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4.1 la realizzazione degli interventi edilizi relativi alla prima casa di abitazione di proprietà dell’aderente o dei figli (anche se adottati o affiliati), intendendosi per tale quella prevista ai sensi della vigente normativa tempo per tempo sulle agevolazioni fiscali (art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380), secondo la seguente casistica:
a) Interventi di manutenzione ordinaria, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle ne-cessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
b) Interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per rea-lizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i vo-lumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle de-stinazioni d’uso;
c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo, intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali inter-venti comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esi-genze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) Interventi di ristrutturazione edilizia, intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi compren-dono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’elimina-zione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
4.2 L’anticipazione è concedibile solo in relazione a spese sostenute nei sei mesi precedenti la richiesta.
4.3 L’anticipazione è commisurata agli oneri complessivi sostenuti, documentati con i bonifici bancari e relative fatture in regola con la normativa fiscale (articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per:
a) Progettazione dei lavori;
b) Acquisto dei materiali;
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c) Esecuzione dei lavori;
d) Altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
e) Relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
f) Perizie e sopralluoghi;
g) Imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le auto-rizzazioni, le denunce di inizio lavori;
h) Oneri di urbanizzazione;
i) Altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e gli adem-pimenti previsti dalla normativa vigente.
Non rientrano tra le spese gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, ecc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per la realizzazione degli interventi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:
a) modulo richiesta di anticipazione;
b) abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipolo-gia di lavori da realizzare (indicate dettagliatamente poc’anzi). Nel caso in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati inter-venti edilizi (come per la manutenzione ordinaria), è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che le opere poste in essere rientrano tra quelle indicate al punto 4.1 pur non necessitando di alcun titolo abilitativo;
c) atto che dimostri il titolo di proprietà dell’immobile su cui è effettuato l’intervento;
d) domanda di accatastamento per immobili non ancora censiti;
e) copia della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia per l’esecuzione dei lavori;
f) elenco dei lavori con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un profes-sionista abilitato all’esecuzione degli stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, dalla ditta appaltatrice dei lavori;
g) bonifici bancari attestanti le spese sostenute per l’intervento e relative fatture in regola con la normativa fiscale. L’erogazione della anticipazione avviene a fronte della produzione di dette fatture quietanzate;
h) eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell’edificio;
i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’immobile oggetto dell’intervento è destinato a prima casa di abitazione dell’aderente;
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante che gli interventi edilizi riguardino la prima casa di un soggetto diverso dal richiedente specificandone il grado di parentela con l’aderente che richiede l’anticipazione (se l’anticipazione è richiesta per il coniuge o i figli);
j) documento d’identità dell’aderente e del figlio (se l’anticipazione è richiesta per tale sog-getto) in corso di validità;
k) Il Fondo Pensione FNM, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea previsione di spesa, può corrispondere all’aderente parte della spesa prevista prima dell’inizio o durante l’esecuzione dei lavori, salvo conguaglio finale a produzione della documentazione fiscale di cui sopra.
In tali casi la richiesta dovrà essere corredata anche della seguente documentazione:
• fatture (non quietanzate) sottoscritte dall’aderente per assunzione di responsabilità sull’
autenticità del documento.
• autocertificazione attestante la richiesta e l’impegno a fornire successivamente i bonifici bancari e le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute.
La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata tempestivamente, in ogni caso non oltre 30 giorni dall’effettuazione della spesa.
Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la seguente tassazione:
Montante maturato fino al
31/12/2000 Montante maturato dal
01/01/2001 al 31/12/2006 Montanti maturati post 01/01/2007
Tassazione separata Tassazione separata Ritenuta d’imposta del 23%