LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 2021 , n. 2 . Debito fuori bilancio.
(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 4/Sez. Gen. del 28 gennaio 2021)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE HAAPPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi 1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’ac-quisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo im-pegno di spesa, riportati nell’allegata tabella A.
Art. 2.
Disposizione finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’art. 1, quan-tificati in 271.588,86 euro per l’anno 2021, in 236.167,00 euro per l’anno 2022 e in 236.167,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legi-slativi» di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.
2. La quantificazione dell’onere annuo derivante dall’art. 1 a carico degli esercizi non compresi nel bi-lancio di previsione 2021-2023 è demandata, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, alla legge di bilancio.
3. La Ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino uffi-ciale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.
Bolzano, 21 gennaio 2021
Il presidente della provincia: KOMPATSCHER
22R00078
LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 2021 , n. 3 .
Variazioni al bilancio di previsione della Provincia au-tonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni.
(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 nel Bollettino Ufficiale n. 11/Sez.Gen. del 18 marzo 2021)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HAAPPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Variazioni allo stato di previsione delle entrate
1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all’art. 1 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, sono apportate le seguenti variazioni:
2. È autorizzato per l’esercizio 2021 il ricorso al de-bito per finanziare spese di investimento determinate in euro 200.000.000,00. L’importo di euro 100.000.000,00
è destinato al finanziamento della partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’aumento di capitale della società in house «NOI S.p.a.» nella forma di ulterio-ri azioni di capitale.
3. L’indebitamento di cui al comma 2 potrà essere contratto dalla Giunta per una durata mas-sima di ammortamento di anni venti. L’onere per la restituzione delle rate potrà partire dall’eserci-zio 2021. L’onere annuo relativo la quota interes-si, pari a euro 1.975.000,00 per l’esercizio 2021, a euro 3.850.000,00 per l’esercizio 2022 ed a euro 3.650.000,00 per l’esercizio 2023, è posto a carico del programma 01 «Quota interessi ammortamen-to mutui e prestiti obbligazionari» della missione 50 e, per quanto riguarda la quota capitale, pari a euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2021 e poi a euro 10.000.000,00 annui, è posto a carico del programma 02 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» della missione 50 dello stato di pre-visione delle spese del bilancio 2021-2023.
Art. 2.
Variazioni allo stato di previsione delle spese
1. Allo stato di previsione delle spese di cui all’art. 2 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, sono ap-portate le seguenti variazioni:
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2. Si dà atto che, a seguito delle variazioni di spesa recate al comma 1, è assicurata l’integrale copertura della spesa di cui all’art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art. 3.
Allegati
1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini co-noscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A ).
2. Viene allegato alla presente legge, il dettaglio del-le variazioni apportate riportante la suddivisione per cate-gorie e macroaggregati (Allegato B ).
3. Viene allegato alla presente legge il prospetto de-gli equilibri di bilancio (Allegato H ).
4. Viene allegata alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5 ).
5. Viene allegato alla presente legge il prospetto con-cernente la composizione del fondo crediti di dubbia esi-gibilità (Allegato N ).
6. Viene allegato alla presente legge il prospetto di-mostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Al-legato O ).
7. Vengono allegate alla presente legge le variazioni d’interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1 ).
Art. 4.
Autorizzazione
1. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9,
«Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima».
1. Nel testo tedesco dell’ultimo periodo del com-ma 1 dell’art. 2 -bis della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: « Gemessen wird der » è inserita la parola: « effektive ».
Art. 6.
Modifica della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9,
«Territorio e paesaggio»
1. Alla fine del comma 3 dell’art. 19 della legge pro-vinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è ag-giunto il seguente periodo: «Gli obblighi di cui all’art. 38 si riferiscono all’area non riservata all’edilizia residenzia-le agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato.»
Art. 7.
Modifica della legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12,
«Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni» .
1. Il comma 6 dell’art. 9 della legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12, è così sostituito:
«6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono quantificati in 150.000,00 euro per l’anno 2020, in 125.000,00 euro per l’anno 2021 e in 125.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2022. Alla relativa copertura per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi”
di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missio-ne 20 del bilancio di previsiomissio-ne 2020-2022. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.»
Art. 8.
Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6,
«Ordinamento del personale della Provincia»
1. Dopo il comma 8 dell’art. 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente comma:
«8 -bis . La contrattazione collettiva sul trattamento giu-ridico ed economico dei giornalisti operanti presso la pro-vincia e presso gli enti di cui all’art. 1, comma 1, si svolge secondo la disciplina di cui alla presente legge e nell’ambito degli obiettivi programmatici impartiti dalla Giunta provin-ciale all’Agenzia provinprovin-ciale per le relazioni sindacali, te-nendo conto dei contratti collettivi di riferimento di categoria e con l’intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazio-nale. Ai fini del trattamento previdenziale e assistenziale si provvede all’iscrizione all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ai sensi delle vigenti disposizioni.»
Art. 9.
Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, «Mobilità pubblica»
1. Il comma 3 -bis dell’art. 23 della legge provinciale 23 no-vembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:
«3 -bis . Le concessioni di trasporto pubblico locale su autobus, in essere alla data del 23 febbraio 2020, com-prese le concessioni in regime di proroga, possono essere prorogate a causa degli effetti derivanti dall’emergenza da COVID-19 fino ad un massimo di sei mesi dal termine della dichiarazione di emergenza. Resta ferma anche la facoltà di disporre, fino al termine di cui al periodo prece-dente, ai sensi della lettera a) del comma 3.»
2. Dopo l’art. 17 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è inserito il seguente articolo:
«Art. 17 -bis (Trasferimento di beni mobili e immobili strumentali ai servizi di trasporto pubblico dall’affidatario cessante all’affidatario subentrante). — 1. Il concessionario uscente è tenuto a mettere a disposizione dell’affidatario su-bentrante, individuato tramite gara o affidamento in house , i beni strumentali alla prestazione dei servizi di trasporto su strada, ferroviari, tranviari, funiviari che siano stati acquistati
interamente tramite finanziamento pubblico, configurando-si tale condizione quale vincolo di destinazione per tutto il periodo di vita utile del bene ovvero per il termine espressa-mente indicato con vincolo di destinazione d’uso. Poiché i servizi di trasporto pubblico sono servizi pubblici essenziali che non possono essere interrotti, l’operatore cedente deve continuare, durante il periodo di trasferimento di sessanta giorni di cui al comma 2, a fornire il servizio alle condizioni della concessione in scadenza o scaduta e in regime di proro-ga e a proro-garantire una transizione senza soluzione di continuità.
2. Il mancato trasferimento, entro il termine di sessan-ta giorni dal ricevimento tramite possessan-ta elettronica certificasessan-ta (PEC ) della richiesta da parte della provincia, può dare luogo alla requisizione in uso ai sensi dell’art. 835 del codice civile.»
3. Dopo l’art. 32 della legge provinciale 23 novem-bre 2015, n. 15, è inserito il seguente articolo:
«Art. 32 -bis (Rafforzamento patrimoniale della società in house SASA S.p.a.). — 1. Anche al fine di do-tare la società in house SASA S.p.a. dei mezzi patrimo-niali occorrenti alla prestazione del servizio di traspor-to pubblico locale in termini di efficienza, economicità, accessibilità, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, è autorizzata la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’aumento di capitale della mede-sima società in house , da attuarsi in parte anche mediante conferimento di beni in natura, nel rispetto delle disposi-zioni di cui all’art. 2343 -ter del codice civile.
2. La sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 16.659.397,60 euro e comporta un aumento della quota di capitale della Provincia autonoma di Bolzano nella società dal 17,79 per cento all’88,13 per cento.
3. I rapporti con la società SASA S.p.a. sono re-golati da contratti di servizio che dovranno garantire il controllo analogo di gestione in capo alla provincia, ente affidante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché li-velli di servizi adeguati agli standard di qualità ed effi-caci strumenti di verifica di essi. Il contratto di servizio deve altresì garantire i benefici per la collettività anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e dì qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
4. Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione di cui al comma 2, quantificati in 5.624.966,03 euro per l’esercizio finanziario 2021, vengono coperti mediante corrispettiva iscrizione nello stato di previsione dell’entrata del bilancio provinciale delle somme dovute dalla società SASA S.p.a.»
Art. 10.
Modifiche della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16, «Legge di stabilità provinciale per l’anno 2021».
1. Il comma 1 dell’art. 2 della legge provinciale 22 di-cembre 2020, n. 16, è così sostituito:
«1. Per la contrattazione collettiva a livello intercom-partimentale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2021-2023, una spesa massima di 15.843.951,26 euro per l’anno 2022 e una spesa massima di 15.843.951,26 euro per l’anno 2023. Tali importi si riferiscono all’Amministrazio-ne provinciale e all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, ma
non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bol-zano e all’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano.»
2. Il comma 3 dell’art. 2 della legge provinciale 22 di-cembre 2020, n. 16, è così sostituito:
«3. Per la contrattazione collettiva per il personale docente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a ca-rico del bilancio provinciale 2021-2023, la spesa massima di 20.500.000,00 euro per l’anno 2021. È altresì autoriz-zata per l’anno 2022 la spesa massima di 15.000.000,00 euro e per l’anno 2023 la spesa massima di 15.000.000,00 euro che rappresentano il costo a regime dell’accordo in-tegrativo provinciale riferito al triennio 2019-2021.»
3. Nel comma 4 dell’art. 2 della legge provinciale 22 di-cembre 2020, n. 16, le parole: «una spesa di 6.685.341,69 euro per l’anno 2021 e di 9.000.000,00 euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle parole: «una spesa massima di 9.000.000,00 euro per l’anno 2022».
Art. 11.
Misure straordinarie di sostegno in ambito sociale 1. La provincia è autorizzata alla provvisoria gestione diretta di misure di assistenza economica sociale di cui all’art. 7 -bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, o all’introduzione di nuove mi-sure di sostegno con finalità similari, da disciplinarsi da parte della Giunta provinciale.
2. Per l’attuazione delle misure la provincia può av-valersi temporaneamente del personale di altre ammini-strazioni pubbliche. É inoltre possibile l’assegnazione di parte delle procedure agli enti gestori dei servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.
3. I provvedimenti amministrativi adottati per l’attua-zione delle misure di cui al comma 1 sono definitivi.
4. Nei casi di accertata indebita percezione si applica la re-voca del sussidio e la restituzione del relativo importo mag-giorato degli interessi legali, calcolati dalla data di erogazione.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente arti-colo, quantificati in 54.700.000,00 euro per l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del-lo stanziamento del fondo speciale «Fondo gdel-lobale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti le-gislativi» di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 12.
Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13,
«Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano»
1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’art. 20 -bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è aggiunta la se-guente lettera:
« m) a progetti alloggiativi innovativi nel settore in-clusione sociale e senza dimora.»
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, quantificati in 300.000,00 euro per l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del-lo stanziamento del fondo speciale «Fondo gdel-lobale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti le-gislativi» di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 13.
Abrogazione
1. Il comma 6 dell’art. 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è abrogato.
Art. 14.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successi-vo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficia-le della regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uf-ficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spet-ti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.
Bolzano, 17 marzo 2021
Il Presidente: KOMPATSCHER
22R00079