• Non ci sono risultati.

1.3 La legge 19 Maggio 1975, n 151: la riforma del diritto d

1.3.2 Rappresentanza ed amministrazione

!

La potestà genitoriale comprende altresì i poteri di rappresentanza del figlio e dei suoi interessi economici, oltre che i poteri decisionali funzionalizzati alla cura e all’educazione del minore. Una distinzione questa che pone da una parte il profilo esterno, relativo alla sfera personale, e dall’altra il profilo interno, di natura personale, della potestà . In questo paragrafo ci interessa maggiormente analizzare 98

Secondo F.DELLA ROCCA, Appunti sul nuovo diritto di famiglia., cit., p. 96

120.

Art. 315 c.c. sub art. 137 della legge 151 del 1975. 97

La menzionata partizione dell’esercizio di potestà si deve alla 98

costruzione teorica di PELOSI, La patria potestà, cit., p. 65, spec. 85, il

quale, distingue, come interno, il rapporto genitore-figlio con riferimento alla “funzione educativa con i poteri ad essa collegati” individuandone l’oggetto nel figlio e lo scopo nella formazione della sua personalità e, come esterno, l’aspetto inerente “la funzione sostitutiva del genitore con i poteri ad essa collegati” in quelle attività relazionali con i terzi e nella cura degli interessi ad esse correlati per i quali lo svolgimento degli atti di diritto privato è precluso al figlio data la sua “immaturità”. Tale progettazione è stata accolta dalla dottrina dominante tra cui: GIORGIANNI, Della potestà

dei genitori, in Commentario al diritto italiano della famiglia, IV, (a cura

di) CIAN, OPPO E TRABUCCHI, Padova, 1992, 285; P. STANZIONE, Diritti

fondamentali dei minori e potestà dei genitori, in Rass. dir. civ., 1980, p.

l’aspetto esterno, il quale qualifica la funzione sostitutiva del genitore nelle attività relazionali con i terzi e nella cura degli interessi ad esse correlati, per cui lo svolgimento degli atti di diritto privato è precluso al minore in quanto incapace d’agire. Il fondamento dei poteri dei genitori di essere titolari di scelta su questioni riguardanti la situazione patrimoniale del minore sta nel principio generale di solidarietà familiare, e consente al figlio soggetto a potestà di partecipare alla vita giuridica, attraverso il tramite di altri soggetti. I genitori hanno innanzitutto il potere di rappresentare i figli nati e nascituri negli atti civili , precisando che 99

gli atti di ordinaria amministrazione , esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente dai genitori, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del giudice.

All’art. 321 del codice si prevede la possibilità che il giudice nomini, “su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori” un curatore speciale in numerose ipotesi, maggiori rispetto alle precedenti. Mentre prima della riforma il curatore era nominato solo quando il padre, o in sostituzione di lui la madre o un ascendente, non volesse accettare le eredità devolute ai figli o le donazioni ad essi fatte, adesso è possibile la nomina in tutti i casi in cui “i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non vogliano o non possano compiere uno o più atti nell’interesse del figlio” . Vi sono 100

Art. 320 c.c., modificato dall’art. 143 della legge 151 del 1975. 99

Art. 321 c.c. così riformato dalla legge 151 del 1975. 100

tuttavia alcune tipologie di atti che non richiedono la rappresentanza, e cioè i c.d. atti personalissimi, e per definizione non delegabili, quali il riconoscimento del figlio naturale, esperibile dal minore che avesse compiuti i sedici anni, e gli atti per cui il minore è dotato in via straordinaria della capacità di agire: l’esercizio di azioni e diritti derivanti dal contratto di lavoro ex art. 2 c.c. e gli atti vertenti in tema di diritti d’autore del minore ultrasedicenne . In generale però, i 101

contratti stipulati dal minore sono annullabili.

Cambia con la riforma anche la disciplina dell’usufrutto legale: nel 1865 l’usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio era definito come diritto individuale del genitore, quasi come un corrispettivo per le cure che vengono prestate alla prole , ma con l’evoluzione nella 102

coscienza sociale del concetto di famiglia, e soprattutto con l’introduzione della parità tra i coniugi, l’usufrutto legale assume un’altra veste. L’usufrutto infatti spetta ad entrambi i genitori ed è 103

strettamente collegato all’esercizio della potestà, in quanto l’istituto non viene meno neppure a seguito delle nuove nozze del genitore , 104

con il limite per quest’ultimo di “accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di quest’ultimo”. Inoltre la ratio che

Si veda PELOSI, Della potestà dei genitori, IV, AA.VV. (a cura di), 101

Commentario al diritto italiano della famiglia, Cedam, Padova, 1992, p.

352 e ss.

In questo senso BESSONE-ALPA-D’ANGELO-FERRANDO, La famiglia nel 102

nuovo diritto, dai princìpi della Costituzione alla riforma del Codice Civi- le, cit. p. 126.

Art. 324 c.c. come riformato dalla legge n. 151/1975. 103

Art. 328 c.c. introdotto dalla legge n. 151/1975. 104

sottende all’istituto è individuabile più che in un corrispettivo, nell’attuazione del principio di solidarietà familiare, lo stesso che ha dato vita all’evoluzione dei rapporti familiari, ed alla previsione della contribuzione da parte del minore ai bisogni della famiglia durante la convivenza, nel già analizzato art. 315 c.c.

In ultimo, si deve precisare che prima della riforma il codice del 1942 escludeva espressamente che al genitore naturale competesse l’usufrutto legale sui beni della prole. Adesso il divieto è venuto meno, ed in caso di genitori conviventi si possono applicare gli articoli 324 c.c., nel caso in cui l’esercizio della potestà spetti ad entrambi i genitori, e 327 c.c., nel caso invece che un solo genitore eserciti esclusivamente la potestà.

!