie e non tributribu-tarie, sono sospesi i ter-mini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al ter-mine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Si applicano le disposizioni di cui all’arti-colo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. ».

3. Il termine finale di cui all’articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 28 febbraio 2021.

4. Restano validi gli atti e i provvedi-menti adottati e gli adempiprovvedi-menti svolti dal-l’agente della riscossione nel periodo dal 1°

gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; re-stano altresì acquisiti, relativamente ai ver-samenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973 n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi del-l’articolo 27, comma 1, del decreto legisla-tivo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accanto-namenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all’agente della riscos-sione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell’articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell’ar-ticolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

5. L’articolo 1 del decreto-legge 15 gen-naio 2021, n. 3, è abrogato.

Art. 22-ter.

(Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito

pe-nitenziario)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 28, comma 2, le parole l’imposta dovuta per le operazioni imponi-bili, nell’anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021 ».

Art. 22-quinquies.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 22-bis, valutati per l’anno 2021 in 64,10 mi-lioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, 206,9 milioni di euro, in termini di saldo netto da finan-ziare di cassa 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbiso-gno, si provvede per i medesimi importi mediante il ricorso dell’indebitamento au-torizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parla-mento presentata ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in data 20 gennaio 2021.

Conseguentemente, l’allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020 n. 178, è sostituito dal-l’allegato 1-bis annesso al presente decreto.

2. Dall’attuazione dell’articolo 22-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Ammini-strazioni interessate provvedono agli adem-pimenti connessi mediante l’utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell’economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all’articolo 1 del di-segno di legge di conversione, dopo il comma 1 inserire il seguente:

Conseguentemente, all’articolo 1 del di-segno di legge di conversione, dopo il comma 1 inserire il seguente: