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Riclassificazione del livello di istruzione

La fonte CICO contiene l’informazione relativa al livello del titolo di studio del lavoratore assunto. Tale informazione registra quanto dichiarato dal lavoratore.

Fonte: Istat “Classificazione Istat dei titoli di studio italiani” pagina 43

Ai fini della presente analisi si prendono in considerazione solo i livelli di istruzione Terziaria ad esclusione del Diploma Terziario Extra-Universitario. I dati sono aggregati al primo numero del codice del livello per non incorrere in errori di significatività statistica del dettaglio informativo data la natura campionaria della fonte CICO. Pertanto i livelli di istruzione saranno: Diploma Universitario (6), Laurea - Vecchio o nuovo ordinamento (7), Titolo di Studio Post-Laurea (8), Titolo di dottore di ricerca (9)

Data la probabilità generale di inserimento nel campione del lavoratore pari a 13% (48/365)*100, in via del tutto provvisoria si stima che il livello di approssimazione accettabile ai fini della pubblicazione dei non consenta di pubblicare i dati al di sotto delle 7 unità campionarie corrispondenti a circa 53 unità stimate dal coefficiente.

3 http://www.istat.it/it/files/2011/01/Classificazione-titoli-studio-28_ott_2005-nota_metodologica.pdf?title=Classificazione+titoli+studio+-+28%2Fott%2F2005+-+Nota+metodologica.pdf

Glossario

R

ILEVAZIONE SULLE

F

ORZE

L

AVORO

- ISTAT

Forze di lavoro: comprendono le persone occupate e quelle disoccupate.

Occupati: comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:

• hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura;

• hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente;

• sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi, oppure se durante l’assenza continuano a percepire almeno il 50% della retribuzione. Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono l’attività. I coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi.

Disoccupati: comprendono le persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che:

• hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la settimana di riferimento e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive;

• oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro.

Inattivi: comprendono le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle non classificate come occupate o in cerca di occupazione.

Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento.

Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro.

Tasso di inattività: rapporto tra le persone non appartenenti alle forze di lavoro e la corrispondente popolazione di riferimento.

CICO

Attività economica: attività di produzione di beni o servizi che ha luogo quando risorse quali lavoro, impianti e materie prime concorrono all’ottenimento di beni o alla prestazione di servizi. Un’attività economica è caratterizzata dall’uso di fattori della produzione, da un processo di produzione e da

uno o più prodotti ottenuti (merci o prestazioni di servizi). Ai fini della produzione dell’informazione statistica, le attività economiche sono attualmente classificate secondo una nomenclatura internazionale che a livello europeo è denominata Nace Rev. 2 (per la classificazione Ateco 2007).

Classificazione delle attività economiche: si intende la classificazione si che distingue le unità di produzione secondo l’attività da esse svolta. La classificazione Ateco 2007 comprende 996 categorie, raggruppate in 615 classi, 272 gruppi, 88 divisioni, 21 sezioni.

Comunicazioni Obbligatorie: comunicazioni che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono obbligatoriamente trasmettere ai servizi competenti in caso di attivazione, proroga, trasformazione e cessazione di rapporti di lavoro subordinato, associato, di tirocini e di altre esperienze professionali previste dalla normativa vigente (art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, così come modificato dall’art. 1, comma 1184 della L. 296/2006, ovvero altre leggi speciali che disciplinano le comunicazioni di settori specifici quali la pubblica amministrazione, la scuola, il settore marittimo). Nel caso del lavoro intermittente, oltre a questa tipologia di comunicazione, c’è anche un’altra comunicazione prima di ogni chiamata (inizio della prestazione) dello stesso lavoratore.

Rapporto di lavoro attivato: altrimenti detto “assunzione”: inizio di una nuova fattispecie contrattuale, a carattere permanente o temporaneo, sottoposta a Comunicazione Obbligatoria da parte del datore di lavoro. Nel caso dell’esperienza di lavoro coincide con l’inizio del tirocinio.

Tipologia contrattuale “Collaborazione”: si intendono i contratti di tipo non subordinato che rientrano nelle forme di collaborazione previste dalla legge. Nello specifico rientrano nella voce collaborazione A) Il contratto di collaborazione a progetto è una forma di contratto di lavoro che può essere sottoscritto fra le parti in tutti i casi in cui sia reale e manifesta la volontà: da parte del datore di lavoro di reclutare personale da adibire ad attività di collaborazione coordinata e continuativa da parte del lavoratore di prestare la propria attività con modalità non di lavoro subordinato; b) Contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Tipologia contrattuale “Intermittente”: si tratta di un contratto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale. Il contratto di lavoro intermittente è previsto in due forme: con o senza obbligo di corrispondere un’indennità di disponibilità, a seconda che il lavoratore scelga d’essere o meno vincolato alla chiamata.

Tipologia Contrattuale “Apprendistato”: contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’occupazione dei giovani, l’apprendistato è un contratto che integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro: accanto alla causa di scambio (lavoro verso retribuzione), tipica del contratto di lavoro subordinato, si pone la finalità formativa. La normativa in materia oggi integralmente racchiusa nel D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 che definisce gli standard formativi, prevede di tre diverse tipologie di apprendistato che vengono rilevate dal sistema delle comunicazioni obbligatorie e cioè: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta

formazione e di ricerca utilizzato per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi dottorati di ricerca, nonché i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca o per il praticantato nell’ambito di professioni ordinistiche. Una quarta opzione è rappresentata dall’apprendistato per la qualificazione o riqualificazione professionale di lavoratori in mobilità.

Tipologia contrattuale “Rapporto di lavoro in somministrazione”: il lavoro somministrato, ex lavoro interinale, è un contratto in base al quale l’impresa (utilizzatrice) può richiedere manodopera ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte in un apposito Albo tenuto presso il Ministero del

Lavoro e delle Politiche sociali

http://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Contratti/Pagine/Contratto-di-somministrazione-di-lavoro.aspx). I contratti in somministrazione sono registrati dal Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie attraverso l’acquisizione di uno specifico modello di comunicazione ad uso delle agenzie di amministrazione denominato UNISOMM, che consente la gestione delle comunicazioni inerenti (cfr. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE Modelli e regole Gennaio 2013): l’Inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione; l’Inizio contestuale del rapporto di lavoro e della missione; la proroga del rapporto di lavoro o della missione; la trasformazione del rapporto di lavoro; il trasferimento del lavoratore; la cessazione del rapporto di lavoro o della missione. Nel caso in cui venga instaurato un rapporto di lavoro di somministrazione, in assenza di missione, verrà comunicata la sola instaurazione del rapporto di lavoro.

Tipologia contrattuale “Tempo determinato”: si intendono i rapporti di lavoro di tipo subordinato in cui è prevista una data di fine rapporto. Vengono considerati anche i contratti a termine dei rapporti di lavoro in somministrazione (si veda voce rapporti di lavoro in somministrazione). La legge definisce una durata massima del contratto a termine e ne disciplina la proroga. Nel caso di violazione di tali disposizioni, si determina la trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

Tipologia contrattuale “Tempo indeterminato”: si intendono tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato al netto di quelli in somministrazione e di natura intermittente (si vedano le voci contratto in somministrazione ed altri contratti). ll contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è quel contratto con cui un soggetto (il lavoratore) si impegna, senza vincolo di durata – dietro versamento di una retribuzione – a prestare la propria attività lavorativa sottoponendosi al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del proprio datore di lavoro.

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