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giorni dalla richiesta il concessionario autostradale dovrà pubblicare una manifestazione d’interesse volta a selezionare l’operatore

Nel documento LEGGE DI BILANCIO 2021 (pagine 123-174)

ad elevate emissioni di Co2)

Entro 30 giorni dalla richiesta il concessionario autostradale dovrà pubblicare una manifestazione d’interesse volta a selezionare l’operatore

per l’installazione dei punti di ricarica sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali e dei modelli contrattuali proposti.

Andrebbe chiarito quale soggetto e sulla base di quali parametri sia tenuto a verificare se il concessionario autostradale si sia o meno dotato di un adeguato numero di punti di ricarica.

COMMI 698-699

Commi 698-699

(Credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike)

698. Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, alle microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma, anche con riguardo all'ammontare del credito d'imposta spettante. Al fine di incentivare l'uso di cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.

». cargo bike e cargo bike a pedalata assistita da parte delle microimprese e delle piccole imprese di trasporto merci urbano.

In particolare i citati commi attribuiscono un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 698).

COMMI 698-699

Le risorse relative a questo intervento sono appostate sul capitolo 8419 (Tabella 9, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) in termini di “somma da accreditare alla contabilità speciale1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti dalle microimprese e piccole imprese per le spese sostenute per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita”.

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta sono demandati a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'efficacia delle disposizioni in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comma 699).

È inoltre introdotta una modifica al Codice della strada finalizzata ad incentivare l'uso delle cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano.

In particolare viene modificato l'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prevedendo che i velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.

L’articolo 50 del Codice della strada prevede che i velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

COMMA 700

Comma 700

(Eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020)

700. Al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed

e), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, per l'anno 2021, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al secondo periodo si provvede con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 700 autorizza, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020 per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata.

Il comma in esame, al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale (ai sensi dell’art. 24 del Codice della protezione civile di cui al D.Lgs. 1/2018), autorizza una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2021, per provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata (interventi indicati alle lettere d) ed e) dell’art. 25, comma 2, del citato Codice).

Per la finalità indicata, si prevede l’istituzione, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, da ripartire con ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

COMMI 701-704

Commi 701-704

(Assunzioni di personale in materia di dissesto idrogeologico)

701. Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

702. Per le finalità di cui al comma 701, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'importo di cui al comma 704. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

703. Per l'individuazione del personale di cui al comma 701, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che è automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

704. Per l'attuazione dei commi da 701 a 703 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021.

Le disposizioni di cui ai commi da 701 a 704, al fine dell’accelerazione e dell’attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico, ivi inclusi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell’ambito del Piano Nazionale per la ricostruzione e la resilienza, sono volte a consentire il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse

COMMI 701-704

altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021. Il comma 704 reca, per l'attuazione dei commi da 701 a 703, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2021.

Nel dettaglio, con i commi da 701 a 704, si prevede che al fine dell’accelerazione e dell’attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico, ivi inclusi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, è consentito il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e con durata non superiore al 31 dicembre 2021.

I contratti sono finalizzati all’assunzione di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

La disposizione in esame individua i soggetti che possono stipulare tali contratti e le finalità dei contratti medesimi. I contratti in questione possono essere stipulati da:

Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano

dal Dipartimento della protezione civile

e dai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sulla base della ricognizione e del riparto previsto dal comma successivo e nel limite delle risorse assegnate.

I soggetti indicati come abilitati alla stipula dei contratti in questione inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie nel limite massimo fissato. Al riparto si provvede con apposito D.P.C.M. emanato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Si prevede che, per le assunzioni in questione, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all’assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

COMMI 701-704

Il comma 704 reca, per l'attuazione dei commi da 701 a 703, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2021.

In materia di dissesto idrogeologico, si ricorda che sono state adottate numerose disposizioni normative, anche con modifiche alla governance del settore e che è all'esame del Parlamento il disegno di legge (c.d. CantierAmbiente, A.S.

1422). Il piano nazionale prevede risorse per il triennio 2019-2021 pari a circa 10,9 miliardi di euro; per ulteriori approfondimenti, si veda il tema web a cura della Camera.

Si ricorda inoltre che nella Proposta di Linee guida relative al Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), citato nella disposizione, si indica l'impegno a favorire la realizzazione di un ampio programma di investimenti al fine di conseguire gli obiettivi dello European Green Deal. Tali investimenti dovranno mirare alla de-carbonizzazione ma anche, per favorire i processi di transizione verde, il tema della messa in sicurezza del territorio, al fine di garantire maggiore resilienza rispetto agli eventi naturali. Per approfondimenti sui contenuti del PNRR, si veda in particolare la missione 2, analizzata nel seguente dossier.

COMMI 705-707 all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.

706. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato « buono veicoli sicuri », ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo

periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta.

L'importo del buono è pari a 9,95 euro.

Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 707 del presente articolo.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

I commi da 705 a 707 recano alcune modifiche alla normativa in materia di revisione dei veicoli a motore al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Al contempo, come misura compensativa, viene introdotto per un triennio un buono denominato "buono veicoli sicuri".

In particolare, il comma 705 dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, si provveda ad aumentare di 9,95 euro la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motori e dei loro rimorchi.

Il comma 706 prevede, a titolo di misura compensativa per i tre anni successivi all’entrata in vigore del citato decreto ministeriale, un buono

COMMI 705-707

denominato “veicoli sicuri”, d’importo parti all’aumento della tariffa, da assegnare ai proprietari di veicoli a motore che sottopongono a revisione un proprio veicolo nel medesimo periodo temporale. Il buono è conseguibile per una sola volta e per un solo veicolo a motore. Le modalità attuative delle disposizioni concernenti il buono, sono definite con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

Il comma 707 prevede, infine, l’istituzione di un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

COMMI 708-712

Commi 708-712

(Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto e delle navi adibite alla navigazione in alto mare)

708. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento.

Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una

percentuale determinata

provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare

». operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

3-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

« 4-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o

COMMI 708-712

prestazioni di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ».

710. La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione.

Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o

alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo del presente comma senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo è responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle

alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo del presente comma senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo è responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle

Nel documento LEGGE DI BILANCIO 2021 (pagine 123-174)

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