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La Remunerazione degli Organi Sociali della Banca e della Direzione Generale

SEZIONE I - Politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo

3. La Remunerazione degli Organi Sociali della Banca e della Direzione Generale

Con riferimento agli Organi Sociali della Banca, si specifica che:

a) gli Amministratori sono destinatari di:

� un gettone di presenza stabilito dall’Assemblea e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni (art. 42 statuto sociale), ivi compresa la corresponsione dell’indennità chilometrica per l’eventuale utilizzo dell’autovettura personale sulla base di quanto previsto, tempo per tempo, dal C.C.N.L. Federcasse adottato dalla Banca;

� un gettone di presenza, qualora componenti del Comitato Esecutivo, stabilito dall’Assemblea e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni ivi compresa la corresponsione dell’indennità chilometrica per l’eventuale utilizzo dell’autovettura personale sulla base di quanto previsto, tempo per tempo, dal C.C.N.L. Federcasse adottato dalla Banca;

� un compenso stabilito dall’Assemblea, riservato agli Amministratori Indipendenti, effettivi e supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione con riguardo alle attività previste dalle disposizioni di vigilanza sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, corrispondente ad un gettone di presenza, per le riunioni in cui il ruolo viene esplicato, a cui va aggiunto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per

dall’Assemblea dei Soci per l’espletamento della funzione di “Amministratore“ da intendersi valido per l’intera durata dell’ufficio;

� un compenso fisso determinato dall’Assemblea, riservato agli Amministratori che, nell’espletamento del loro mandato, siano individualmente chiamati, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, a svolgere compiti specifici e permanenti, a cui va aggiunto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento dello specifico compito;

� in nessun caso gli Amministratori sono destinatari di remunerazione a fronte del raggiungimento di indici di redditività o di utili, anche se investiti di particolari cariche;

� una polizza assicurativa "infortuni " e di una polizza assicurativa di "responsabilità civile", fatta eccezione per i danni derivanti dai rischi tipici dell’attività bancaria conseguenti a “dolo” o

“colpa grave”, deliberate entrambe dall’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, stabilisce ai sensi degli artt. 2389 c.c. e 42 dello Statuto, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche contemplate dallo Statuto correlando la remunerazione all’impegno e alle responsabilità assunte.

In tale ambito, le cariche per le quali è prevista una remunerazione è quella del Presidente e del Vice Presidente. Il compenso di cui gli stessi sono destinatari non è correlato ad alcun parametro prefissato, ed è determinato in maniera “forfettaria“ tenendo conto dei compiti e delle correlate responsabilità;

b) i Sindaci sono destinatari di:

� un compenso fisso annuale stabilito dall'Assemblea all’atto del conferimento dell’incarico e per l’intera durata dello stesso omnicomprensivo anche del compenso fisso annuale per l’attribuzione della Funzione di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, fissato dall’Assemblea. Agli stessi compete inoltre il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle loro funzioni (art. 45 statuto sociale), ivi compresa la corresponsione dell’indennità chilometrica per l’eventuale utilizzo dell’autovettura personale sulla base di quanto previsto, tempo per tempo, dal C.C.N.L.

Federcasse adottato dalla Banca;

� una polizza assicurativa "infortuni " e di una polizza assicurativa di "responsabilità civile", fatta eccezione per i danni derivanti dai rischi tipici dell’attività bancaria conseguenti a “dolo” o

“colpa grave”, deliberate entrambe dall’Assemblea;

� non sono destinatari di alcuna componente variabile o collegata ai risultati aziendali.

Con riferimento alla Direzione Generale composta dal Direttore Generale, da un Vice Direttore Generale Vicario e da un Vice Direttore Generale, si specifica che:

1) i componenti della Direzione Generale sono destinatari di:

� un trattamento economico fisso riconosciuto al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale Vicario e al Vice Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione individuato in modo tale da attrarre e mantenere in azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell’impresa, nel rispetto della normativa vigente. Una parte del trattamento economico applicato al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale Vicario e al Vice Direttore Generale è di carattere fisso e invariabile ed una parte è di carattere variabile. In particolare:

a) la parte fissa del trattamento economico si compone delle seguenti voci:

� stipendio;

� eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all’anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;

� altre voci costanti nel tempo, previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali relative ad personam riconosciuti alfine di mantenere all’interno della Banca la professionalità del Direttore Generale, del Vice Direttore Generale Vicario e del Vice Direttore Generale;

� benefits: forme di retribuzione in natura, frutto di pattuizione individuali finalizzati a fidelizzare il Direttore Generale il Vice Direttore Generale Vicario e il Vice Direttore Generale. I benefits, oltre a quelli previsti dal paragrafo 8 del presente documento, comunque comprendono:

- assicurativi, integrativi delle previsioni del CCNL per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane;

- comodato d’uso di cellulare, locazione di un immobile ad uso abitativo, computers portatili ed accessori di questi (stampante, ecc.), buoni pasto;

b) la parte variabile del trattamento economico prevede forme di remunerazione variabile collegate alla perfomance, così come stabilito dal successivo paragrafo 5 del presente documento (“La remunerazione variabile collegata a performance della Banca”), a cui si fa espresso rinvio.

Per gli attuali Vice Direttori Generali sono altresì previsti degli accordi in deroga per la garanzia di stabilità del rapporto di lavoro. In particolare:

- per l’attuale Vice Direttore Generale Vicario sono state confermate tutte le pattuizioni di cui agli accordi in deroga del 1.6.2004, del 3.7.2008 e dell’1.8.2011, e , quindi, tutte le pattuizioni di stabilità del posto di lavoro in essere alla data del 31.12.2018 con la ex Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e Barbarano Romano, fusa per incorporazione nella ex Banca di Viterbo Credito Cooperativo dando vita alla attuale Banca Lazio Nord Credito Cooperativo, con decorrenza giuridica 1.1.2019. Più segnatamente, in virtù dei predetti accordi per l’attuale Vice Direttore Generale Vicario è previsto un accordo in deroga agli artt.52, lettera a) e 53 del CCNL per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 19.2.2002 (e successivi rinnovi e modificazioni), per la garanzia della stabilità del rapporto di lavoro in ogni caso fino alla data di maturazione, in base alla legislazione vigente nel tempo, dei requisiti della pensione di vecchiaia, con la rinuncia da parte della Banca al diritto di recesso. In caso di dimissioni volontarie da parte del Vice Direttore Generale Vicario è dovuto un preavviso o indennità sostitutiva nella misura di 12 mesi;

- per l’attuale Vice Direttore Generale è previsto un accordo in deroga al CCNL per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 19.2.2002 (e successivi rinnovi e modificazioni) attualmente applicato allo stesso Vice Direttore Generale, per la garanzia della stabilità del rapporto di lavoro in ogni caso fino al compimento dell’età prevista dall’ordinamento per la pensione di vecchiaia. In caso di dimissioni volontarie da parte del Direttore da parte dello stesso Direttore è dovuto un preavviso od indennità sostitutiva nella misura di 6 mesi.

4. Personale non legato da rapporto di lavoro subordinato della