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Entro un anno dall’entrata in vigore dell’ACN 2015, ciascuna organizzazione sindacale deve essere effettiva titolare delle deleghe espresse dagli specialisti ambulatoriali e diretta destinataria delle relative quote associative. Ai fini dell’accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale, per successione a titolo universale, le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.

1. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 il rappresentante legale provvede al deposito presso la Sisac dell’atto costitutivo e dello statuto della propria organizzazione sindacale, da cui risulti la titolarità in proprio delle deleghe di cui al comma 1. Ogni successiva variazione deve essere comunicata alla Sisac entro tre mesi.

2. Alla prima rilevazione utile, decorso il termine di cui al comma 1, ciascuna organizzazione sindacale sarà misurata sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria.

3. I dirigenti sindacali rappresentano esclusivamente un’unica organizzazione sindacale.

Rappresentatività

4. La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite per la ritenuta del contributo sindacale alle singole Aziende e all’Inail dagli specialisti ambulatoriali convenzionati titolari di incarico a tempo indeterminato, determinato e provvisorio. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno.

5. L’Inail provvede alla trattenuta delle quote sindacali, in ottemperanza all’art.

8, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ossequio alle previsioni dell’art. 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente sulla base della delega rilasciata dall’iscritto.

6. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di

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7. iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.

8. Le organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Collettivo Nazionale 2015, purché dotate di un terminale associativo riferito all’ambito contrattuale nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula del presente Accordo.

9. I rappresentanti sindacali devono essere formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti. Il presente Accordo è validamente sottoscritto se stipulato da organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il 50% più uno degli iscritti.

10. La rilevazione delle deleghe sindacali è effettuata annualmente dalla Sisac.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno l’Inail comunica alla Sisac e all’Assessorato regionale alla Sanità la consistenza associativa risultante alla data del 1° gennaio di ogni anno.

11. In tutti i casi in cui occorra applicare il criterio della consistenza associativa si fa riferimento alle deleghe rilevate al 1° gennaio dell’anno precedente.

Per le trattative disciplinate dall’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni la consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all’anno precedente a quello in cui si procede all’avvio delle trattative, indipendentemente dalla durata delle stesse.

12. Sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo esclusivamente le deleghe connesse a trattenuta di importo superiore alla metà del valore medio di settore. La Sisac rende noto annualmente il relativo valore mensile di riferimento.

Tutela sindacale

13. Per lo svolgimento durante l’attività di servizio dell’attività sindacale debitamente comunicata da parte dei rappresentanti nazionali, regionali ed aziendali, a ciascun sindacato maggiormente rappresentativo e firmatario dell’Accordo Collettivo Nazionale 2015 viene riconosciuta la disponibilità di tre ore annue per ogni iscritto rilevato al primo gennaio dell’anno precedente.

14. La segreteria nazionale del sindacato comunica alla Sisac, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, i nominativi dei propri rappresentanti, l’Azienda di appartenenza e le ore assegnate nei limiti di cui al comma precedente. Entro il 31 dicembre, la Sisac trasmette alle Regioni le comunicazioni di competenza. Ogni eventuale variazione in corso d’anno

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deve essere tempestivamente comunicata alla Sisac da parte del sindacato interessato.

15. Non può darsi seguito ad alcuna assegnazione di ore in assenza di riscontro ufficiale della Sisac alla Regione di appartenenza del rappresentante sindacale.

16. Le ore retribuite di cui al comma 12 sono calcolate per gli specialisti ambulatoriali che ne usufruiscono come attività di servizio e hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo nel limite delle ore di incarico settimanale. Le assenze dal servizio per attività sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’interessato alla struttura Inail presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali di produttività.

Partecipazione a comitati e commissioni

17. Agli specialisti ambulatoriali sono corrisposti tutti gli emolumenti e i contributi relativi all’orario di servizio per la partecipazione alle riunioni dei Comitati e delle Commissioni previsti dall’ACN o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali e aziendali, ove l’orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l’orario di servizio.

18. Le attività di cui al comma precedente devono essere debitamente comprovate da attestazioni ufficiali.

19. Le assenze dal servizio per le attività di cui al comma 1 sono comunicate con congruo preavviso dall’interessato alla struttura Inail presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali di produttività.

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ART. 20

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