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2.1. Norme di legge

I reati societari qui illustrati sono elencati all´art. 25-ter del D.lgs. 231/2001.:

Art. 2621, 2621 bis e 2622 codice civile – false comunicazioni sociali.

Il reato consiste nell´inserire o sottacere informazioni nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previsti dalla legge e destinati ai soci o al pubblico, che con ció descrivano la situazione economica o finanziaria della società in modo non veritiero con l´intento di trarre in inganno i soci o il pubblico e siano concretamente idonee a trarre in ingenno terzi ed arrecare loro danno.

La pena è aggravata qualora si tratti di societá quotate in borsa, cui sono equiparate le societá che svolgono attivitá di vendita o scambio di titoli o che svolgono raccolta del pubblico risparmio sui mercati regolamentati nazionali o esteri.

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo

Il reato consiste nell´impedire o comunque ostacolare un controllo previsto dalla legge oppure eseguito, a norma di legge, dai soci, dagli organi della società o da una società di revisione.

Esso si compie trattenendo documenti o in altro modo utile a realizzarlo.

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione di conferimenti

Il reato consiste nella restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci o nella loro liberazione dall´obbligo di effettuarli. Fanno eccezione i casi di riduzione obbligatoria del capitale previsti dalla legge.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Il reato consiste nella ripartizione di utili e acconti sugli utili, che non siano stati realmente conseguiti, o di riserve escluse dalla restituzione e la cui restituzione sia comunque vietata dalla legge.

Art. 2628 ZGB – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Il reato consiste nell´acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali della società stessa o di una società controllata qualora ne risulti una lesione dell´integrità del capitale sociale o delle riserve.

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

Il reato consiste nella riduzione del capitale, in fusioni o scissioni sociali contrarie alle norme preposte alla tutela dei creditori sociali e in danno a essi.

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d´interessi

Il reato consiste nella violazione dell´obbligo di comunicazione e trasparenza di cui all´art.

2391, comma I, c.c., da parte degli amministratori ma solo qualora ne sia derivato und danno alla società o ai terzi.

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

Il reato, da attribuirsi agli amministratori e soci, si realizza in tre modi: formazione e aumento illeciti del capitale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore al valore del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; rilevante sopravvalutazione dei conferimenti in beni o in natura, dei crediti o del patrimonio della società.

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Si tratta di un reato proprio dei liquidatori, che danneggiano la società distribuendo i beni della stessa ai soci prima di avere soddisfatto i creditori.

Art. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati

I potenziali autori sono gli amministratori, i direttori generali, i quadri direttivi, gli addetti alla redazione delle scritture contabili, i sindaci e i liquidatori, nonché i loro collaboratori, dunque tutti gli organi direttivi dell´impresa. Il reato sussiste nei casi in cui le persone anzidette ricevano o si vedano anche solo offrire o promettere denaro o altre utilitá al fine di violare i loro doveri di servizio ed i loro obblighi di lealtá e fedeltá.

Anche la richiesta o pretesa diretta o indiretta di denaro o utilitá da parte di queste persone costituisce reato. Il reato sussiste inoltre anche ove ci si avvalga dell´attivitá di un terzo e anche ove non vi sia un danno per l´impresa.

Anche coloro che danno, offrono o promettono denaro e utilità come sopra sono puniti.

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull´assemblea

La presa d´influenza deve avvenire mediante atti simulati o fraudolenti e influenzare la formazione delle maggioranze assembleari al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

Il reato consiste nella diffusione di notizie false o nell´esecuzione di operazioni simulate o nel compimento di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati e non, ovvero diminuire sensibilmente la fiducia del pubblico nella sicurezza del patrimonio delle banche o dei gruppi bancari.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all´esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori della società o di altri enti soggetti per legge alla vigilanza di autorità pubbliche, che nelle comunicazioni a queste autorità, allo scopo di ostacolarne le funzioni di vigilanza, espongono fatti falsi o tacciono informazioni che avrebbero dovuto comunicare.

Art. 173-bis D.lgs. 58/1998 – Falso in prospetto.

La norma punisce colui che, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni o occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.

2.2. Aree di rischio

Gli ambiti che sono da considerarsi a rischio in relazione ai reati societari sono:

• La redazione dei bilanci e la trasmissione dei relativi dati contabili da parte delle varie aree dell´impresa per la stesura degli stessi;

• La redazione di fogli e prospetti informativi, destinati alla pubblicità di investimenti e/o alla quotazione in borsa o di documenti che sono in relazione ad offerte pubbliche di vendita, acquisto o scambio o altre comunicazioni simili (Opa, opv, ops);

• Rapporti con società di revisione;

• Rapporti con organi societari ed i soci nell´ambito delle loro competenze di controllo.

Stesura, attualizzazione e archiviazione di documenti soggetti a controllo;

• Attività in ambito delle delibere dell´organo amministrativo in ambito economico e finanziario;

• Attività in relazione alla convocazione e alle delibere dell´assemblea dei soci;

• Stesura di atti e documenti destinati agli organi societari;

• Redazione di comunicazioni relative alla quotazione di strumenti finanziari destinate al pubblico (agenzie di stampa, radio, televisione, internet);

• Rapporti con enti di vigilanza in ambito bancario e comunicazioni destinate a questi;

• Comunicazione del conflitto d´interesse ai sensi dell´art. 2391, comma I, c.c.;

• Liquidazione della società.

• Stipula ed esecuzione di contratti con enti privati di ogni genere (ad es. contratti d´acquisto, servizi, forniture ecc.);

• Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e fideiussioni, richieste e fornite da enti privati;

• Gestione di donazioni, spese di rappresentanza, beneficienza, sponsoring e altro;

• Rapporti con società collegate o concorrenti finalizzate alla conclusione o alla stipula di contratti nonché, in generale, alla definizione della politica commerciale e aziendale dell´impresa in tal senso.

Il consiglio d´amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell´organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

2.3. Destinatari

I reati societari elencati nel presente capitolo si riferiscono ad amministratori, quadri direttivi e collaboratori della Coop. Lana in relazione alle varie aree di rischio, nonché a dirigenti e collaboratori dei settori del controlling, del risk – management e della sorveglianza.

Per quanto concerne gli amministratori la legge equipara gli amministratori di fatto a quelli nominati formalmente. Ai sensi dell´art. 2393 c.c. gli amministratori rispondono solidalmente (sia gli amministratori di fatto che quelli nominati formalmente).

2.4. Norme di comportamento

Si descrivono in seguito le condotte tenute dall´impresa per impedire la commissione dei reati previsti nel decreto. Sono previsti espliciti divieti in capo ai destinatari:

- Tenere comportamenti e/o coadiuvare o tollerare comportamenti che possano essere interpretati come reati ai sensi dell´art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;

- Creare le condizioni perché i predetti reati si verifichino.

É espresso dovere dei destinatari:

- Tenere un comportamento corretto e trasparente nel rispetto della legge e dei regolamenti interni nel predisporre il bilancio annuale, i bilanci intermedi e le comunicazioni sociali in maniera assolutamente veritiera. I soci e i terzi debbono ottenere una visione corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell´impresa;

- Rispettare le norme poste a tutela del capitale sociale e i processi interni redatti sulla loro stregua, al fine di non ledere e salvaguardare le garanzie dei creditori;

- Garantire la correttezza dei processi aziendali per effettuare ogni forma di controllo interno previsto dalla legge e poter mettere in pratica la libera volontà dell´assemblea dei soci;

- Fare ogni comunicazione prevista dalla legge o dall´organismo di vigilanza immediatamente, in maniera veritiera e in buona fede al fine di consentire all´organo di vigilanza l´adempimento dei suoi compiti;

- Fare ogni comunicazione destinata al pubblico in maniera veritiera e in buona fede senza influenzare intenzionalmente le condizioni economiche della società o di terzi;

- L´attività commerciale della cooperativa nonché i suoi rapporti con imprese collegate o concorrenti devono essere improntati, in particolar modo in relazione alla conclusione e all´esecuzione dei contratti, alla massima trasparenza, evitando ogni possibile interesse personale.

In relazione alle condotte sopra descritte è fatto espresso divieto:

- Di fornire, nell´elaborazione e stesura dei bilanci, del budget, delle relazioni o altre comunicazioni sociali, indicazioni false, lacunose o non veritiere sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della cooperativa;

- Di omettere comunicazioni afferenti dati e informazioni prescritte dalla legge, relative alla condizione economica, finanziaria e patrimoniale dell´impresa;

- Di restituire conferimenti ai soci o di liberare gli stessi dall´obbligo di effettuarli fuori dalle ipotesi di legge;

- Di ripartire utili o acconti sugli utili che non siano ancora stati effettivamente ottenuti o che per legge debbano essere attribuiti a riserva;

- Di effettuare riduzioni di capitale, fusioni e scissioni dell´azienda in violazione delle norme di legge a tutela dei soci;

- Di fare commercio, al di fuori delle ipotesi di legge, con azioni o quote dell´impresa;

- Di attribuire, in caso di liquidazione dell´azienda, beni della stessa ai soci e distribuirli tra essi prima di avere soddisfatto tutti gli obblighi verso i creditori;

- Di tenere comportamenti che, occultando documenti o altri mezzi fraudolenti, impediscano l´attività di controllo del collegio sindacale;

- Di influenzare le delibere dell´assemblea con intenti fraudolenti o attività simulate con lo scopo di limitare l´attività regolare dell´assemblea;

- Di farsi guidare dall´interesse personale a svantaggio della società in qualsiasi attività di servizio e in particolare nella stipula di contratti o nella loro esecuzione;

- Di ricevere, offrire o dare denaro o utilitá di altra natura ove si superino le regole della comune prassi commerciale o di cortesia. Chi riceve o elargisce denaro o vantaggi di altra natura che superino questi limiti o comunque il limite di valore di € 50,00 è tenuto, anche secondo le regole di condotta stabilite, a darne comunicazione all´organismo di vigilanza. L´organismo decide sull´appropriatezza della regalía, raccomandando eventualmente al CdA la restituzione di essa.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

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