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Le regole redazionali

Nel documento TESTO UNICO (pagine 37-200)

troveranno applicazione anche alle procedure concorsuali avviate con la pubblicazione del bando deliberato il 30 giugno 2015.

4. Le regole redazionali. - Nell’opera di revisione ci si è avvalsi dei suggerimenti contenuti nelle regole di redazione dei testi normativi di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001, regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, e alle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente del Senato del 20 aprile 2001, nonché alla direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica dell’8 maggio 2002 sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi.

Accanto alla chiarezza del testo, i criteri che hanno orientato il lavoro della commissione sono stati la brevità e la sinteticità delle disposizioni, nonché la loro precisione e univocità.

Il testo delle disposizioni è preceduto da un indice-sommario ed è seguìto da un’appendice normativa e da un indice analitico.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

l’approvazione del testo della circolare allegata che sostituisce integralmente la Circolare n. P.

19244 del 3 agosto 2010, Delibera del 30 luglio 2010, e successive modifiche.

Relazione illustrativa al 16 settembre 2015

La proposta in oggetto si limita ad effettuare dei coordinamenti formali del Nuovo Testo Unico sulla dirigenza approvato con delibera del 28 luglio 2015.

In particolare, si evidenzia che l’intervento previsto al comma 1 dell’art.13 si limita a rimuovere una ripetizione linguistica nell’ambito del medesimo periodo (si sostituisce la parola “esperienze”

con “attività”), rimanendo inalterato il significato della disposizione, frutto di un intervento emendativo nell’Assemblea Plenaria del 28 luglio c.a..

L’intervento previsto all’art 30 si limita, invece, a rimuovere un refuso presente nella formulazione dei criteri di valutazione per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di secondo grado. Invero, con riferimento a tali uffici, il testo attuale prevede che, ai fini della valutazione, gli indicatori specifici (elencati all’art.20) “hanno un valore tra loro pari ordinato”, mentre con riferimento a tutti gli altri incarichi direttivi e semidirettivi è statuito che gli indicatori specifici, in posizione pariordinata tra loro, hanno “speciale rilievo”. E’ evidente che la diversa modalità di valutazione degli indicatori specifici per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di secondo grado rispetto ai criteri di valutazione degli indicatori specifici per gli altri incarichi è frutto di un mero refuso, dovuto al mancato adeguamento, in fase di riformulazione delle norme, dell’art.30 alla generale regola di valutazione degli indicatori specifici prevista per tutti gli altri incarichi.

L’intervento, pertanto, in quest’ultimo caso serve per conformare i criteri di valutazione degli indicatori specifici previsti per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di secondo grado ai criteri di valutazione degli indicatori specifici previsti per il conferimento di tutti gli altri incarichi direttivi e semidirettivi, elidendo, così, il predetto refuso.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

i seguenti coordinamenti formali del Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza, segnalando in grassetto le modifiche apportate:

Al comma 1 dell’art.13 (Altre esperienze organizzative e ordinamentali maturate al di fuori dell’attività giudiziaria) il periodo “L’attitudine organizzativa e le esperienze ordinamentali maturate attraverso esperienze professionali fuori del ruolo organico della magistratura sono valutate in concreto apprezzando:” va sostituito con il seguente periodo: “L’attitudine organizzativa e le esperienze ordinamentali maturate attraverso attività professionali fuori del ruolo organico della magistratura sono valutate in concreto apprezzando:”.

L’art.30 (Criteri di valutazione per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di secondo grado) viene riformulato nei seguenti termini: “Per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di secondo grado hanno speciale rilievo, in posizione pari ordinata fra loro, gli indicatori di cui all’articolo 20”.

Modifica degli schemi allegati al Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n.p – 14858 – 2015 del 28 luglio 2015) –

(delibera del 24 febbraio 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 24 febbraio 2016, ha adottato la seguente delibera:

“vista la circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 (Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria);

ritenuto opportuno sostituire gli schemi delle autorelazioni, dei rapporti informativi e dei pareri in essa allegati, all’unanimità,

delibera

la sostituzione degli schemi delle autorelazioni, dei rapporti informativi e dei pareri, allegati al Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, approvato con delibera consiliare del 28 luglio 2015, con gli schemi allegati alla presente delibera.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Dopo la prima sperimentazione del Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza, approvato con delibera del 28 luglio 2015, appare opportuno un intervento del Consiglio volto a semplificare gli schemi allegati al citato Testo Unico per la predisposizione delle autorelazioni, dei rapporti informativi e dei pareri attitudinali specifici.

Il Consiglio, infatti, ha verificato che l’originaria struttura dei predetti schemi non si è rivelata funzionale ad una rapida istruttoria da parte degli organi territoriali, verosimilmente per la eccessiva analiticità delle informazioni richieste, che hanno talora determinato inutili ripetizioni.

Si rende, pertanto, necessario sostituire gli schemi allegati al Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza.

I nuovi schemi, anche attraverso la razionalizzazione delle sezioni da compilare, permettono una più agevole e sintetica ricostruzione del profilo professionale dei candidati, focalizzando quegli aspetti del percorso professionale ritenuti significativi dal Testo Unico in base agli indicatori generali e specifici.

Ritiene, inoltre, il Consiglio che tale soluzione, unitamente alle altre misure già sperimentate con gli ultimi bandi (tra i quali la completa informatizzazione della procedura concorsuale), agevolando la redazione delle autorelazioni, dei rapporti informativi e dei pareri attitudinali, favorirà un’ulteriore accelerazione delle procedure concorsuali.

In quest'ottica si è anche ritenuto di predisporre uno schema dedicato per tipologia d'ufficio, sia per i rapporti informativi che per i pareri attitudinali specifici.

Modifica al Testo Unico sulla dirigenza – art. 57 – validità parere (delibera del 15 giugno 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 giugno 2016, ha adottato la seguente delibera:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’art. 57 (rubricato “Validità del parere”) del vigente Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 – Delibera del 28 luglio 2015 e succ.

mod. al 24 febbraio 2016) prevede, al comma 1, che “Il parere attitudinale è valido per un quadriennio decorrente dalla data della vacanza del posto per il quale è stato espresso”.

Rileva il Consiglio Superiore della Magistratura che l’individuazione del dato sopra indicato (cioè la decorrenza del quadriennio dalla data della vacanza del posto per il quale è stato espresso il parere attitudinale specifico) può, in concreto, rivelarsi, a distanza di anni, disagevole, dovendosi verificare, volta per volta, la consumazione del periodo quadriennale di validità del parere attitudinale.

Per una esigenza di semplificazione, quindi, si rivela preferibile ancorare la decorrenza della validità del parere alla data di formulazione del parere stesso, il cui reperimento è immediato e non crea difficoltà di sorta.

Per quanto concerne, invece, il dies ad quem del quadriennio di validità, in assenza di espressa indicazione nel vigente testo dell’art. 57, si palesa l’utilità di precisare - mediante l’inserimento, dopo il comma 1, del comma 1-bis - che il parere manterrà validità qualora il quadriennio non sia ancora interamente decorso nel giorno di scadenza fissato dal bando per la presentazione della domanda di conferimento dell’incarico direttivo o semidirettivo in relazione al quale il parere debba essere acquisito o espresso.

Tanto premesso, all’unanimità

delibera

le seguenti modifiche della circolare n. P – 14858-2015 del 28 luglio 2015 (Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria):

L’art. 57, comma 1, del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria è sostituito dal seguente:

“Il parere attitudinale è valido per un quadriennio decorrente dalla data in cui il parere stesso è stato espresso”.

Dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1-bis, del seguente tenore:

“Il parere attitudinale è considerato valido se alla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande non siano decorsi più di quattro anni dalla data in cui il parere medesimo è stato espresso”.

Cristallizzazione del posto assegnato ad un Presidente di Sezione in occasione della nomina;

modifica delle relative norme secondarie.

(Risposta a quesito del 26 aprile 2018)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 26 aprile 2018, ha adottato la seguente delibera:

" - letto il quesito posto in data 30 ottobre 2017 dal Presidente della Corte d’appello di …, nel quale, facendo riferimento ad un caso specifico, si chiede di conoscere: 1) “se la c.d. cristallizzazione del settore indicato nel bando concorsuale operi o no anche in ordine all’assegnazione tabellare del semidirettivo che non abbia ancora preso possesso dell’ufficio, e, quindi, se il dirigente debba procedere o no ad interpello interno aperto a tutti i presidenti di sezione sul posto già indicato nel bando”; 2) “quale incidenza assuma l’evenienza che l’indicazione del settore di cui al bando concorsuale – da parte del dirigente – sia stata già preceduta dallo svolgimento preventivo di un apposito interpello interno, e quindi se si debba procedere egualmente ad interpello aperto a tutti i presidenti di sezione, ovvero aperto ai soli due presidenti in attesa di designazione o, ancora se debba darsi prevalenza all’eventuale cristallizzazione operata dal bando concorsuale, e quindi se si debba procedere senza interpello interno”;

- considerato che nella seduta del 21 febbraio 2018 le Commissioni Quinta e Settima hanno conferito all’Ufficio studi il compito di predisporre “una bozza di proposta di modifica dell’art. 147 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 nonché dell’art. 38 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria che tenga conto delle risultanze emerse nella odierna seduta”;

- letto il seguente parere n. 78/2018, elaborato in data 20 marzo 2018 dall’Ufficio studi del Consiglio:

“Il Consiglio superiore della magistratura, anche a seguito delle sollecitazioni provenienti da quesiti posti da alcuni Dirigenti, ha ritenuto necessaria una novellazione del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria (Circolare P-14858 del 28 luglio del 2015) e della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 (Circolare P-1318 del 26 gennaio 2017) volta a introdurre, con riferimento alle procedure concorsuali per la copertura dei posti di Presidente di sezione, il principio della necessaria assegnazione del magistrato nominato allo specifico settore indicato nel bando di concorso.

È emerso, infatti, che non sempre vengono espletati i concorsi interni per la copertura dei posti semidirettivi rimasti scoperti prima della pubblicazione della vacanza da parte del Consiglio, che, quindi, nel bando di pubblicazione del posto, tiene conto del settore, civile o penale, nel quale risulta essersi verificata la vacanza.

Se il concorso interno è espletato dopo la pubblicazione, da parte del Consiglio, del bando per la copertura dell’ufficio semidirettivo, può accadere che un Presidente di sezione, espletante funzioni in un diverso settore (es. civile), chieda e ottenga di essere trasferito al settore oggetto della pubblicazione (es. penale); determinatasi, quindi, la scopertura nel settore di provenienza del Presidente trasferito e non essendovi ulteriori posti in quello, diverso, indicato nel bando, può divenire impossibile assegnare a tale settore il magistrato vincitore del concorso1.

Tale evenienza non è coerente con i criteri di selezione dei magistrati destinati a funzioni semidirettive contenuti nel Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria.

Infatti, nelle procedure per la selezione dei Presidenti di sezione, il candidato più idoneo è scelto sulla base del merito e delle attitudini e, in relazione a queste ultime, oltre agli indicatori generali, devono essere valutati quelli specifici, nell’ambito dei quali, ai fini del giudizio comparativo, assumono speciale rilievo le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto dei settori di interesse (penale, civile lavoro) e, per i soli uffici giudicanti, della maggiore durata delle funzioni nel settore in cui si colloca il posto da conferire (art. 27 Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria).

La ratio sottesa alla normativa secondaria è, dunque, quella di individuare, sulla base delle pregresse esperienze, il magistrato più idoneo in relazione allo specifico ufficio da ricoprire, avendo riguardo anche al settore in cui questo si colloca; ne deriva che l’eventuale assegnazione del vincitore del concorso a un settore diverso da quello oggetto della procedura concorsuale, oltre a frustrare la legittima aspettativa del predetto a ricoprire l’incarico conferitogli, di fatto comporta la vanificazione del giudizio di idoneità espresso dal Consiglio sulla base delle maggiori attitudini del prescelto a ricoprire il posto messo a concorso.

Proprio in ragione di queste considerazioni, già con delibera del 15 aprile 2010, pratica n.

366, si è ritenuto per incidens che la limitazione alla sola fase di svolgimento del concorso esterno dell’operatività del principio della cd. “cristallizzazione dei posti” non potesse valere nelle procedure concorsuali di competenza della Quinta Commissione, avendo, in relazione a queste ultime, carattere vincolante anche per “i concorsi successivi”, evidentemente di carattere interno all’Ufficio.

1 Il Consiglio, con riferimento al cd. principio della cristallizzazione del settore cui è relativo il posto oggetto della procedura concorsuale esterna, in una precedente delibera (6 dicembre 2012, proc. n. 1737/FT/2012), ha in precedenza affermato il principio per cui la cristallizzazione del settore – che dovrebbe garantire il rispetto nell’assegnazione ai magistrati trasferiti nel settore indicato nel bando - opera solo fino all’esaurimento della procedura concorsuale esterna, al fine di mantenere inalterato il posto da coprire a mezzo di questa, di modo che i concorsi interni effettuati dopo l’esaurimento di quello esterno sono stati ritenuti aperti a tutti i magistrati dell’ufficio, nonché a quelli neonominati, senza vincoli settoriali derivanti dalla pregressa procedura concorsuale esterna. Esula da questo intervento il tema della necessità di un rispetto tendenzialmente tassativo dell’indicazione da parte del Dirigente del settore di assegnazione indicato nel bando di tramutamento.

Appare pertanto necessario fissare con maggiore chiarezza i criteri in base ai quali contemperare due contrapposte esigenze: da un lato, quella di soddisfare l’aspettativa di mobilità interna dei magistrati con funzioni semidirettive già incardinati nell’ufficio, dall’altro, quella di garantire che il vincitore del concorso sia destinato al settore indicato nel bando e in relazione al quale è stato ritenuto il più idoneo.

Il giusto contemperamento tra queste confliggenti esigenze può essere realizzato stabilendo che, di regola, il concorso interno dev’essere prima della pubblicazione, da parte del Consiglio, del posto vacante: in tal modo è garantita la mobilità interna e, per effetto della stessa, risulta altresì possibile individuare, con esattezza, il settore relativamente al quale va pubblicato il posto vacante.

In questo senso deve fissarsi il principio secondo cui, qualora il Dirigente, sulla base delle esigenze dell’ufficio, intenda coprire il posto semidirettivo resosi vacante, deve, di regola, espletare il concorso interno in tempo utile acché il Consiglio possa tempestivamente procedere alla pubblicazione della vacanza con relativa indicazione del settore in cui questa effettivamente ricade.

Dunque, poiché ai sensi dell’art. 38, comma1, del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria, i posti relativi alle scoperture conseguenti al collocamento a riposo e alla permanenza nel medesimo ufficio per un periodo di otto anni devono essere pubblicati sei mesi prima dell’effettiva vacanza, il concorso interno dovrebbe essere espletato prima di tale termine, con successiva comunicazione al Consiglio del settore resosi effettivamente vacante.

Qualora, invece, la data di vacanza del posto non sia preventivamente conoscibile da parte del dirigente (come nel caso in cui il precedente titolare dell’ufficio semidirettivo venga trasferito o non sia confermato nell’incarico dopo il primo quadriennio), è opportuno che il Consiglio, come peraltro già avviene, notizi di detta evenienza i Presidenti affinché, se intendono coprire il posto, procedano all’immediato espletamento del concorso interno.

In tale eventualità termine congruo per l’espletamento della procedura interna è quello di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione del verificarsi della vacanza.

Laddove, viceversa, il concorso interno sia espletato dal dirigente dopo la pubblicazione del bando da parte del Consiglio o dopo la nomina del magistrato con funzioni semidirettive, per dare concreta attuazione al principio della necessaria destinazione del neonominato Presidente al settore indicato nel bando, la procedura interna dovrà essere endosettoriale o comunque svolta in modo da evitare che, per effetto della mobilità interna generatasi, la vacanza venga poi a determinarsi in un settore diverso da quello indicato nel bando.

Ciò con ciò si vuole significare che, se nel settore indicato nel bando pubblicato dal Consiglio vi siano plurime scoperture, il concorso interno espletato successivamente alla pubblicazione del bando o al conferimento dell’incarico semidirettivo potrà essere aperto anche a

Presidenti di sezione di un diverso settore, con l’unico limite di garantire l’assegnazione del Presidente nominato dal Consiglio al settore per il quale è stato selezionato.

In ragione di quanto sopra dovranno essere apportate le seguenti modifiche all’art. 38 del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria e l’art. 147 della Circolare sulle tabelle 2017/2019 dovrà essere sostituito.

All’art. 38 del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria sono aggiunti i commi 5 e 6:

5. Il Dirigente dell’ufficio, qualora il posto semidirettivo si renda vacante per collocamento a riposo del titolare in conseguenza del raggiunto limite d’età o per la decorrenza del termine di otto anni di permanenza nel medesimo ufficio, di regola, dovrà bandire, per tempo, il concorso interno, in modo da esaurirlo prima delle scadenze indicate al I comma, comunicando al Consiglio, all’esito della procedura concorsuale interna, il settore nel quale ricade il posto resosi effettivamente vacante.

6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 il Dirigente dell’Ufficio dovrà, di regola, procedere al concorso interno, esaurendo la relativa procedura entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di trasferimento o di non conferma del titolare dell’ufficio semidirettivo e dovrà, all’esito, comunicare al Consiglio il settore nel quale ricade il posto resosi effettivamente vacante per effetto della mobilità interna. Il Consiglio procederà alla pubblicazione del posto semidirettivo solo dopo che sia decorso il termine sopra indicato.

L’art. 147 della Circolare sulle tabelle 2017/2019 è così integralmente sostituito:

Assegnazione dei Presidenti di sezione.

“1. Ferme le previsioni del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria, il concorso interno all’ufficio, qualora non abbia preceduto la pubblicazione del posto semidirettivo da parte del Consiglio, deve essere endosettoriale o, comunque, deve essere espletato in modo da garantire la destinazione al settore indicato nel bando del magistrato nominato.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla Sezione II”;

- ritenuta condivisibile e ragionevole la soluzione indicata nel parere;

- rilevato però che in tale parere, nel nuovo comma 6 dell’art. 38 del Testo unico della dirigenza giudiziaria, vengono indicati, tra i casi in cui il dirigente dell’Ufficio dovrà, “di regola”, procedere entro trenta giorni al “concorso interno”, unicamente quelli di trasferimento o di non conferma del magistrato titolare di incarico semidirettivo;

- considerato, viceversa, che vi sono altre situazioni anch’esse idonee, al pari delle due sopra indicate, a determinare un’improvvisa vacanza dell’incarico semidirettivo (es. pensionamento prima del raggiungimento del limite d’età, dimissioni, decesso, rimozione ex art. 11 del D.Lgs. n.

109/2006, dispensa ex art. 3 del regio decreto n. 511/1946) sicché anche per esse deve stabilirsi l’identica previsione di dover “di regola” provvedere allo svolgimento del concorso interno;

- che, a tal fine, appare preferibile, in luogo di un’elencazione casistica, utilizzare una formula di chiusura idonea a ricomprendere tutte le ipotesi di vacanza del posto, per qualsiasi altra causa determinata;

- ritenuto infine opportuno, sulla base di quanto scritto nel parere dell’Ufficio studi e dei princìpi contenuti nella delibera del Consiglio superiore (prot. CSM 24567 del 7 dicembre 2012), rispondere al quesito del presidente della Corte d’appello di … nei termini seguenti: ai fini dell’assegnazione di magistrati a posti semidirettivi per i quali sono stati nominati, va rispettata l’indicazione del settore contenuta nel bando concorsuale, tanto più quando sia stata preceduta dallo svolgimento preventivo di un apposito interpello interno.

Pertanto, il Consiglio

delibera

la riformulazione dell’articolo 147 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019 e l’aggiunta all’art. 38 del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria dei commi 5 e 6 nei seguenti termini:

- aggiungere all’art. 38 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria i seguenti commi 5 e 6.

Comma 5: “Il Dirigente dell’ufficio, qualora il posto semidirettivo si renda vacante per collocamento a riposo del titolare in conseguenza del raggiunto limite d’età o per la decorrenza del termine di otto anni di permanenza nel medesimo ufficio, di regola, dovrà

Comma 5: “Il Dirigente dell’ufficio, qualora il posto semidirettivo si renda vacante per collocamento a riposo del titolare in conseguenza del raggiunto limite d’età o per la decorrenza del termine di otto anni di permanenza nel medesimo ufficio, di regola, dovrà

Nel documento TESTO UNICO (pagine 37-200)

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