• Non ci sono risultati.

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Si informa il Cliente che l’estinzione del rapporto di conto corrente avverrà entro i tempi massimi di seguito riportati:

- presenza del solo conto corrente: entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di estinzione completa da parte del Cliente

- presenza della carta di debito: entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di estinzione completa da parte del Cliente

- presenza di eventuali ulteriori rapporti collegati al conto corrente (ad esempio in presenza Viacard/Telepass, carta di credito, dossier titoli, ecc.): entro 50 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di estinzione completa da parte del Cliente (1)

Nel caso siano presenti movimentazioni del conto corrente successive alla data di ricezione della richiesta e/o assegni ancora in circolazione in tale data, il tempo massimo di estinzione decorrerà a partire dall’ultima movimentazione.

Il perfezionamento della richiesta sarà sospeso qualora, dopo la presentazione della stessa, sopravvengano degli elementi ostativi alla chiusura del conto corrente quali sequestri, successioni, ecc.

In tali ipotesi la Banca provvederà a fornire idonea comunicazione scritta al Cliente.

(1) È necessario attendere i tempi previsti per le fatturazioni / i tempi previsti per l’addebito mensile dell’estratto conto Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all‘interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all‘Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Per eventuali contestazioni relative ai servizi di pagamento, la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giornate operative. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d‘Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all‘autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all‘autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;

- rivolgersi all‘Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1°

gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso), e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all’ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro.

Per sapere come rivolgersi all‘Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d‘Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell‘ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all‘autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto piu' avanti precisato;

- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

Aggiornato al 01/07/2022 Pagina 23 di 25 - effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);

- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull’Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e del personale. Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri (ad esempio, rilevanza dell’infrazione, ammontare, durata, etc.) indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e del Decreto Legislativo 11 del 2010.

LEGENDA

Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.

AISP Soggetto terzo attraverso cui il cliente può richiedere le informazioni su un conto, se accessibile online, e sulle operazioni di pagamento a valere del conto stesso

Canone annuo Spese fisse per la gestione del conto corrente di corrispondenza.

CISP Soggetto terzo - emittente strumenti di pagamento basati su carta (es. carta di credito) - autorizzato dal cliente a chiedere conferma alla Banca della disponibilità dell'importo richiesto per l'esecuzione di una determinata operazione di pagamento basata su carta.

Clientela al dettaglio I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese (imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).

Commissione di Affidamento Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla linea di credito deliberata in favore del cliente ed alla relativa durata. Il suo ammontare massimo non eccede quanto previsto dall'art. 117-bis comma 1 del Testo Unico Bancario (D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni).

La commissione è onnicomprensiva per i prodotti di credito disciplinati dall'Art. 117-bis del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - Titolo VI - Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei apporti con i clienti. Sono incluse fra le aperture di credito, ai fini dell’applicazione dell’art 117-bis, tutte le operazioni nelle quali la disponibilità sul conto sia concessa a valere su plafond a carattere rotativo (affidamenti di cassa a carattere rotativo).

Al di fuori delle forme tecniche indicate dall’Art. 117-bis del Test Unico Bancario, la commissione non riveste carattere di onnicomprensività e remunera l’attività istruttoria e di valutazione dell’affidabilità creditizia del Cliente.

Commissione di concessione Remunera tutte le attività di perfezionamento del finanziamento in particolare dalla fase di delibera sino alla messa a disposizione della somma (erogazione/concessione).

Commissione di istruttoria veloce Commissione per svolgere l'istruttoria veloce quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.

Commissione onnicomprensiva Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

Consumatore La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.

Durata del finanziamento Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati.

EEA appositi accordi. Lo Spazio Economico Europeo, formato dai paesi membri dell'Unione Europea e da altri Paesi che vi abbiano aderito con

Estinzione anticipata Facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale concordato.

Euribor

(Euro Interbank Offered Rate)

L'Euribor, con riferimento ad un periodo per cui deve determinarsi un tasso di interesse, è il tasso di interesse nominale annuo rilevato sui mercati dei depositi interbancari a termine denominati in euro, attraverso il Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), secondo il criterio di calcolo "giorni effettivi/360 giorni", e diffuso sui principali circuiti telematici (es: Reuters, Bloomberg, etc.).

Quando l'Euribor è adottato come parametro "puntuale", esso deve intendersi come la quotazione offerta e diffusa sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) il secondo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di interessi considerato. Quando l'Euribor è adottato come parametro "medio", esso deve intendersi come la media della quotazione offerta e diffusa quotidianamente sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles).

Euribor a 1 mese media Tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l’area euro ("Euribor" – Euro Interbank Offerend Rate) a 1 mese aumentato dello spread. L’Euribor sarà quello rilevato sul mercato dei depositi

Aggiornato al 01/07/2022 Pagina 24 di 25 interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 ora dell'Europa centrale dal Comitato di gestione dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering Committee) e diffuso sui principali circuiti telematici e di norma pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 ore, sulla base:

- per la prima rata, della media del mese antecedente la data di stipulazione del presente contratto;

- per le rate successive, della media del mese antecedente l'ultima rata scaduta.

Fido o affidamento Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile. Linea di credito valida sino a revoca o ad una scadenza determinata, che definisce l'esposizione creditizia massima assumibile dalla Banca verso il Cliente per determinate finalità e modalità di utilizzo, costituita dal totale delle somme messe a disposizione, dei finanziamenti erogabili (anche condizionatamente) e degli impegni di firma assumibili.

Finanziamento a tasso fisso Tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.

Finanziamento a tasso variabile Tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel contratto.

Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata contrattuale superiore a 18 mesi.

Interessi di mora Interessi dovuti in caso di mancato pagamento alla scadenza contrattuale pattuita, calcolati sull'importo non pagato a partire dal giorno successivo alla scadenza pattuita e fino al pagamento di quanto dovuto.

I.R.S. Interest Rate Swap – tasso di riferimento per tassi fissi applicato in sede interbancaria sulle operazioni a medio lungo termine, il valore è pubblicato giornalmente sui principali quotidiani finanziari.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento.

Microimpresa Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Parametro di indicizzazione (per i finanziamenti a tasso variabile) parametro di riferimento (per i finanziamenti a tasso fisso)

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Piano di ammortamento Piano di rimborso del finanziamento con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di ammortamento

“francese” La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Piano di ammortamento “italiano” Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.

PISP Soggetto terzo attraverso cui un cliente può disporre ordini di pagamento, a valere di un conto accessibile online.

Portabilità Trasferimento del finanziamento da/ad altra banca senza applicare al cliente oneri o spese per il nuovo finanziamento se effettuato da Microimpresa o per finanziamento richiesto per investimento nell’acquisto e/o nella ristrutturazione di immobile impiegato nell’attività economica svolta. L’importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all’importo residuo del finanziamento originario.

Preammortamento Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi.

Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati

Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.

Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.

Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.

Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido

Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.

Spesa singola operazione non compresa nel canone

Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.

Spese annue per conteggio interessi e competenze

Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze Spese per invio estratto conto

stabiliti nel contratto.

Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse ed altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Tasso di cambio di mercato Quotazione Denaro o Lettera del mercato internazionale presenti nell'imminenza della negoziazione della valuta riscontrabile sulle pagine Reuters o analogo sistema informativo internazionale

Tasso creditore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi

accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.

Tasso debitore annuo nominale fido e/o allo sconfinamento.

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al

Aggiornato al 01/07/2022 Pagina 25 di 25 Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso di interesse nominale annuo

Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di interesse debitore nominale annuo

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.

Tasso di interesse di preammortamento

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.

Valute sul prelievo di contante Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla

quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.

Valute sui versamenti Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano a decorrere gli interessi.

Documenti correlati