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Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la mag-giore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono asse-gnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri de-terminati dalla legge.2

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Omissis

115

1 - La bandiera della Repubblica italiana e quella dell’Unione europea vengono esposte all’esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni (art. 2, comma 2, della legge n. 22/1998, a pag. 189) dall’insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (art. 4, comma 4, del D.P.R. n.

121/2000, a pag. 191).

2 - Il terzo comma dell’art. 48 è stato inserito dall’art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1. L’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero è di-sciplinato dalla legge n. 459/2001 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 104/2003.

APPENDICE NORMATIVA C

OSTITUZIONEDELLA

R

EPUBBLICA

I

TALIANA

116

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO I

Il Parlamento Sezione I Le Camere

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 563

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento [seicentotrenta], otto [dodici] dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue [seicentodiciotto] e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3 - Articolo, già sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi così modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, e da ul-timo, dall’art. 1 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, pubblicata nella Gaz-zetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, in materia di riduzione del numero dei parlamentari. I numeri relativi ai deputati e ai seggi spettanti come previsti dal pre-sente articolo della Costituzione prima della legge costituzionale n. 1/2020 sono ri-portati tra parentesi quadra. Le disposizioni della legge costituzionale n. 1/2020 di modifica del presente articolo si applicano a decorrere dalla data del primo sciogli-mento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vi-gore della medesima legge costituzionale.

Art. 574

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi asse-gnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento [trecentoquindici], quattro [sei] dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre [sette]; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in propor-zione alla loro popolapropor-zione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto5.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

Art. 596

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, ar-tistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

4 - Articolo, già sostituito dall’art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi così modificato prima dall’art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, poi dall’art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, e da ultimo, dall’art. 2 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, in materia di riduzione del numero dei parlamentari. I numeri re-lativi ai senatori elettivi e ai seggi spettanti come previsti dal presente articolo della Costituzione prima della legge costituzionale n. 1/2020 sono riportati tra parentesi quadra. Le disposizioni della legge costituzionale n. 1/2020 di modifica del presente articolo si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima ces-sazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.

5 -La legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

251 del 20 ottobre 2021, ha soppresso le parole: “dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età”, contenute alla fine del primo comma dell’art. 58.

6 - Il secondo comma del presente articolo è stato così sostituito dall’art. 3 della legge

costituzionale n. 1/2020.

117

APPENDICE NORMATIVA C

OSTITUZIONEDELLA

R

EPUBBLICA

I

TALIANA

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Art. 607

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cin-que anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Omissis

TITOLO II

Il Presidente della Repubblica Omissis

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Omissis Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura8.

Omissis

7 - Articolo così modificato dall’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

8 - Comma secondo così sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati1

TITOLO I