• Non ci sono risultati.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Nel documento CODICE CIG: F7 (pagine 11-14)

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. a) e 3 del Codice):

iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale.

All’impresa di altro Stato Membro, non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato Membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Per la comprova dei requisiti, la SUA acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte del concorrente all’interno del DGUE (cfr.

successivo paragrafo 16.2.), degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ogni operatore economico concorrente deve, a pena di esclusione, essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II del Codice):

 aver eseguito, con buon esito, nell’ultimo triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, almeno n. 30 (trenta) servizi analoghi a quello oggetto della presente gara, con indicazione: (i) dell’oggetto della pubblicazione; (ii) del periodo di esecuzione; (iii) del committente; (iv) del referente (nome, telefono, e-mail); (v) dell’operatore economico esecutore (da specificare in caso si partecipi al presente appalto in forma plurisoggettiva).

Si precisa che per “servizio analogo” si intende la pubblicazione su 1 quotidiano (nazionale o locale) di 1 avviso di bando o di 1 avviso di esito relativo a gare ad evidenza pubblica, disposta a favore di stazioni appaltanti soggette al D.Lgs. 50/2016.

La comprova del requisito sarà fornita mediante richiesta da parte della Provincia, indirizzata alle stazioni appaltanti indicate dal concorrente, del certificato di regolare esecuzione, con l’indicazione del periodo di esecuzione delle pubblicazioni.

8.3 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ogni operatore economico concorrente deve, a pena di esclusione, essere in possesso del seguente requisito di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice):

 avere realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di presentazione dell’offerta, un fatturato annuo medio di importo non inferiore a € 80.000,00 (oltre IVA).

Si precisa che per i concorrenti che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività effettivamente prestata.

La comprova del predetto requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’Allegato XVII, Parte I del Codice.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale (N.B. in considerazione della presenza di una sola prestazione principale, non è ammessa la partecipazione in raggruppamento verticale):

a. i requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai precedenti punti 7. e 8.1. devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

b. il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 8.2. deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo (orizzontale), dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso, con la precisazione che ciascuna componente dell’RTI deve possedere una parte di tale requisito nella misura di almeno il 20% del requisito richiesto;

c. Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 8.3. deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo (orizzontale), dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso, con la precisazione che ciascuna componente dell’RTI deve possedere una parte di tale requisito nella misura di almeno il 20% del requisito richiesto.

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati

• i requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai paragrafi 7 e 8.1. devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;

• i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui ai paragrafi 8.2. e 8.3. devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo. La sussistenza, in capo ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dei requisiti è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

Nel documento CODICE CIG: F7 (pagine 11-14)

Documenti correlati