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Il requisito patrimoniale minimo

POLIZZE RAMO

APPENDICE B: GLI ATTIVI A COPERTURA E IL MARGINE DI SOLVIBILITA’.

2) Il requisito patrimoniale minimo

L’articolo 47 bis determina che l’impresa deve detenere fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire il requisito patrimoniale minimo. La determinazione dei fondi propri di base non varia rispetto a quella precedentemente individuata per il requisito patrimoniale richiesto. Stando alle indicazioni dell’articolo successivo esso deve essere calcolato in modo chiaro e semplici, al fine di poter essere revisionato e il livello minimo di fondi utilizzati deve essere tale da non esporre i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli altri soggetti avanti diritto ad un livello di rischio inaccettabile2.

La funzione utilizzata per calcolare il requisito patrimoniale minimo è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell’impresa con un livello di confidenza dell’ottantacinque per cento (85 %) su un periodo di un anno. Si introduce tuttavia un ammonatre che funge da minimo assoluto che, in relazione all’introduzione della polizza parametrica, ammonta a 2.500.000 euro. La funzione si compone del seguente insieme di variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell’impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione. Nonostante le precedenti istruzioni il requisito non può scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) né superare il quarantacinque per cento (45%) del requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa.

Il calcolo deve avvenire con frequenza trimestrale.

Dal processo appena descritto si può dedurre come il presente requisito debba essere contenuto nel precedente: esso risulta dunque essere di ammontare inferiore. Ciò

82 avveniva anche tra il margine di solvibilità e la quota di garanzia; si ricorda tuttavia che tra questi due ultimi elementi sussisteva un rapporto fisso pari ad un terzo mentre tra i due requisiti patrimoniali previsti da Solvency II il rapporto può oscillare tra il 25% e il 45%. Anche in questo contesto si delinea un limite inferiore, che risulta però essere maggiore rispetto a quanto determinato nella sezione C).

Si sottolineano infine le due differenze fondamentali:

1) La composizione dei fondi propri; 2) L’utilizzo del metodo value at risk.

In particolare si deve considerare come il VAR abbia la caratteristica di individuare il rischio inatteso ed abbia dunque la capacità di riflettere al meglio la funzione dei requisiti patrimoniali: essi devono infatti assorbire le perdite inattese, non quelle attese che già rientrano nelle stime dell’impresa di assicurazione. Un’altra caratteristica fondamentale posseduta da tale metodo di calcolo è quella di rapportare, in modo diretto, il rischio al suo equivalente costo in termini di capitale. Si consideri che i fondi propri messi a disposizione del margine patrimoniale dovranno essere remunerati: anche questo costo deve essere correttamente individuato e considerato dall’impresa di assicurazione al fine di poter effettuare valutazioni e pianificazioni aziendali-strategiche.

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CONCLUSIONE:

Il percorso proposto ha permesso di elaborare una definizione attendibile di polizza parametrica che ha consentito di affermare che essa è un prodotto assicurativo distinto dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione e dai prodotti derivati. A tal proposito si è evidenziato come il fine della polizza parametrica sia indiscutibilmente previdenziale e che il suo funzionamento, nonostante preveda l’utilizzo di un parametro, non è assimilabile all’ambito finanziario. Pertanto sono stati possibili i confronti di compatibilità che erano stati presentati durante la fase iniziale come obiettivo del presente elaborato. Il confronto con la normativa codicistica ha escluso punti di inconciliabilità con la polizza parametrica. Si ricorda, infatti, che nonostante si sia avvertita l’esigenza pratica di affrontare la tematica della selezione avversa di pagamento del premio alla quale il prodotto è esposto per sua natura, cercando di superare i limiti introdotti dall’articolo 1901 del c.c., la polizza non può essere intesa come incompatibile con le norme del codice civile. L’esigenza appena descritta non riguarda infatti un elemento costitutivo necessario della stessa, quanto piuttosto la fase operativa ad essa dedicata. Qualora la prassi non determinasse un metodo per il superamento di tale limite, la polizza parametrica potrebbe comunque essere introdotta nel mercato, pur risentendo del fenomeno della selezione avversa. Il successivo confronto con le norme presenti nel codice delle assicurazioni private sposta prevalentemente l’attenzione sulla necessità di circoscrivere al meglio il legame tra gli eventi metereologici considerati e quelli che ne possono essere la causa, in modo tale da poter determinare in modo chiaro quale frazione delle riserve tecniche sia esposta alla necessità di essere opportunamente integrata. Anche l’analisi della Direttiva Solvency II non è destinato ad intaccare la peculiare natura del prodotto in quanto, qualora la quantificazione del rischio a monte sia corretta e prudente, le condizioni di accesso e di esercizio richieste saranno opportunamente rispettate. E’ dunque possibile affermare che il prodotto parametrico è pienamente assimilabile dall’ordinamento italiano nonostante alcune fasi funzionali dello stesso possano richiedere delle attenzioni puntuali da parte del soggetto che intende proporle al mercato. Si fa qui riferimento alle comunicazioni che devono essere garantite al soggetto assicurato al fine di instaurare con lo stesso un rapporto trasparente in merito alle peculiarità della polizza; alla necessità di richiedere che le informazioni utilizzate per determinare la soglia abbiano uno standard qualitativamente elevato; all’importanza assunta dalla fase di monitoraggio che deve potersi svolgere in modo fluido ed efficiente e non può essere alterata in modo alcuno, in qualità di momento essenziale per il funzionamento della polizza.

84 Nonostante le caratteristiche della polizza parametrica, che la differenziano dalle polizze al momento dedicate all’assicurazione contro gli agenti atmosferici, e l’ignota dimensione del suo mercato di riferimento, poiché nato da poco, in una prospettiva giuridica essa è considerabile come compatibile con l’ordinamento italiano e, conseguentemente, proponibile al mercato.

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