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La realizzazione dell’operazione economica attraverso i negozi collegati »

Nel documento I negozi collegati nel diritto societario (pagine 30-34)

La nozione di operazione economica, quale categoria concettuale, identifica una sequenza unitaria e composita che comprende in sé il regolamento, tutti i comportamenti che con esso si collegano per il conseguimento dei risultati voluti e la situazione oggettiva nella quale si collocano, poiché anche tale situazione concorre nel definire la rilevanza sostanziale dell’atto di autonomia privata63.

61 Così, da ultimo, Cass., 11 settembre 2014, n. 19161, cit., c. 3468.

62 Si precisa che proprio perché espressione dell’autonomia privata, l’accertamento nelle fattispecie concrete del collegamento negoziale è affidato ai giudici di merito con la conseguente insindacabilità dei fatti in Cassazione. Sul punto in giurisprudenza: Cass., 18 luglio 2003, n. 11240 in Contratti, 2004, p. 118; Cass. 16 giugno 1997, n. 5387 in Contratti, 1998, p. 337; in dottrina BUONOCORE, Contratti d’impresa e collegamento negoziale, in Collegamenti negoziali e forme di tutela, Milano, 2007, p. 26 e FERRANDO, I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze

innovative, in Contr. Impr., 2000, p. 132.

63 Così definisce l’operazione economica GABRIELLI, Contratto ed operazione economica, in Digesto

delle disc. priv. - sez. civile, agg. 6, Torino, 2011, p. 243. Tale autore ha dedicato diversi studi al

tema dell’operazione economica, raccolti in GABRIELLI, Operazione economica e teoria del contratto,

21 La molteplicità degli interessi che spesso caratterizza gli atti di autonomia privata può superare infatti la ristretta dimensione del tipo contrattuale, sia sul piano di valutazione della qualità degli interessi perseguiti dalle parti, sia in termini di controllo del rispetto dei limiti, qualitativi e quantitativi, che, a seconda della natura dell’affare, l’ordinamento impone all’unitario assetto di interessi fissato dalle parti nel contratto64.

In conseguenza di ciò, indipendentemente dal singolo tipo o dall’insieme dei tipi, seppur tra loro collegati o dipendenti, di contratti o di negozi che le parti hanno utilizzato per costruire il loro assetto di interessi, andrebbe considerata l’operazione nella sua unità formale65.

In questo modo l’angolo visuale rispetto al quale l’ordinamento osserva l’assetto di interessi predisposto dai privati viene fornito non solo dall’atto, ma anche dall’attività delle parti66.

I tipi contrattuali risultano infatti a volte inidonei a cogliere la rilevanza che, in concreto, la funzione dell’atto assume, mentre il concetto di operazione economica può fornire una più ampia e comprensiva espressione67.

Ciò però non esclude la rilevanza della necessaria qualificazione giuridica dell’atto o degli atti che realizzano l’operazione economica: è infatti proprio attraverso il negozio giuridico che l’operazione da fatto storico assurge a fenomeno giuridico.

E’ bene poi precisare che l’inquadramento di uno o più contratti nell’ambito dell’operazione economica non assume solo valore descrittivo, ma è anche rilevante sia in termini sistematici, sia in termini applicativi.

Il qualificare un assetto negoziale come operazione economica permette infatti di valutare le vicende che riguardano l’autoregolamento di interessi sia nella fase di formazione del vincolo68, sia di costruzione della regola69, sia della sua

64 Così ancora GABRIELLI, Contratto ed operazione economica, cit.,p. 243. 65 Cfr. PALERMO, Funzione illecita e autonomia privata, Milano, 1970, p. 36.

66 Si veda BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici, Milano, 1969, p. 288.

67 Sul punto BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, p. 2 in cui l’autore afferma che la prospettiva dinamica permette di cogliere appieno il significato dell’autoregolamento dei privati.

68 Ci si riferisce a BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., p. 1; PALERMO, Contratto

preliminare, Padova, 1991, p. 39; ORESTANO, Accordo normativo e autonomia negoziale, Padova, 2000, p. 97.

22 esecuzione70, sia dell’emersione di situazioni patologiche71 e soprattutto funge da criterio di selezione degli interessi rilevanti in chiave di interpretazione dell’atto di autonomia privata72.

Si evidenzia allora che anche la giurisprudenza nella ricostruzione e interpretazione dei fenomeni contrattuali che si stanno analizzando, oltre all’impiego della nozione di causa in concreto, si serve proprio della categoria dell’operazione economica73.

L’operazione economica come categoria permette, quindi, allo stesso tempo, di attribuire rilevanza costitutiva agli eventuali accadimenti che precedono o seguono la formale nascita dell’atto di autonomia e dunque al rapporto tra le parti e tra le parti e i terzi, e soprattutto di concentrarsi sulla ragione concreta del singolo affare al di là del tipo contrattuale; conseguentemente favorisce, oltre lo schema dell’atto e del contratto, la valutazione della pluralità e diversità di interessi, individuali e collettivi, che di volta in volta risultano essere, in concreto, regolati nell’atto di autonomia74.

6.1 Collegamento negoziale e operazione economica: una relazione

non biunivoca.

Finora si è parlato indistintamente di operazione economica senza differenziarne le tipologie di struttura che possono rintracciarsi.

Si può infatti distinguere una struttura semplice, che si verifica quando l’emersione degli interessi sottostanti sia da ricollegare ad un singolo atto da quella complessa, quando l’operazione si compone di una pluralità di negozi, così che l’accordo di collegamento rappresenta lo strumento per il quale distinte cause

70 Sul punto PALERMO, Contratto di alienazione e titolo dell’acquisto, Milano, 1974, p. 89.

71 Si veda per l’invalidità negoziale NUZZO, Negozio illecito, in Enc. giur. Treccani, XX, Roma, 1990; per il rischio dell’inadempimento BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1975, p.

17; per la rescissione PROSPERETTI, Mercato e rescissione, in Riv. dir. comm., 1999, I, p. 686. 72 Così SCOGNAMIGLIO, Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti, Padova, 1992, p. 425. 73 In particolare Cass., 11 giugno 2007, n. 13580, in Giust. civ., 2008, I, p. 279 con nota di GABRIELLI,

Il contratto frazionato e l’unità dell’operazione economica e Cass. 23 aprile 2005, n. 8565, in Rep. foro it., 2005, voce Opere pubbliche, p. 274.

74 Si veda sul punto GABRIELLI, Contratto ed operazione economica, cit., p. 257 che sostiene che l’inquadramento dell’operazione economica tra le categorie ordinanti degli atti di autonomia privata consente dunque sul piano interpretativo di dare risalto al contrasto in cui l’affare si realizza, alle circostanze di fatto e di diritto che accompagnano lo svolgimento dell’affare, nonché alle caratteristiche soggettive dei contraenti.

23 negoziali vengono preordinate alla realizzazione di uno scopo economico unitario75.

In tale ultimo caso, l’operazione economica funge da schema unificante l’intero assetto di interessi disegnato dall’autonomia privata e penetra all’interno delle singole cause che compongono il collegamento negoziale, qualificandole in concreto, a prescindere dalla causa tipica dei singoli schemi negoziali.

E’ dunque la causa in concreto dell’operazione economica lo strumento interpretativo che deve essere utilizzato dagli interpreti per spiegare e disciplinare la complessità oggettiva degli atti di autonomia e in particolare del collegamento negoziale, ove la pluralità di negozi tra loro collegati sia diretta al conseguimento di un risultato unitario che non rappresenta la somma delle singole cause coinvolte nel disegno costruttivo, ma l’unità formale dell’operazione economica voluta dalle parti76.

I collegamenti negoziali funzionali possono quindi essere qualificati per effetto dell’individuazione dell’operazione economica che le parti intendono realizzare.

Non ci può essere quindi collegamento negoziale funzionale se esso non è sorretto dalla sussistenza del fine di realizzare un’operazione economica, così come descritta nel precedente paragrafo. E’ opportuno però, al contempo, evidenziare che non è vero il contrario: non tutte le operazioni economiche, sono anche collegamenti negoziali, in quanto anche un singolo contratto realizza un’operazione economica di struttura semplice.

Inoltre le operazioni economiche poste in essere attraverso una pluralità di negozi possono realizzare non solo un collegamento negoziale ma anche l’opposta ipotesi del frazionamento: mentre infatti col collegamento si tende ad unire, sul piano negoziale, entità tra loro indipendenti al fine realizzare un risultato ulteriore rispetto a quello tipico dei singoli negozi, nel frazionamento, si ha una scomposizione di un negozio, che avrebbe altrimenti configurazione unitaria, in più atti77.

75 Evidenzia tale distinzione GABRIELLI, Il contratto e le sue classificazioni, in Riv. dir. civ., 1997, I, p. 705. Si veda anche SCOGNAMIGLIO, Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti, cit., p. 429.

76 V. GABRIELLI, L’operazione economica nella teoria del contratto, in Riv. trim dir. e proc. civ., 2009, p. 905.

77 Sul tema del frazionamento del negozio si vedano, tra i tanti: AZZARO, Contratto e negozio nel

24 La struttura molteplice caratterizza e accomuna quindi collegamento e frazionamento ed è funzionalmente destinata alla realizzazione di un’operazione economica antitetica: nell’un caso unione di negozi, nell’altro autonomia formale di contratti.

Quando però il fine dell’operazione risulti essere illecito, il risultato di tale illiceità è il medesimo in entrambi i casi: i singoli negozi saranno infatti privati della loro autonomia funzionale per effetto dell’intento ulteriore che li caratterizza e che ne impedisce una valutazione autonoma e verranno analizzati congiuntamente in virtù dell’operazione economica che li sorregge78.

7. La tendenza alla tipizzazione legislativa delle ipotesi di negozi

Nel documento I negozi collegati nel diritto societario (pagine 30-34)

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