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Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, previa consegna dell’originale della Scheda Contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al

III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 5 Spese

5.1 Il contratto prevede le seguenti spese gravanti sul premio:

Tipologia di spesa Importo

5.1.1. Spese di emissione in cifra fissa dovute in aggiunta al solo premio unico 25,00 euro 5.1.2. Spese di caricamento in

misura percentuale da applicare a ciascun premio (unico o integrativo) in funzione del Capitale netto investito

Capitale netto investito (*)

fino a 500.000,00 euro 0,80%

da 500.001,00 euro a 1.000.000,00 euro 0,60%

da 1.000.001,00 euro a 2.500.000,00 euro 0,40%

da 2.500.001,00 euro a 5.000.000,00 euro 0,20%

Tabella A

(*) il Capitale netto investito si ottiene sottraendo al cumulo dei premi complessivamente corrisposti (comprensivo dell’ultimo premio in corso di riscossione), l’ammontare dei capitali riscattati parzialmente di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.2.

5.2 In caso di esercizio del diritto di riscatto (totale o parziale) di cui al successivo Art. 7, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, le seguenti spese in misura percentuale:

Anno (*) Spese di riscatto

Capitale netto investito (**) fino a 2.500.000,00 euro

Capitale netto investito (**) oltre 2.500.000,00 euro

2° 0,15% 0,50%

3° 0,10% 0,30%

Dal 4° 0,00% 0,00%

Tabella B

(*) anno di durata contrattuale in cui cade la data (definita al successivo Art.7) di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale;

(**) il Capitale netto investito si ottiene sottraendo al cumulo dei premi complessivamente corrisposti l’ammontare dei capitali riscattati parzialmente (escludendo il riscatto parziale richiesto e non ancora riconosciuto) di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.2.

Inoltre, sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata, di cui al successivo Art.6, lettera b).

Art. 6 Modalità di rivalutazione delle prestazioni

A fronte degli impegni assunti con la speciale categoria di assicurazioni sulla vita di cui fa parte il presente contratto, la Società ha istituito la Gestione Separata “ORIZZONTE” (di seguito Gestione Separata), una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Ai fini della rivalutazione delle prestazioni, la Società:

a) determina ogni mese, in conformità a quanto previsto dall’anzidetto Regolamento, il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento;

b) determina il rendimento annuo attribuito, dato dalla differenza fra il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata e una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:

- una commissione annua base, espressa in punti percentuali e la cui misura, esplicitata nella tabella che segue, dipende dall’ammontare del Capitale netto investito:

Capitale netto investito (**) Commissione base (punti percentuali)

fino a 2.500.000,00 euro 1,00

oltre 2.500.000,00 euro 0,85

(**) il Capitale netto investito si ottiene sottraendo al cumulo dei premi complessivamente corrisposti l’ammontare dei capitali riscattati parzialmente di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.2., entrambi rilevati alla data di rivalutazione considerata.

- una commissione variabile, pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione;

c) determina la misura annua di rivalutazione in misura pari al rendimento annuo attribuito. La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso essere inferiore a 0,00%.

d) procede alla rivalutazione del capitale assicurato secondo quanto di seguito precisato. Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni anniversario della decorrenza (di seguito anniversario), nonché, eventualmente, alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell’Assicurato o della richiesta di riscatto totale quali definite rispettivamente al precedente Art. 1 ed al successivo Art. 7. Alle ore 24 della data di rivalutazione considerata, il capitale assicurato viene maggiorato degli interessi maturati nel periodo trascorso dal precedente anniversario o dalla decorrenza nel caso della prima rivalutazione. Gli interessi maturati si determinano moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita alla precedente lettera c), per il “capitale medio del periodo”.

Per “capitale medio del periodo” si intende l’ammontare che si ottiene:

d.1) considerando il capitale assicurato all’inizio del periodo, quale risultante dalla precedente rivalutazione e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno,

d.2) aggiungendo i capitali assicurati relativi ai premi corrisposti nel periodo, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del versamento,

d.3) e, in caso di riscatti parziali effettuati nel periodo, sottraendo i capitali riscattati parzialmente definiti al successivo Art. 7, paragrafo 7.2, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto parziale quale definita al successivo Art. 7.

Il capitale assicurato, così rivalutato, è quello da prendere in considerazione per il periodo successivo, ai sensi del precedente punto d.1), per la rivalutazione da effettuarsi al termine del periodo stesso, fatta eccezione per quanto previsto alla successiva lettera e).

Resta inoltre inteso che:

e) esclusivamente alle ore 24 della data coincidente con il decimo anniversario, la Società garantisce che l’ammontare del capitale assicurato rivalutato a tale data verrà maggiorato del Bonus di fedeltà di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.2.

Si precisa che la rivalutazione del capitale assicurato sarà riconosciuta solo se la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera c) risulterà superiore a 0,00%.

Art. 7 Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l’Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto.

La richiesta deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 12 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Negroni, 11 - 28100 Novara (NO) - Italia.

Quale data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale (di seguito data di riscatto) si intende:

 la data apposta sulla richiesta scritta medesima, direttamente effettuata presso il competente

Soggetto distributore;

ovvero;

 la data in cui è pervenuta alla Società l’anzidetta lettera raccomandata.

7.1 Riscatto totale

Il valore di riscatto totale è dato dal capitale assicurato rivalutato secondo quanto previsto al precedente Art. 6, diminuito delle spese di riscatto di cui al precedente Art. 5, paragrafo 5.2., Tabella B (di seguito spese di riscatto). La misura di dette spese è riportata nell’anzidetta Tabella B dell’art. 5, par. 5.2. in corrispondenza dell’anno di durata contrattuale in cui cade la data di riscatto e del Capitale netto investito ivi specificato.

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data di riscatto.

7.2 Riscatto parziale

Il valore di ciascun riscatto parziale coincide con l’importo richiesto dal Contraente a titolo di riscatto parziale (di seguito riscatto parziale richiesto). Ciascun riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto, ma la riduzione del capitale assicurato con effetto dalle ore 24 della data di riscatto di un importo pari al capitale riscattato parzialmente.

Se la data di riscatto cade:

a) in un anno di durata contrattuale coincidente o successivo al quarto, il capitale riscattato parzialmente coincide con il riscatto parziale richiesto;

b) nel secondo o nel terzo anno di durata contrattuale, la Società procede alla determinazione del capitale riscattato parzialmente secondo quanto di seguito precisato.

b.1) determina il capitale di riferimento:

 riguardo al primo riscatto parziale richiesto nel corso della durata contrattuale, il capitale di riferimento è pari al 20,00% del cumulo dei premi che risultano complessivamente corrisposti dal Contraente all’anzidetta data;

 riguardo a ciascun riscatto parziale richiesto nel corso della durata contrattuale successivo al primo, il capitale di riferimento è pari all’importo che si ottiene sottraendo al 20,00% del cumulo dei premi che risultano complessivamente corrisposti dal Contraente alla data di riscatto, il cumulo delle quote di riscatto non assoggettabili alle spese di riscatto riferito a tutti i riscatti parziali effettuati che precedono l’ultimo richiesto;

b.2) determina la quota di riscatto parziale richiesto eventualmente assoggettabile alle spese di riscatto di cui al punto 7.1.

Le spese di riscatto si applicano esclusivamente sulla differenza, se positiva, tra il riscatto parziale richiesto ed il capitale di riferimento di cui al punto b.1) che precede (quota di riscatto assoggettabile alle spese di riscatto). Conseguentemente sulla parte di riscatto parziale richiesto pari o inferiore al capitale di riferimento di cui al suddetto punto b.1) le spese di riscatto di cui al punto 7.1 non vengono applicate (quota di riscatto non assoggettabile alle spese di riscatto);

b.3) calcola pertanto il capitale riscattato parzialmente che sarà pari:

 al riscatto parziale richiesto, nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia uguale o inferiore al capitale di riferimento di cui al punto b.1.);

 alla somma tra la quota di riscatto richiesto non assoggettabile alle spese di riscatto di cui al punto b.2) (coincidente con il capitale di riferimento di cui al punto b.1.) e l’importo

dato dal rapporto tra la quota di riscatto richiesto assoggettabile alle spese di riscatto di cui al medesimo punto b.2) e l’aliquota ottenuta sottraendo a 1 le spese di riscatto di cui al punto 7.1, nell’ipotesi in cui il riscatto parziale richiesto sia superiore al capitale di riferimento di cui al punto b.1).

Ciascun riscatto parziale sarà concesso a condizione che il riscatto parziale richiesto ed il capitale residuo che ne deriverebbe risultino non inferiori a 50.000,00 euro.

Art. 8 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla Scheda Contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 9 Opzioni

Purché siano trascorsi cinque anni dalla decorrenza, a condizione che l’età raggiunta dall’Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente può chiedere, con effetto da un anniversario e rinunciando alle prestazioni assicurate in caso di decesso dell’Assicurato, la conversione del capitale assicurato, rivalutato sino alla data di richiesta di conversione, in una prestazione in forma di rendita.

Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a 3.600,00 euro.

La conversione avverrà alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Società all’epoca della richiesta di corresponsione e risultanti da apposita appendice contrattuale; il capitale maturato da utilizzare per la conversione coincide con il valore del capitale assicurato rivalutato che la stessa Società liquiderebbe in caso di riscatto totale ai sensi del precedente Art. 7, considerando la data di pervenimento alla Società della richiesta di conversione quale data di riscatto.

Durante l'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi integrativi.

La richiesta di conversione deve essere inoltrata alla Società, con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all’anniversario considerato, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Negroni, 11 - 28100 Novara (NO) - Italia.

Art. 10 Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

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