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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Nel documento NORME DI PARTECIPAZIONE (pagine 2-5)

I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione tecnica previsti

dal bando di gara e dei seguenti requisiti generali di ammissione:

(01) essere regolarmente costituito e iscritto nei registri professionali in relazione alla natura del soggetto concorrente;

(02) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; per le imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza;

(03) non essere in stato di sospensione o cessazione dell’attività;

(04) non essere in stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale;

(05) non essere sottoposto alle sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: la disposizione si applica agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica;

(06) non essere nelle condizioni ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dal combinato disposto dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e dell’articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

il divieto opera di diritto nei casi in cui sia stata applicata con provvedimento definitivo o cautelare una misura di prevenzione ovvero in caso di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; i provvedimenti dell'autorità giudiziaria possono essere estesi alla persona in quanto convivente con il soggetto sottoposto a misura di prevenzione; quando trattasi di società, il divieto opera nei confronti della società stessa;

il divieto opera anche nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi; in tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni;

se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il requisito si riferisce al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e a quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica

amministrazione;

per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, il requisito si riferisce a chi ne ha la rappresentanza, e agli imprenditori o società consorziate;

se trattasi di società in nome collettivo, il requisito si riferisce a tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; se trattasi delle società di cui all'articolo 2508 del codice civile, il requisito si riferisce a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

in ogni caso il requisito si riferisce anche al direttore tecnico;

(07) essere in regola con l'osservanza degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previsti dalla normativa vigente in materia contributiva, previdenziale ed assistenziale, dello stato italiano e dello stato di appartenenza;

(08) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68: il requisito si applica ai soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite in Italia, ex articolo 2508 del codice civile);

(09) non avvalersi dei piani individuali di emersione, come previsto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, così come modificata dal decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con la legge 23 aprile 2002, n. 73, e dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266: il requisito si applica ai soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite in Italia, ex articolo 2508 del codice civile);

(10) non avere commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza previste dalla legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza;

(11) aver adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alla nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, alla nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, allo svolgimento dell’attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, allo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori, alla nomina dell’addetto alla prevenzione antincendio, come specificato dal D.M. 10 marzo 1998;

(12) non avere commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza;

(13) non avere subito condanne penali, con sentenza passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che possa incidere sulla moralità professionale; si deve fare riferimento a tutti i tipi di condanna e provvedimento esistenti nel casellario giudiziale anche se non risultanti dai relativi certificati; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

(14) non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede ovvero non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

(15) non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.

Nel documento NORME DI PARTECIPAZIONE (pagine 2-5)

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