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Art. 12 (Rapporti con soggetti non abilitati)

1. È fatto divieto al Consulente del Lavoro di accettare incarichi congiuntamente con soggetti non abilitati per l’esercizio di prestazioni riservate, ovvero di promuoverne o favorirne l’attività.

Art. 13 (Rapporti con i Colleghi)

1. Il Consulente del Lavoro, prima di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti di colleghi per fatti inerenti allo svolgimento dell’attività professionale, deve interessare il Consiglio provinciale dell’Ordine di appartenenza, al fine di ricercare in quella sede una soluzione che salvaguardi il decoro e la dignità dell’Ordinamento Professionale.

2. Il Consulente del Lavoro non deve registrare una conversazione telefonica con un collega.

3. Il Consulente del Lavoro deve assicurarsi che il contenuto della corrispondenza riservata (anche informatica) e dei colloqui riservati, intercorsi con i colleghi, non venga divulgato a terzi o riportato in atti processuali.

4. Quanto previsto dai precedenti commi si applica anche nei rapporti con altri professionisti nel caso di reciprocità delle previsioni dei rispettivi codici deontologici.

5. Il Consulente del Lavoro non può, con alcun mezzo di comunicazione, utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive verso i colleghi.

Art. 14 (Concorrenza sleale)

1. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi dell’ordinamento giuridico, così come integrati dalle norme del presente Codice.

2. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 36 del presente Codice i seguenti comportamenti possono assumere rilevanza ai sensi del comma precedente:

a) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un professionista idonei a determinarne il discredito;

b) il compimento di atti preordinati, in via esclusiva, ad arrecare pregiudizio all’attività di altro professionista;

c) l’uso di segni distintivi dello studio idonei a produrre confusione con altro professionista;

d) la distrazione da parte del Consulente del Lavoro chiamato a sostituire temporaneamente nella gestione dello studio un collega sospeso o impossibilitato di clienti di quest’ultimo;

e) il vanto di rapporti di parentela o familiarità o di qualunque efficace influenza con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni, al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.

7 Art. 15 (Titolo professionale)

1. Il titolo di Consulente del Lavoro spetta ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 8 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

2. L’esercizio dell’attività svolta dal Consulente del Lavoro in forma individuale, associata o societaria deve avvenire con l’espressa indicazione del titolo professionale.

3. Costituisce comportamento rilevante ai sensi degli articoli 4, 5 e 10 l’uso di titoli professionali e formativi non conseguiti.

Art. 16 (Sostituzione di collega per decesso, sospensione o temporaneo impedimento) 1. Il Consulente del Lavoro chiamato dall'Ordine ovvero dalla famiglia a sostituire un collega deceduto per liquidare lo studio o gestirlo temporaneamente, dopo aver accettato l'incarico, deve agire con particolare diligenza avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega.

2. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti, anche in parte, dal sostituto, può essere richiesto parere all’Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso.

3. Il primo comma si applica anche in caso di sospensione disciplinare o impedimento temporaneo di un collega. In tali casi, il sostituto deve agire con particolare diligenza e gestire lo studio rispettandone i connotati strutturali ed organizzativi, dando comunicazione circa i termini della sostituzione al Consiglio Provinciale di appartenenza.

Art. 17 (Subentro al collega)

1. Fatto salvo il disposto dell’art. 28, nel caso di subentro ad un collega per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo Consulente del Lavoro deve rendere nota senza indugio la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi affinché siano soddisfatti i legittimi interessi del cliente, garantendo la regolare gestione delle attività professionali.

Art. 18 (Rapporti con l’Ordine)

1. Il Consulente del Lavoro è tenuto a collaborare lealmente con l’Ordine per l’espletamento delle funzioni istituzionali, anche con riferimento al fenomeno dell’abusivismo professionale.

2. Qualora il Consiglio Provinciale o il Consiglio Nazionale richiedano al Consulente del Lavoro chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi o acquisite dal Consiglio Provinciale medesimo, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.

Art. 19 (Cariche istituzionali)

1. Coloro che rivestono cariche elettive presso Istituzioni o Enti previsti dall’ordinamento di categoria devono adempiere al loro ufficio con disponibilità, obiettività ed imparzialità.

2. I soggetti di cui al primo comma devono curare le modalità con cui svolgono il mandato al fine di non conseguire, per effetto di esse, utilità di qualsiasi natura.

8 Art. 20 (Partecipazione a compagini societarie e collaborazioni con imprese che erogano

servizi nel settore di attività, di cui all’articolo 1, Legge 11 gennaio 1979, 12)

1. Il Consulente del Lavoro che rivesta la carica di Amministratore di società commerciali che abbiano come oggetto sociale l’erogazione di servizi nel settore di attività di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, è tenuto a svolgere le sue attribuzioni e/o funzioni nell’osservanza delle disposizioni del presente Codice.

2. Ove la società di cui al comma precedente realizzi atti e/o comportamenti oggettivamente rilevanti ai sensi delle disposizioni del presente Codice, il Consulente del Lavoro che la amministri è ritenuto responsabile degli stessi a meno che si tratti di attribuzioni proprie o di funzioni in concreto attribuite ad altro amministratore, ovvero che si tratti di fatti attribuibili a comportamenti dolosi di terzi o in ogni caso attribuiti esclusivamente a terzi.

3. In ogni caso, il Consulente del Lavoro che amministri o assista le imprese e gli organismi di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, è responsabile se, essendo a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del presente Codice, non agisca per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze.

4. È altresì considerato responsabile il Consulente del Lavoro che sia socio di una società di cui al primo comma che abbia autorizzato tali comportamenti ai sensi dell’art. 2364, comma 1, numero 5), c.c. ovvero sia titolare di diritti particolari in materia ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. ovvero abbia concorso alla decisione ai sensi dell’art. 2479 c.c.

5. Il Consulente del Lavoro che amministri o assista le imprese di cui all’art. 1, ai commi 4 e 5 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, deve assicurarsi che le predette imprese ed organismi effettuino la prescritta comunicazione di conferimento dell’incarico al Consiglio Provinciale dell'Ordine ed alla Direzione Territoriale del Lavoro competenti.

6. Al Consulente del Lavoro che svolga la propria attività nell'ambito di STP si applicano anche le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.

7. Il Consulente del Lavoro socio di STP, che a qualsiasi titolo concorra ad alterare le condizioni previste dell'articolo 10 comma 4, lettera b), della Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed a non ripristinarle entro i sei mesi previsti dalla stessa norma, sarà considerato responsabile ai sensi del presente Codice.

Art. 21 (Rapporti con i terzi)

1. Il Consulente del Lavoro deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.

2. Il Consulente del Lavoro deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del personale della pubblica amministrazione e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell’esercizio della professione.

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