Possono partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 e 46 del Codice, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito indicati.
7.1 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Gli operatori economici devono essere in possesso, alla data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta, dei seguenti requisiti:
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▪ Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
▪ insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n.
165 s.m.i.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012.
7.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
Possono partecipare alla presente procedura, a pena di esclusione, gli operatori economici che siano in possesso dei requisiti speciali previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPASS in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
7.3 REQUISITI RELATIVI AI LAVORI
Ai fini dell’esecuzione dei lavori, gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
Requisiti di idoneità professionale:
▪ Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per la categoria oggetto dell’appalto coerente con l’attività oggetto di affidamento (CPV: 45252000-8 – “Lavori di costruzione di impianti di trattamento delle acque fognarie, impianti di depurazione e impianti di incenerimento di rifiuti”).
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti
Requisiti di capacità tecnica
▪ Possesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 60 del DPR 207/2010, di attestazione SOA in corso validità per la categoria OG22 classifica IV o superiore e per la categoria OG6 classifica I o superiore.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce copia del documento attestante la qualificazione, allegato dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta.
7.4 REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE
Il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti relativi alla progettazione di seguito indicati:
Requisiti di idoneità professionale
▪ Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico;
▪ (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività di progettazione coerente con quella oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
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comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
▪ Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare per un importo non inferiore a € 76.132,52;
▪ copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 500.000,00.
La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria è fornita mediante l’esibizione:
▪ della relativa polizza in corso di validità, in copia conforme;
▪ per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
▪ per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
▪ dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
▪ Servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:
Categoria
a servizio delle costruzioni III/a €
1.534.055,42 € 2.301.083,13 D.04 Acquedotti e fognature VIII € 182.059,40 € 273.089,10
La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita mediante:
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▪ certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
▪ contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
▪ attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
▪ contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
Nel caso in cui l’operatore economico in possesso dell’attestazione SOA di esecuzione lavori intenda partecipare direttamente per la prestazione dei servizi di progettazione, dovrà essere in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione e dovrà attestare che i requisiti richiesti siano posseduti dal proprio staff di progettazione costituito ai sensi dell’art. 79 comma 7 del DPR 207/2020.
L’operatore economico in possesso di attestazione SOA di sola esecuzione lavori dovrà indicare in sede di offerta il/i professionista/i esterni icaricati della progettazione oppure partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D.lgs 50/2016, i quali necessariamente rivestono, in quest’ultimo caso, il ruolo di mandante. Nel caso di pluralità di professioisti, questi ultimi si dovranno presentare nelle forme di cui all’art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d),e) e f) del D.lgs 50/2016.
Il progettista dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui sopra mediante la “Dichiarazione sostitutiva” (All. F).
7.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice devono essere posseduti da:
▪ ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
▪ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura relativa all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, deve essere posseduto da:
▪ ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
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▪ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità economica e finanziaria relativo all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, deve essere soddisfatto da:
▪ raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.
Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito di capacità tecnica e professionale relativo all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, deve essere posseduto da:
▪ nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
7.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono essere posseduti da:
▪ ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
▪ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di idoneità relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artiginato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate inicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale relativi all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, devono essere posseduti:
▪ per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
▪ per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett, c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri reuisiti, anche queli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento qualle delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati complessivamente in capo al consorzio.
7.7 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avviene, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell’art. 9 comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito con L. n.
15/2014.
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Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi - Avcpass – accesso riservato all’operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 del Codice la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall’allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80.
Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell’aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.
La Stazione Appaltante procederà all’esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.