• Non ci sono risultati.

La ricezione della dicotomia obbligazione “di mezzi/di risultato” nei principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali.

LA PROVA DELL'INADEMPIMENTO

LA DISCUSSA VALENZA DOGMATICA DELLA DISTINZIONE

6. La ricezione della dicotomia obbligazione “di mezzi/di risultato” nei principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali.

Nella situazione di incertezza, che caratterizza nel nostro ordinamento il tema delle obbligazione di mezzi-obbligazioni di risultato, il recepimento della dicotomia sul piano internazionale conferisce alla stessa una rinnovata centralità330.

I principi UNIDROIT contengono un esplicito riferimento alla distinzione, alla quale dedicano due articoli, l'art. 5.4 e l'art. 5.5 (oggi 5.1.4 e 5.1.5).

La prima disposizione distingue l'obbligazione di risultato da quella di mezzi in base al fatto che solo nella prima (duty to achieve a specific result) la parte si obbliga a raggiungere un determinato risultato, mentre nella seconda (duty of best

efforts) la stessa si impegna ad adottare tutte le misure che una persona

ragionevole (<<reasonable person>>) adotterebbe in quelle circostanze per conseguire lo scopo programmato331.

Nel commento ufficiale che si affianca alla citata disposizione la distinzione è fondata sul diverso grado di diligenza richiesto, che sarebbe più elevato nel primo caso e più contenuto nel secondo.

A ben vedere, il discrimine tra le due tipologie di obbligazioni non sembra risiedere tanto o, comunque, non solo nell'intensità dello sforzo dovuto, quanto nell'ampiezza del vincolo332.

In effetti, dedurre in obbligazione uno specifico risultato fa sì che il rischio della sua mancata realizzazione ricada sul debitore, il quale risulterà inadempiente, salvo che fornisca la prova della forza maggiore.

La seconda disposizione citata (art. 5.1.5) fornisce dei criteri all'interprete per 330 Cfr. D'AMICO, La responsabilità ex recepto e la distinzione tra obbligazioni “di mezzi” e “di

risultato”. Contributo alla teoria della responsabilità contrattuale, cit., pp. 158 ss. 331 ARTICOLO 5.1.4 dei Principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali:

(Obbligazioni di risultato. Obbligazioni di mezzi)

(1) Quando l’obbligazione di una parte comporti il dovere di raggiungere uno specifico risultato, quella parte è tenuta a raggiungere quel risultato.

(2) Quando l’obbligazione di una parte comporti il dovere di adoperarsi con diligenza nell’esecuzione della prestazione, quella parte è tenuta a compiere gli sforzi che una persona ragionevole della stessa qualità compirebbe nelle medesime circostanze.

332 D'AMICO, La responsabilità ex recepto e la distinzione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato”. Contributo alla teoria della responsabilità contrattuale, cit., p. 162.

stabilire il tipo di obbligazione cui le parti abbiano inteso dar vita333.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo, l'articolo in esame fa riferimento alla volontà delle parti, al prezzo convenuto, al grado di rischio inerente alla prestazione, alla influenza del creditore sull'adempimento dell'obbligazione.

È evidente che l'interprete risulta fortemente agevolato nel caso in cui la volontà delle parti sia stata esplicita nell'inserire nell'oggetto dell'obbligazione un risultato specifico334.

Diversamente, quando l'ampiezza del vincolo non sia stata oggetto di specifico accordo, occorrerà avere riguardo ad altri elementi, tra i quali il grado di rischio connesso al raggiungimento dell'obiettivo fissato.

Quello dell'aleatorietà del risultato rappresenta, peraltro, il criterio principe per determinare il tipo di obbligazione, nelle elaborazioni dottrinali che hanno approfondito la materia.

Altro parametro utile ai fini indicati è quello del prezzo e di altre clausole contrattuali.

In effetti, un prezzo particolarmente alto o subordinato alla riuscita dell'operazione, nonché la previsione di una penale per il caso di esito infruttuoso della stessa, possono essere indici sintomatici della volontà delle parti di comprendere nel programma negoziale un risultato, che, normalmente, in quelle circostanze, resterebbe fuori del rapporto obbligatorio335.

333 ARTICOLO 5.1.5

(Determinazione del tipo di obbligazione)

Nel determinare quando l’obbligazione di una parte sia un’obbligazione di mezzi o un’obbligazione di risultato, bisogna avere riguardo, tra l’altro, a:

(a) il modo in cui l’obbligazione è espressa nel contratto; (b) il prezzo fissato nel contratto ed altre clausole del contratto;

(c) il grado di rischio che di norma è connesso al raggiungimento del risultato atteso; (d) la capacità dell’altra parte di influire sull’adempimento dell’obbligazione.

334 Un esempio può essere rinvenuto nel caso riportato nello stesso commento all'art. 5.1.4, in cui <<A, un rivenditore, promette di raggiungere entro l'anno la quota di 15.000 vendite nella zona oggetto del contratto. Se allo scadere del termine A ha venduto solo 13.000 articoli, ha chiaramente mancato di adempiere la sua obbligazione [...]>>

335 Commento all'art. 5.1.5.

Scettico sull'utilità ai fini interpretativi indicati del criterio relativo alla presenza di una penale o di una clausola, che ancori il pagamento del corrispettivo al raggiungimento del risultato, D'AMICO, La responsabilità ex recepto e la distinzione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato”. Contributo alla teoria della responsabilità contrattuale, cit., p. 200, nota 108.

Infine, l'art. 5.1.5 fa riferimento alla capacità del creditore di influire sull'adempimento. Tale circostanza condurrà, tendenzialmente, a configurare l'obbligazione come obbligazione di mezzi336.

L'accoglimento della bipartizione “mezzi-risultato” nei Principi Unidroit testimonia la vocazione internazionale e la rilevanza pratica della stessa.

Sembra, infatti, confermata l'utilità della divisio nella ricostruzione del contenuto del rapporto obbligatorio, e, quindi, quella sua valenza descrittiva, a cui si è fatto cenno nelle pagine precedenti.

Tale considerazione risulta rafforzata se si pone mente alla diffusione che la suddetta distinzione ha avuto nella prassi arbitrale. Infatti, il carattere non vincolante dei principi Unidroit, fa sì che gli stessi derivino la propria autorità dal grado di <<persuasività delle regole proposte>>337.

6.1 (...segue) … e nei Principi di diritto europeo dei contratti.

I principi di diritto europeo dei contratti non contengono un espresso accoglimento della distinzione obbligazione di mezzi-obbligazioni di risultato.

Tuttavia, nell'art. 6.102, disposizione relativa alla possibilità di ricavare clausole contrattuali implicite dall'intenzione delle parti, dall'applicazione dei principi di buona fede e correttezza, dallo scopo del contratto, si trova un riferimento alla partizione in parola e ai criteri interpretativi, indicati nei richiamati principi Unidroit.

Un Autore intravede una allusione alla distinzione già nel riferimento al <<purpose of the contract>>, contenuto nel testo originale in inglese dell'art. 336 Nel commento all'art. 5.1.5 è riportato il seguente esempio: <<A è in grado di fornire a B la necessaria assistenza tecnica per applicare un processo chimico recentemente scoperto, ed è d’accordo che B gli invierà alcuni dei suoi ingegneri per seguire dei seminari di formazione organizzati da A. A non può garantire che B riuscirà ad impadronirsi del nuovo procedimento, anche sotto l’aspetto tecnico, in quanto il raggiungimento di questo risultato in parte dipende dall’effettivo invio da parte di B dei suoi ingegneri ai seminari, dalla competenza di questi ingegneri e dalla loro diligenza nella partecipazione ai seminari>>.

337 CARBONE, Diligenza e risultato nella teoria dell'obbligazione,cit., pp. 28 e ss., il quale sottolinea ruolo significativo rivestito dalla distinzione, come recepita dai principi UNIDROIT, nei rapporti transfrontalieri. Per corroborare la propria affermazione l'A. richiama alcuni arbitrati, decisi sulla base dei citati principi Unidroit, nei quali, in base alla appartenenza all'una o all'altra tipologia di obbligazioni (mezzi-risultato), l'arbitro ha affermato o escluso l'inadempimento.

6.102. Lo stesso nota, infatti, come proprio l'atteggiarsi dello scopo, ora interno, ora esterno al programma obbligatorio, segni la linea di confine tra i due tipi di obbligazione338.

Nondimeno, il richiamo espresso alla distinzione si riscontra solo nel Commento che accompagna la disposizione citata, dove, peraltro, è contenuta un'altra interessante puntualizzazione.

Segnatamente, si constata come alla bipartizione non siano ascrivibili rigidamente interi tipi contrattuali, potendo nello stesso contratto coesistere obbligazioni di entrambi i tipi339.

Tale notazione rappresenta un'importante presa di coscienza della inadeguatezza di una teoria che pretenda di applicare la classificazione in modo astratto e rigido, per tipi contrattuali.

Anche questa posizione sembra confermare le riflessioni svolte nei paragrafi precedenti, in merito alla fluidità del confine tra le categorie e soprattutto alla possibile compresenza all'interno di uno stesso rapporto contrattuale di obbligazioni di mezzi e di risultato.

338 CARBONE, ult. op. cit., p. 33.

CAPITOLO IV

PROFILI OPERATIVI DELL’ONERE DELLA PROVA NELLA