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RECESSO AD NUTUM E REGOLE DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE

Traccia parere.

La Alfa Editoriale S.r.l stipulava con la Beta S.r.l un contratto di acquisto di servizi e spazi pubblicitari sul libro DIRITTO pubblicato annualmente, secondo le direttive impartite dalla committente Beta Pubblicità S.r.l..

L'art. 17 delle condizioni generali di vendita prevedeva il tacito rinnovo del contratto per effetto del mancato esercizio della facoltà di recesso da parte della società committente Beta Pubblicità S.r.l., da manifestarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R "solo ed esclusivamente nel mese di stampa ed in quello immediatamente successivo".

Assumendo che il contratto si fosse rinnovato tacitamente in data 31/05/2020, la Alfa Editoriale S.r.l. edile chiedeva alla Beta Pubblicità S.r.l. il corrispettivo previsto per l'Edizione 2020 del Volume DIRITTO.

Dal suo canto la Beta Pubblicità S.r.l. rappresentava di aver inviato già in data 2 dicembre 2018 una lettera raccomandata, regolarmente ricevuta, manifestante la volontà di recedere dal contratto.

Con successiva lettera, la Alfa Editoriale ribadiva la attuale vigenza del contratto, stante l’invio della suddetta comunicazione da parte della Beta Pubblicità S.r.l. ben oltre sia il mese di stampa sia quello immediatamente successivo all’edizione 2018 (pubblicata nel giugno 2018).

L’Alfa Editoriale, dunque, chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Roma un decreto ingiuntivo per le somme di 1300,00 euro.

Al fine di proporre opposizione al suddetto decreto ingiuntivo il legale rappresentante della società Beta Pubblicità S.r.l si rivolge al vostro studio legale rappresentandovi la sostanziale impossibilità di rispettare il termine per il recesso indicato in contratto, in quanto in alcuni anni non si era provveduto alla pubblicazione del volume, in altri casi, la consegna era avvenuta nel mese successivo alla pubblicazione, ovvero in un momento coincidente con la scadenza del termine previsto per l'esercizio della facoltà di recesso, in altri ancora non le era stata consegnata copia delle stampe.

Il candidato, assunte le vesti di legale della società Beta, rediga il richiesto atto giudiziario.

50 SOLUZIONE TRACCIA 5

Cassazione civile sez. II, 29/05/2020, n.10324

FATTI DI CAUSA

1. La vicenda oggetto del giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto innanzi al Giudice di pace di Reggio Emilia dalla Progetti Editoriali s.r.l. nei confronti della società Le Esperidi s.r.l. e del fideiussore B.N., al fine di ottenere il pagamento della somma di Euro 1.686,01.

La Progetti Editoriale s.r.l. assumeva di aver stipulato con Le Esperidi s.r.l., in data 11.01.2006, un contratto di acquisto di servizi e spazi pubblicitari secondo le direttive impartite da Le Esperidi s.r.l.

sul (OMISSIS). L'art. 17 delle condizioni generali di vendita prevedeva il tacito rinnovo del contratto per effetto del mancato esercizio della facoltà di recesso da parte della società committente Le Esperidi s.r.l., da manifestarsi a mezzo di lettere raccomandata A/R "solo ed esclusivamente nel mese di stampa ed in quello immediatamente successivo".

Assumeva la società ricorrente che in data 31/05/2010 si era tacitamente rinnovato il contratto ma la società Le Esperidi si era resa inadempiente all'obbligo di corrispondere il corrispettivo previsto per l'Edizione 2010 del (OMISSIS).

Avverso il decreto ingiuntivo, proponevano opposizione Le Esperidi s.r.l. ed il fideiussore B.N., deducendo di aver comunicato alla società fornitrice la volontà di recedere dal contratto con comunicazione scritta risalente all'1.01.2008, regolarmente ricevuta dalla Progetti Editoriali s.r.l.

2. Il Giudice di Pace di Reggio Emilia confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti alla refusione delle spese di lite del giudizio. Secondo il giudice di prime cure, la clausola n. 17 - concernente la facoltà di recesso - non risultava affetta da nullità per carenza dei requisiti di determinatezza, e, in ogni caso, era stata espressamente approvata per iscritto da Le Esperidi s.r.l. ai sensi dell'art. 1341 c.c., comma 2.

3. Il Tribunale di Reggio Emilia, accogliendo l'appello proposto da Le Esperidi s.r.l. e da B.N., riformava la sentenza impugnata e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto.

Secondo il giudice d'appello la clausola n. 17 era illegittima, poichè rimetteva all'unilaterale, successiva e non previamente conoscibile volontà della società predisponente, la determinazione del termine iniziale e del termine finale entro il quale esercitare il recesso. Essa non consentiva al contraente di individuare il termine entro il quale esercitare la facoltà di recesso, perchè la data di pubblicazione in relazione alla quale andava calcolata la tempistica del recesso dipendeva unicamente dalla volontà della società fornitrice e cambiava di anno in anno.

Infine, per quel che ancora rileva nel presente giudizio, il Tribunale di Reggio Emilia riteneva che la Progetti Editoriali s.r.l. avesse adottato un comportamento contrario a buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. atteso che, a seguito di ripetute comunicazioni di recesso da parte di Le Esperidi, in alcuni casi aveva ritenuto che il contratto fosse stato prorogato, in altri casi non

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aveva provveduto alla pubblicazione ed in altri ancora, aveva consegnato le pubblicazione il mese successivo alla stampa, ovvero in un momento coincidente con la scadenza del termine previsto per l'esercizio della facoltà di recesso.

4. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso per cassazione la Progetti Editoriali s.r.l. sulla base di due motivi.

4.1 Le Esperidi e il fideiussore B. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c., per mancanza di specificità dei motivi d'appello avverso la sentenza di primo grado poichè riprodurrebbero le argomentazioni esposte già in sede di comparsa di costituzione, senza svolgere puntuali critiche alla ricostruzione di fatto e di diritto compiuta dal giudice di prime cure e senza riportare le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge.

1.1 Il motivo è inammissibile.

1.2 Anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare a ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto.

1.3 Nella specie, il ricorrente ha omesso di riportare nel ricorso i motivi di appello formulati dalla controparte, deducendo le ragioni per le quali essi difettassero di specificità (Cassazione civile, sez.

III, 23/03/2017, n. 7406; Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 21 maggio 2004, n. 9734).

1.4 Non sussiste, evidentemente, nemmeno la violazione dell'art. 348 bis e ter c.p.c., avendo la corte territoriale ritenuto fondato l'appello della società Esperidi s.r.l.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1375 c.c., nonchè dell'art. 17 delle condizioni generali del contratto dell'11.01.2006, in considerazione del fatto che le condizioni contrattuali ed il comportamento concretamente assunto durante l'esecuzione del contratto avrebbero consentito l'esercizio del recesso, sicchè non vi sarebbe stata alcuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. In particolare, avendo la ricorrente ricevuto una copia della stampa in data 27.2.2008, avrebbe potuto esercitare il recesso nel mese successivo.

2.1 Il motivo non è fondato.

2.2 La ricorrente si duole dell'interpretazione della clausola contrattuale, che disciplina le modalità del diritto di recesso e la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione di una clausola contrattuale, omettendo di censurare l'interpretazione che del contratto ha fornito il giudice di merito, attraverso la denuncia delle regole di cui agli artt. 1362 c.c. e seguenti, ovvero un vizio di motivazione della sentenza, censurabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 e nei limiti dello stesso

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(Cassazione civile sez. II, 08/09/2017, n. 20964; Cassazione civile sez. III, 11/08/2000, n. 10705).

2.3 Il giudice di merito ha accertato l'indeterminatezza dell'art. 17 del contratto, che, disciplinando il diritto di recesso, prevedeva che esso potesse essere esercitato "solo ed esclusivamente nel mese di stampa e in quello immediatamente successivo", in quanto il mese di stampa non era fisso e la pubblicazione dipendeva dalla volontà della Progetti Editoriali s.r.l.

Conseguentemente, il recesso non poteva mai essere esercitato il mese antecedente alla stampa, essendo ignota alla parte la data di pubblicazione mentre l'esercizio del recesso nel mese successivo dipendeva esclusivamente dalla volontà della parte.

In tal modo, il diritto di recedere dal contratto non era ancorato ad un termine determinato o determinabile, essendo incerto l'an ed il quando della pubblicazione.

2.4 è, quindi, corretta la decisione del giudice di merito, che ha ritenuto detta clausola affetta da nullità perchè rimette l'esercizio del diritto all'unilaterale, successiva e non previamente conoscibile volontà del predisponente.

2.5 Il giudice di merito ha, inoltre, valutato in concreto l'atteggiarsi del comportamento delle parti nel corso dell'esecuzione del contratto, ravvisandone la contrarietà ai principi di correttezza e buona fede.

2.6 Come affermato da questa Corte, qualora un contratto preveda il diritto di recesso "ad nutum" in favore di una delle parti, il giudice del merito non può esimersi, per il semplice fatto che i contraenti hanno previsto espressamente quella clausola in virtù della loro libertà e autonomia contrattuale, dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto. La mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli art. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare, infatti, un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito. Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici (Cassazione civile sez.

III, 18/09/2009, n. 20106).

2.6 Nella specie, il giudice d'appello ha accertato - e tale accertamento non può essere contestato in sede di legittimità attraverso la deduzione del vizio di violazione di legge - che, nonostante il valido esercizio del diritto di recesso prima che il contratto avesse un inizio di esecuzione, ai sensi dell'art.

1373 c.p.c., regolarmente effettuato con raccomandata A/R del 10-17.1.2008 e successive comunicazioni, il contratto è stato illegittimamente prorogato.

2.7 Il Tribunale ha, dunque, concretamente ravvisato anche in altre occasioni la contrarietà del comportamenti della Progetti Editoriale al principio di buona fede, in quanto in alcuni anni non si era provveduto alla pubblicazione, in altri casi, la consegna era avvenuta nel mese successivo alla pubblicazione, ovvero in un momento coincidente con la scadenza del termine previsto per

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l'esercizio della facoltà di recesso, in altri ancora non era stata consegnata copia delle stampe.

2.8 Il comportamento della Progetti Editoriali s.r.l. è stato valutato anche in relazione all'art. 1373 c.c., avendo la corte accertato che il recesso era stato esercitato prima che il contratto avesse avuto un principio di esecuzione, essendo stata inviata la raccomandata il 10-17.1.2008, un mese prima della pubblicazione del 2010 e, ciò nonostante, essa non era stata ritenuta valida ai fini del recesso.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. Non deve provvedersi sulle spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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