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REGIO DECRETO

del 23 novembre 1862. N. 1001. che istituisce il R. Museo Industriale Italiano.

VITTORIO EMAN -ELE Il

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' lTALTA

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito nella Capitale del H.egno, alla dipendenza del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, un ~1useo Industriale, a fine di promuovere l'istruzione industriale ed il progresso delle Industrie e del Commercio.

Art. 2.

È autorizzato il nostro Mini tro di Agricoltura, Industria e Commercio a dare tutte" le necessarie disposizioni per il pronto riordinamento del Museo, valendosi per il primo impianto degli og-getti raccolti ed acquistati all'Esposizione Internazionale di Londra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito ~el sigillo dello Stato, sia inserto nella Ra.ccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Reguo J' Italia, mandando a chiunque spetti di ossenarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 23 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

PEPOLI.

LEGGE

del 2 aprile 1865, che ordina il trasporto agli esercm success1v1 al 1862 di una somma rimasta disponibile sul bilancio per detto anno del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

La somma di lire 317,028 90, rimasta disponibile sul fondo di lire 1,368,807, inscritto nel capitolo 39 del bilancio 1862 del Mini-stero di Agricoltura, Industria e Commercio, in clipendenza della Legg13 27 giugno 1862, per le spese dell'Esposizione Internazionale di Londra, sarà trasportata agli esercizi successivi per la liquid a-zione delle spese suddette ed anche per provvedere alla conservazione ed al successivo sviluppo del Museo Industriale eretto con

R.

Decreto 23 novembre 18.62.

Art. 2.

Questo Museo Ind'Jstriale potrà essere collocato in qualcuno ·degli edifizi pubblici dello Stato, i quali rimarranno disponibili in seguito al traslocamento della Ca.pitale.

Ordiniamo che la· presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osser-vare come Legge dello Stato_

Torino, addì 2 aprile 1865.

V• Il Guardasigilli

\ ACCA.

VITTORIO EMANUELE.

TOlU:LLf.

- 43

-REGIO DECRETO

23 maggio 1865, per la ricostituzione presso il Museo industriale

dell'Accademia d'agricoltura di Torino col titolo di «Società

Reale di Agricoltura, Industria e Commercio ».

VITTORlO EMAi\UELE Il

per grazia di Dio e ver volontà della nazione

RE D0lTALlA.

Visto il nostro decreto del 23 novembre 1863, con cui fu istituito il R. Museo industriale italiano;

\'eduta la deliberazione dell'Accademia d'agricoltura di Torino;

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n. 2221 ;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Presso il Museo industriale sarà ricostituita l'attuale Accademia

<l'agricoltura di Torino, col titolo di Società Reale di agricoltura, industt·ia e commercio, la quale intenderà a promuovere oltre l'agri -coltura, il progresso delle arti e del commercio, e l'istruzione indu -striale e professionale clel Regno.

Art. 2.

La Società Reale avrà soci ordinari residenti e non residenti, soci corrispondenti, soci onorari :

Sono soci ordinari:

l • Il Direttore ed il vice-Direttore del R. Museo industriale;

2° I membri del Consiglio delle scuole, istituito col nostro de-creto del 14 agosto 1864;

3° Il Preside ed i Professori dell'insegnamento normale tecno-logico, che sarà aggiunto all'Istituto tecnico di Torino;

4° Tre fombri nominati nel proprio seno dal Consiglio provin-ciale di Torino, tre altri dalla Camera di commercio e d'arti e tre dal Municipio;

I Membri che saranno nominati dalla Società Reale ed il cui numero complessivo non potrà eccedere, quanto ai residenti, quello risultante dai precedenti §'I 1. 2., 3 e -!.

I soci corri pondenti e gli onorari saranno nominati dalla Società Reale.

'

Art. 3.

La presidenza della Società Reale è riservata al Ministro di agri-coltura, industria e commen~io.

Sono Vice-Presidenti di diritto il DirP.ttore del Museo inrlustriale ed il Presidente del Consiglio delle scuole.

Art. 4.

Il Museo sarà amministrato dal Direttore coll'assistenza di una o più Giunte proposte dalla Società Reale ed approvate rlal Ministro di agricoltura, ;ndustria e commercio.

Art. 5.

La biblioteca, le collezioni, il materiale d'ufficio ed ogni avere dell'Accademia d'agricoltura pa sano al ì\luseo industriale dopo li qui-dP.ta e soddisfatta ogui contabilità, la qunJe rimarrà <'hiusa alla fine di giugno l 65.

Passa parimenti al Museo l'orto sperim ntale della Crocetta, colle case, mobili e collezioni annessivi.

Gli oneri assunti dall'Accademia d'agricoltura ed inerenti alle sue proprietà sono assunti dal Mu eo.

Art. 6.

Qualunque scuola del Regno o qualsiasi istituzione, che dà opera all'insegnamento professionale e industriale od al progresso econo-mico, potrà essere annessa al l\Iu eo.

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-Art. 7.

E annesso al ~lu eo l'Istituto tecnico di Torino coll'insegnamento tecnico normale che vi sarà aggiunto.

Le cattedre per l'insegnamento normale, e tutte le altre che avranno bisogno di laboratorii e di gabinetti, saranno collocate nello stesso edifizio del Museo colle rispettive collezioni .

• \rt. 8.

I soci ordinari ed onorari dell'Accademia d'agricoltura, passano a soci onorari della Società Reale, ed i soci corrispondenti a soci cor-rispondenti dell'altra.

Art. 9.

Per questa prima volta i membri della Società Reale e della Giunta, che a sisterà la Direzione nell'amministrazione generale, aranno n o-minati per Decreto reale.

Art. 10.

Il Consiglio delle scuole, il Direttore del ~'fuseo e la Giunta. de l-l'art. 9, presieduti da uno dei due Vice-Presidenti della Società Reale, prepareranno tutti gli t!tatuti ed i regolamenti necessari per l'attu a-zione di questo Decreto, e li presenteranno al Ministro di agricoltura. industria e commercio, che li sottoporrà alla i'iostra approvazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os -servare.

Dato a Firenze addì 23 maggio 1865.

\'ITTOlUO E lANUELE.

TORELLI

D. ANGIOLETTI.