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RELAZIONE DELLA COORDINATRICE AVV. SONIA MUREDDU

Nel documento SESSIONE DEL 16 GIUGNO 2022 (pagine 47-53)

L’arbitrato e la mediazione sono due istituti di risoluzione delle controversie che, dal mio punto di vista, erroneamente vengono qualificate in termini di ADR.

L’arbitrato è un istituto giuridico di soluzione giudiziale; invero l’arbitro o il collegio arbitrale emettono lodi, che costituiscono giudizi e sono etero-imposti e non scelti dalle parti. La mediazione invece costituisce in Italia dal 2010 il vero strumento alternativo di risoluzione delle controversie, attraverso il quale le parti condividono un percorso di avvicinamento, nel quale si tende a superare le posizioni in stretto punto di diritto per far perseguire alle parti i loro reali bisogni anche grazie all’intervento pacificatore e di “semplificazione della comunicazione” ad opera del mediatore, professionista di formazione e di creazione nuova.

Quindi, dal punto di vista strutturale, i due istituti non sono assimilabili. Tuttavia laddove ci si trovi in “ambiente” Camera di Commercio i due istituti possono avere una qualche connessione. Infatti le Camere gestiscono un microcosmo in grado di offrire ai propri iscritti, alle imprese e ai professionisti un sistema completo di risoluzione delle controversie che preveda, pur nell’assenza dell’obbligatorietà, i due step, della mediazione prima e dell’arbitrato poi. In che modo? Attraverso l’inserimento, nei contratti tipo, delle clausole multi step. In particolare, considerando che la

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mediazione è obbligatoria per legge in una serie di materie di cui al decreto legislativo 28 del 2010 solo laddove il contenzioso debba trovare soluzione in sede di giustizia ordinaria, non essendo per contro obbligatorio laddove invece le parti scelgano di far decidere la loro controversia da arbitri, allora, le Camere di Commercio potrebbero prevedere per i loro iscritti un “auto vincolo“ contrattuale, che prevede l’esperimento della mediazione prima e dell’arbitrato poi.

Aggiungerei che fino ad oggi la mediazione è stata vista, da alcuni, in termini di mera condizione di procedibilità, obbligatoria per legge, mentre a me piace pensare che sia una possibilità che le parti hanno, e quindi una chances a loro disposizione, attraverso la quale le stesse possono sedere ad uno stesso tavolo, analizzare la situazione, anche valutando aspetti e facendo dichiarazioni e concessioni che non farebbero mai davanti a un giudice, al fine di trovare una soluzione condivisa. Soluzione quindi scelta dalle parti anziché soluzione che dia ragioni e torti, calata dall’alto da un soggetto terzo che, asetticamente, giudica le posizioni esclusivamente in punto di diritto considerando soltanto la verità provata e non i bisogni reali delle persone. Tanto più il professionista della mediazione sarà competente tanto più le parti sapranno guidare a cercare e a trovare le migliori soluzioni possibili per loro. Sonia Mureddu

Ing. Angelo Loggia, ingegnere libero professionista, Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari da ottobre 2013, Consigliere della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Sardegna da novembre 2013, vicepresidente della Federazione Sarda degli Ordini degli Ingegneri, Componente del c.d.a. della Fondazione-Scuola di Formazione OIC, delegato dal Presidente OIC, da novembre 2017, componente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano.

Relazioni sul ruolo del professionista tecnico

(ingegnere, architetto, perito industriale, geometra) nell’arbitrato e nella mediazione

È sempre più frequente la richiesta di professionisti tecnici nell’ambito della Consulenza Giudiziaria.

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Per far fronte a tale richiesta sono nate in seno agli Ordini professionali le commissioni che si occupano di Ingegneria Forense.

I compiti principali dell’ingegneria forense sono quelli di:

• Connettere la Scienza con il Diritto, agevolando la valutazione con principi giurisprudenziali di problematiche studiate ed analizzate con metodi scientifici.

• Far sì che i risultati di studi e indagini scientifiche siano comprensibili e gestibili, nell’ambito dei principi della giurisprudenza, da altri Professionisti che non hanno preparazione tecnica specifica.

Tra i ruoli che possono essere ricoperti dall’ingegnere forense ci sono quelli oggetto del presente ciclo di seminari, quali:

• Arbitro unico

• Presidente del Collegio Arbitrale

• Arbitro

• Mediatore

L’ingegnere forense deve connettere fra loro i seguenti aspetti:

LA DEONTOLOGIA

• La Deontologia si riconduce alle regole etiche che il professionista deve seguire nel suo lavoro.

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• Gli ingegneri, al pari delle altre categorie professionali, sono chiamati al rispetto del Codice Deontologico, pubblicato sul sito dell’Ordine.

• In ambito forense, il rispetto rigoroso del Codice Deontologico è elemento essenziale a garanzia della prestazione professionale.

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LE CONOSCENZE GIURIDICHE

Le conoscenze giuridiche dei principi giurisprudenziali risultano fondamentali per far sì che i risultati degli studi tecnico-scientifici vengano correttamente inquadrati in ambiti molto distanti da quelli tipici dell’ingegnere

ADR – Alternative Dispute Resolution

“Scoraggia la lite. Favorisci l’accordo ogni volta che puoi. Mostra come l’apparente vincitore sia spesso un reale sconfitto… in onorari, spese e perdite di tempo” – Abrham Lincoln.

È sempre più frequente – e auspicabile – il ricorso alle cosiddette ADR, tra le quali possono essere ricomprese:

• la MEDIAZIONE;

• l’ARBITRATO.

IMPORTANZA DELLA NEGOZIAZIONE

La negoziazione si può intendere come momento in cui il rispetto delle leggi e dei contratti cede il passo a questioni che, essendo appunto negoziali, attraversano i confini standard ed approdano ad un porto che è il porto dell’accettazione, della adesione ad un traguardo che non è “ciò che volevo” ma è “ciò su cui ritengo conveniente convergere”.

La convenienza è parte fondamentale della negoziazione.

MEDIAZIONE

Attività svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

La mediazione non prevede l’emissione di alcuna sentenza, lodo, giudizio.

Il mediatore deve possedere una specifica formazione, uno specifico aggi0rnamento (almeno biennale) e i requisiti di “onorabilità”. Deve essere indipendente, imparziale e neutrale.

ARBITRATO Istituto, alternativo al giudizio ordinario:

• Deferimento della decisione ad un soggetto terzo.

• Arbitro o Collegio Arbitrale (tre arbitri di cui uno con funzioni di Presidente).

• Uno degli arbitri può essere un professionista tecnico.

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• In alternativa, l’arbitro o il collegio arbitrale, possono nominare, qualora ve ne sia bisogno, un professionista tecnico (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale) in qualità di CTU.

Arbitrato In Controversie Di Natura «Tecnica»

• Controversie di natura tecnica: riguardanti beni immobili, appalti di lavori edili/stradali/impiantistici, questioni energetiche, ecc., con o senza necessità di procedure estimative

• Arbitro professionista tecnico: fa parte a tutti gli effetti del Collegio Arbitrale

• Contributo del professionista tecnico alla stesura del lodo arbitrale: con un approccio di natura tecnica, utilizzando le conoscenze e competenze tecnico-scientifiche, inserite nel flusso del procedimento arbitrale.

• L’arbitro tecnico deve possedere, oltre alla «scontata» preparazione tecnica, anche conoscenze in materia di arbitrato e delle relative procedure.

• Le conoscenze suddette si acquisiscono solo mediante la frequenza di corsi ad hoc, che permettano al tecnico di portare autonomamente a compimento il proprio lavoro nell’ambito dei procedimenti arbitrali.

• L’arbitro tecnico dovrà saper utilizzare un linguaggio, seppur tecnico, comprensibile per gli altri componenti del Collegio Arbitrale.

Dott Alessandro Balletto, commercialista e revisore contabile, consulente tecnico iscritto all’albo dei ctu del Tribunale di Cagliari, Curatore Fallimentare e Custode Giudiziario, componente e presidente in diversi Collegi Sindacali di società di capitali isolane e della penisola, nonché di istituzioni pubbliche. Già segretario dell’ordine dei commercialisti per le circoscrizioni di Cagliari e Lanusei, attualmente componente del consiglio della camera arbitrale di Cagliari e Oristano.

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IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELL’ARBITRATO

Nel documento SESSIONE DEL 16 GIUGNO 2022 (pagine 47-53)

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