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3.5 Redditi d’impresa

3.5.1 Redditi di partecipazione

Come già evidenziato con la definizione dell’IRPEF, i regimi impositivi discussi in questa tesi fanno esclusivo riferimento alle persone fisiche alle quali si attribuisca il possesso di redditi in Italia. Lo stesso sistema di tassazione tributaria si applica alle società di persone residenti che, operando al loro interno il cosiddetto “principio di trasparenza fiscale”, non sono soggette alle imposte sul reddito; il reddito prodotto da società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice viene tassato in capo ai soci che le compongono, in ragione della quota di partecipazione agli utili posseduta nella stessa. Ciò che avviene per le società di persone è dunque la loro non riconducibilità al versamento delle imposte, né a titolo IRPEF né IRES, in quanto il reddito da loro generato viene attribuito ai soci in proporzione alla percentuale di capitale sociale posseduta. Ai sensi dell’art. 5, co. 1, del TUIR, infatti, tali società figurano come uno “schermo trasparente”, assoggettando a tassazione IRPEF le persone che vi partecipano.125

I soci di tali società sono dunque tenuti alla dichiarazione dei redditi riscossi in base alla partecipazione nella stessa. Tuttavia, nel caso sia disposto l’accertamento di tali redditi, l’avviso da notificare dovrà essere corrisposto sia alla società che ai soci

124 Nella sentenza in esame la quota di partecipazione al capitale della società residente in Italia, posseduta

dalla società estera, è pari al novantanove per cento.

125 Tale espressione viene utilizzata da ORSI, Manuale di Diritto tributario, Santarcangelo di Romagna, 2014,

p. 176. Le società di persone, ed assimilate, sono al contrario soggetti passivi di IRAP autonomamente, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 446/1997; dunque la tassazione del redditi conseguiti si effettua in capo all’organismo visto complessivamente.

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partecipanti, attribuendo in tal modo la soggettività passiva anche alla persona costituita in forma societaria, sebbene solo per finalità di controllo.126

Un discorso analogo può essere fatto per le società di capitali che, nonostante siano soggetti passivi autonomi sottoposti ad IRES, possono optare per un diverso regime di imputazione del reddito d’impresa. Sebbene normalmente la tassazione di una società di capitali avviene in capo alla stessa, la scelta di un regime di tassazione per trasparenza attribuisce il reddito prodotto a ciascun socio in base alla percentuale di partecipazione agli utili.127

Mentre per le S.n.c. e le S.a.s. i redditi prodotti possono figurare appartenenti alla categoria d’impresa, indipendentemente da quale sia la loro origine (art. 6, co. 3, del TUIR), le società semplici possono produrre reddito d’impresa solamente se svolgono attività che rientrano tra quelle realizzanti tale categoria reddituale, in quanto questa tipologia di società non è adibita allo svolgimento di attività commerciali. Se, infatti, la S.s. compie attività classificate come agricole e non supera i margini indicati all’art. 32 del TUIR, il reddito conseguito viene rilevato dalla categoria del reddito fondiario.

I redditi da partecipazione che derivano da società di persone e assimilate e da società di capitale in regime di trasparenza fiscale, risiedenti nello Stato italiano, imputati a soci, associati o partecipanti non residenti nel territorio sono dunque tassati ai fini IRPEF. Le società residenti sono intese dall’art. 5, co. 3, lett. d) del TUIR come quelle che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno ubicato la sede legale, la sede amministrativa o l’oggetto principale in Italia.

Gli utili conseguiti dalla società vengono dunque imputati ai singoli soci seguendo tre regole:

 a chi si dimostra socio al termine del periodo d’imposta;

 proporzionalmente alle partecipazioni sugli utili possedute dall’inizio del periodo d’imposta;

 nel periodo d’imposta in cui si è verificata la produzione di detti redditi, a prescindere dal reale incasso disposto nei confronti dei soci.

126 CORDEIRO GUERRA, Corso di Diritto Tributario, cit., p. 372.

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L’assoggettamento ad imposizione tributaria dei membri della società, infatti, è contemplato dalla normativa sebbene gli utili conseguiti in forma societaria non vengano percepiti dalle singole persone. La tassazione in capo al socio dei redditi societari si manifesta, in tal modo, nonostante vengano accantonati a riserva;128 si evince, pertanto,

che l’imputazione degli utili al socio si esplicita nello stesso periodo d’imposta in cui essi vengono generati dalla società.129

I redditi da poter attribuire ai soci, mediante il meccanismo della trasparenza fiscale, non sono esclusivamente gli utili conseguenti dall’attività economica praticata dalla società, bensì ricomprendono tutti quei componenti che determinano la capacità contributiva della stessa. In altri termini, sono da computare in capo ai soci tutti gli elementi costitutivi della base imponibile d’imposta, quindi le perdite societarie e le ritenute d’imposta praticate sui redditi della società; tali elementi reddituali andranno a ridurre la somma totale imputata ad ogni socio, ai sensi degli artt. 8, co. 2, e 22, co. 1, del TUIR.

Sono però da evidenziare dei casi in cui la partecipazione agli utili sociali non determina la produzione di reddito d’impresa, in quanto sono fattispecie puntualmente stabilite dalla normativa tributaria come fonte di altra categoria reddituale. In particolare non generano reddito d’impresa:

 gli utili conseguiti dai lavoratori subordinati, in quanto scaturiti da un rapporto lavorativo e pertanto assimilati ai redditi di lavoro dipendente (art. 51, co. 1, del TUIR);

 gli utili conseguiti dagli amministratori di società, a seguito dell’attività ivi esercitata che gli assimila ai redditi di lavoro dipendente (art. 50, co. 1, lett. c-bis) del TUIR);

 gli utili attribuiti ai promotori ed ai soci fondatori di società di capitali, in quanto parificati ai redditi di lavoro autonomo (art. 53, co. 2, lett. d) del TUIR);

 gli utili derivanti dal possesso di partecipazioni appartenenti a lavoratori autonomi, che venendo conseguiti per l’esercizio di attività professionali o

128 Nel caso la distribuzione effettiva degli utili avvenga in un periodo d’imposta diverso da quello di realizzo

degli stessi, l’operazione non è soggetta ad imposizione tributaria in quanto già sostenuta.

129 La disposizione tributaria di ricezione degli utili opera in deroga all’art. 2262 del CC, il quale ammette il

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artistiche sono da annoverare tra i redditi di lavoro autonomo (art. 54, co. 1, del TUIR).