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Responsabilità politica

Nel documento La responsabilità civile del magistrato (pagine 88-93)

CAPITOLO III: LE ALTRE FORME DI RESPONSABILITÀ DEL MAGISTRATO

1. Responsabilità politica

Secondo l’opinione della prevalente dottrina136 parlare di una responsabilità stricto

sensu politica dei magistrati costituirebbe una contraddizione in termini, essendo tale forma di responsabilità intimamente collegata al concetto di dipendenza.

Connotati fondamentali della funzione giudiziaria e degli stessi organi giurisdizionali sono, al contrario, la terzietà e l’indipendenza.

Il primo, non codificato, si desume dalla stessa nozione di giurisdizione, al punto che le pronunce della Corte Costituzionale in ordine alla verifica sulla natura giurisdizionale o meno di un organo hanno sempre individuato nella terzietà dell’organo stesso il principale elemento sul quale fondare la sussistenza di tale natura.

Il secondo connotato, invece, è desumibile direttamente dalla Carta costituzionale che, all’art. 104, stabilisce che la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e, all’art. 101 secondo comma, che i magistrati sono soggetti soltanto alla legge.

La responsabilità politica vera e propria è dunque concetto riferibile ai soli organi “politici”, ovvero organi che devono rispondere sul piano politico del proprio operato, in primo luogo agli elettori.

La Costituzione sul punto afferma invece che la magistratura, essendo un ordine connotato da autonomia, terzietà e indipendenza nell’esercizio della funzione giurisdizionale, non può rispondere delle proprie azioni a poteri estranei.

Dunque al fine di individuare una sorta di responsabilità lato sensu politica dei magistrati occorre guardare, in primo luogo, alle similitudini intercorrenti tra le

136 VOLPE, Diritti, doveri e responsabilità dei magistrati, in Ordinamento giudiziario, a cura di PIZZORUSSO, Bologna, 1974; CAFERRA, op. cit.

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dinamiche conflittuali interne dell’ANM e quelle dei partiti politici, con la ovvia precisazione che in riferimento alla attività dei rappresentanti dell’ANM il concetto (di responsabilità “politica”) non può che avere accezione ampia ed essere riferibile alla logica stessa della rappresentazione, più che della rappresentanza, delle idee del gruppo di appartenenza in seno all’organismo.

Tali dinamiche, infatti, sono riprodotte all’interno del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo di autogoverno, di cui l’ANM, tramite i propri eletti, costituisce la parte dominante.

L’Associazione nazionale magistrati è un organo rappresentativo, privo di carattere politico, nato a Milano nel 1909 come “Associazione generale dei magistrati”, sciolto dal regime fascista e rifondato nel 1944 a Roma con il nome attuale di ANM.137 All’Associazione nazionale magistrati sono iscritti 8358 magistrati sul totale di 9162 magistrati italiani in servizio, dato che rende evidente l’impatto di tale organismo sul mondo della magistratura.

Tra gli scopi dell’ANM rientrano “il dare opera affinché il carattere, le funzioni e le prerogative del potere giudiziario, rispetto agli altri poteri dello Stato, siano definiti e garantiti secondo le norme costituzionali; propugnare l’attuazione di un Ordinamento Giudiziario che realizzi l’organizzazione autonoma della magistratura in conformità delle esigenze dello Stato di diritto in un regime democratico; tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati, il prestigio ed il rispetto della funzione giudiziaria; promuovere il rispetto del principio di parità di genere tra i magistrati in tutte le sedi associative ed in particolare assicurare la presenza equilibrata di donne ed uomini negli organismi dirigenti centrali, distrettuali e sottosezionali dell’Associazione, nonché in tutte le articolazioni del lavoro associativo e nei casi in cui l’Associazione sia chiamata a designazioni di suoi rappresentanti; promuovere iniziative di carattere culturale, assistenziale e previdenziale; dare il contributo della scienza ed esperienza della magistratura nella elaborazione delle riforme legislative, con particolare riguardo all’Ordinamento Giudiziario; curare la pubblicazione di un periodico.138”

137 Per i cenni storici sull’ANM vedi ZAGREBELSKY, La magistratura ordinaria dalla Costituzione

a oggi, in Storia d'Italia - I corpi e la legge, Torino, 1998; vedi anche

http://www.associazionemagistrati.it/storia

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Se è vero che lo stesso art. 2 dello Statuto afferma che l’Associazione non ha carattere politico, è vero anche che taluni degli scopi enunciati hanno, invece, un chiaro carattere politico.

Per quanto riguarda la composizione, sono organi centrali dell’ANM: l’Assemblea, il Comitato direttivo centrale, la Giunta esecutiva centrale, il Presidente, il Segretario generale.

Il Comitato direttivo centrale elegge al suo interno la Giunta esecutiva centrale composta da nove membri, tra i quali Presidente, Vice presidente, Segretario generale, Vice segretario generale, Direttore della rivista “La Magistratura”.

In tutte le città sede di Corte d’Appello ed in Cassazione sono costituite sezioni distrettuali della ANM e in quasi tutti i tribunali è costituita una sottosezione.

All’interno della ANM esistono quattro gruppi o correnti: “Magistratura democratica” e “Movimento per la giustizia” - riunite in “Area”-, “Unità per la Costituzione (Unicost)” e “Magistratura indipendente”.

Nel 2015 la scissione interna a Magistratura indipendente ha dato luogo alla formazione di un’altra corrente denominata “Autonomia e indipendenza”.

Ed è la stessa configurazione delle correnti come libere aggregazioni di magistrati che condividono le stesse idee e la stessa ideologia che porta ad ipotizzare una similitudine tra le stesse e i partiti politici.

Proprio i punti in comune tra le correnti dell’ANM e i partiti politici spinge taluno a parlare di responsabilità politica della magistratura, con un parallelismo tra CSM e sistema politico parlamentare, per cui “il CSM sta alle correnti associative come il Parlamento della Prima Repubblica stava ai partiti. Le decisioni dei suoi membri sono il riflesso comandato dei vertici delle relative segreterie”.139

Di talchè, anche nell’ANM possono riproporsi le dinamiche proprie della politica, con la possibile ricerca di negoziati e compromessi al fine del conferimento di posti direttivi o semidirettivi e accordi per gli incarichi attribuiti dal Consiglio superiore. E, come detto, soprattutto in relazione ai rapporti tra l’ANM e le sue correnti e il CSM si può in qualche modo parlare di responsabilità politica della magistratura. Ma come di seguito si vedrà il ruolo “politico” del CSM ha tutt’altra valenza e valore attuando il logico e doveroso confronto e contraddittorio con gli altri poteri dello

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Stato al fine di indirizzo e, anche, controllo dell’andamento generale del servizio giustizia.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, qualificato come “potere dello Stato”, indipendentemente dagli organi giurisdizionali, è un organo costituzionalmente rilevante e concorre, da una parte, ad assicurare all’ordine giudiziario autonomia e indipendenza nei confronti del potere esecutivo e degli altri poteri dello Stato e dall’altra a realizzare l’autonomia funzionale e organizzatoria della magistratura prevista dagli artt. 101 e 104 della Costituzione.

La disciplina del CSM è contenuta, a livello sub-costituzionale, nella legge 24 marzo 1958, n. 195, più volte modificata, da ultimo con la legge 28 marzo 2002, n. 44. Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica, che vi partecipa di diritto ed è composto da 27 membri, di cui 3 di diritto e 24 elettivi.

I 3 membri di diritto sono, oltre al Presidente della Repubblica, il Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale presso la Cassazione. Tra i membri elettivi, 16 sono eletti dai magistrati nell’ambito degli appartenenti alla loro categoria (membri togati) e 8 sono eletti dal Parlamento riunito in seduta comune tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (membri laici). Il vice presidente deve essere scelto fra i membri eletti dal Parlamento.

La Costituzione non stabilisce direttamente quanti devono essere i componenti del CSM, ma si limita a stabilirne la composizione percentuale.

Come è chiaro, essendo la maggioranza dei componenti del CSM composta da membri eletti dai magistrati tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura, il ruolo svolto dall’ANM è di grande rilevanza ed incidenza.

Allo scopo di garantire il pieno autogoverno della magistratura il CSM dispone di importanti attribuzioni esclusive in materie fondamentali.

Innanzitutto ha competenza in tema di assegnazioni, mutamenti di sede e di funzioni ai magistrati; di promozioni, trasferimenti e provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati stessi, nonché di ogni altro provvedimento relativo allo stato giuridico degli stessi; si occupa delle designazioni per la nomina a magistrati di Cassazione di professori o avvocati forniti di meriti insigni; nomina e revoca i magistrati onorari;

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rende pareri al Ministro della giustizia sui disegni di legge riguardanti l’ordinamento giudiziario e l’amministrazione della giustizia e proposte sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e dei servizi relativi alla giustizia.

Ed è anche sull’ultima di tali attribuzioni che si fonda la questione in ordine al ruolo latamente politico che il CSM avrebbe assunto.

Ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 195 del 1958, infatti, il CSM, nel dare “pareri sui disegni di legge concernenti l’ordinamento giudiziario, l’amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle suddette materie”, interagisce con l’azione legislativa di Parlamento e Governo, atteggiandosi a vero e proprio soggetto politico, anche in ragione del dibattito interno tra i vari gruppi consiliari facenti capo alle correnti dell’ANM.140

In conclusione, se non si può affermare la sussistenza di una vera e propria responsabilità politica dei magistrati, un ruolo in senso lato politico è certamente svolto dall’ANM e dalle sue correnti in forza della posizione di primazia che svolge in seno al CSM, organo di autogoverno e “parlamentino” dei magistrati.

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Nel documento La responsabilità civile del magistrato (pagine 88-93)