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Ricognizione del sito e rischio potenziali inquinamenti

Il progetto proposto con il presente piano tecnico delle opere risulta compatibile con i territori interessati, in quanto a seguito di sopralluogo ed analisi dell’elenco dei siti inquinati redatto dal Ministero dell’Ambiente, non sono risultate presenti nelle aree interessate alla costruzione dell’impianto, aree appartenenti ai siti inquinati (SIN) o bonificati, ne sono presenti siti inquinati di competenza regionale. Tuttavia prima dell’esecuzione dei lavori sarà opportuno verificare la presenza di inquinanti nei terreni dove verranno realizzati gli scavi.

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6 PROPOSTA PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

In fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’apertura del cantiere in conformità alle previsioni del Piano preliminare di utilizzo, il proponente:

 effettuerà il campionamento del terreno, nelle aree interessate dai lavori per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione per l’utilizzo allo stato naturale ed in conformità a quanto pianificato in fase di autorizzazione. Il piano di campionamento e analisi che sarà sviluppato conformemente a quanto indicato negli allegati 2, 4 e 9 del D.P.R. 120/2017.

 redigerà, accertata l’idoneità delle terre e rocce da scavo, apposito progetto in cui sono definite:

- le volumetrie definitive di scavo;

- la quantità delle terre e rocce da scavo da riutilizzare;

- la collocazione e la durata del deposito delle terre e rocce da scavo;

- la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

Qualora in fase di progettazione esecutiva non venga accertata l’idoneità del materiale scavato, le terre e rocce da scavo saranno gestite come rifiuti (D. lgs 152/2006, in particolare: Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati).

Sono state effettuate delle osservazioni preliminari sui terreni nei quali dovranno essere installati gli impianti, tuttavia tali valori dovranno certamente essere validati da indagini in situ e di laboratorio per il progetto esecutivo per una caratterizzazione geotecnica.

Le unità presenti, a comportamento prevalentemente coesivo, sono costituite da sabbie con lenti ghiaiose e argille.

In corrispondenza di uno scavo artificiale con fronte inclinato di 45°, lungo la scarpata che delimita il terreno in studio dal Vallone Liquirizia, sono state effettuate delle misure con penetrometro tascabile per la stima della resistenza a compressione. Nonostante si tratti di una prova indiretta, il penetrometro tascabile fornisce un dato confrontabile con la prova di compressione con espansione libera (G. Meardi, 1965).

Lo strumento ha fornito valori tra 1 e 2 kg/cm2, quindi una ″qu″ (compressione monoassiale non confinata) compreso tra 98 e 196 kPa. Tali valori forniscono una stima della consistenza dei materiali coesivi che ricadrebbero tra i terreni compatti (Tab. 1) o moderatamente consistenti.

Dalla prova PPT (Pocket Penetrometer Test), che restituisce un valore approssimato di ″qu″ non troppo lontano dalla prova di laboratorio ELL (Espansione Laterale Libera), possiamo facilmente

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ricavare il valore della coesione non drenata cu = qu/2, pertanto avremo 49 kPa < cu < 101 kPa.

Tab 1.– Consistenza dei materiali coesivi (modificata da Canadian Foundation Engineering Manual, 2006), il valore di penetrazione NSPT e da intendere a livello di valutazione di confidenza, non essendo tale indice particolarmente significativo per le argille.

I valori qui riportati dovranno certamente essere validati da indagini in situ e di laboratorio per una più precisa caratterizzazione geotecnica prima dell'avvio dei lavori.

La definizione di tali materiali risulta necessaria al fine di individuare il corretto regime giuridico da applicare alla gestione di tali materiali e viene introdotta dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28:

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 e ss.mm.ii., recante “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale". Infatti, l’art. 2 del DPR 120/2017 definisce «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.”

La Legge 28/2012 cita: “L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<< Art. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n.152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).

- 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al

"suolo" contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

- 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.

- 3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1,

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lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.>>”.

L’articolo 4, comma 3, del nuovo DPR 120/2017 relativo ai criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti stabilisce che:

 nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo quanto disposto dall’Allegato 10 del medesimo D.P.R.;

 oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), il citato articolo 4, comma 3, prevede che le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui all’Allegato 3 del decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998, recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto.

Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue che i materiali di riporto nella gestione come sottoprodotti e nella gestione come non rifiuti debbano essere sottoposti:

- alla verifica di conformità alle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) secondo quanto prescritto nel D.Lgs. 152/2006, tramite test di cessione;

- alla verifica di non contaminazione mediante verifica di conformità CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione), di cui alle Colonne A o B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica;

- alla quantificazione della frazione antropica se gestiti come sottoprodotti.

Secondo quanto previsto dalla tabella dell’allegato 2 del DPR 120/2017, “Il numero di punti d'indagine non può essere inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, è aumentato secondo i criteri minimi riportati nella tabella seguente.”

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Per una superficie dell’area d’impianto di circa 158.000 mq e per superficie interessata dall’estensione del cavidotto pari a circa 2213,4 mq, ne deriva che i punti da sottoporre ad indagine saranno 40.

La profondità d’indagine sarà determinata in base alle profondità previste degli scavi.

I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno come minimo 3:

 campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;

 campione 2: nella zona di fondo scavo;

 campione 3: nella zona intermedia tra i due;

e in ogni caso andrà previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte stratigrafico individuato ed un campione in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione.

Trattandosi di scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno due.

Le analisi sui campioni prelevati saranno condotte in conformità a quanto indicato nell’allegato 4 del suddetto D.M. e prenderanno a riferimento il set analitico minimale riportato in tabella 4.1 del medesimo allegato 4, che qui di seguito si riporta:

16 Set analitico preliminare:

Tale set analitico sarà quindi confrontato con quanto indicato alla colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) della tabella 1, allegato 5, titolo V parte IV, del D.LGS 152/2006 e s.m.i..

La Società proponente si impegna a condurre, secondo il piano di campionamento previsto, a trasmettere tali caratterizzazioni, unitamente al Piano di utilizzo terre, almeno novanta giorni prima dell’apertura del cantiere. Il Piano di Utilizzo risulta vincolato e subordinato alla presentazione delle suddette caratterizzazioni ed all’ottenimento della relativa approvazione da parte dell’Autorità Competente.

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7 VOLUMETRIE PREVISTE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

LAVORAZIONI VOLUME DI

2 Scavi a sezione obbligata per le fondazioni di: - plinti

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8 MODALITA’ E VOLUMETRIE PREVISTE DA RIUTILIZZARE IN SITO

Per la realizzazione dell’opera sono previsti scavi a sezione ristretta in corrispondenza dei sostegni delle recinzioni, del cancello e del percorso dei cavidotti. A seguito dell’attività di realizzazione dello scotico e successivo livellamento e delle strutture in calcestruzzo si prevede che circa 32737,87 m3 di terre e rocce provenienti dalle operazioni di scavo vengano riutilizzati nel medesimo sito di produzione; il tutto avverrà attraverso livellamento ed attraverso una accurata modalità di riempimento degli scavi con il materiale precedentemente accantonato presso il sito, costipando opportunamente lo stesso e rimodellando a finire lo stato dei luoghi.

Comunque, in fase di progettazione esecutiva si procederà:

 all’analisi delle caratteristiche delle terre mediante prove di laboratorio su campioni rappresentativi delle aree e profondità di provenienza degli scavi;

 allo studio della miscela di progetto, ovvero alla definizione, in funzione delle caratteristiche individuate al punto precedente, della percentuale di legante da impiegare, della quantità di acqua ottimale e delle modalità di compattazione.

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9 GESTIONE DEGLI ESUBERI DI MATERIALE DA SCAVO

Gli esuberi di cui al Capitolo 7 sono inquadrabili nella normativa vigente come volumi di scavo che, al netto delle stime effettuate nella presente fase progettuale, non sono riutilizzabili all’interno del progetto di costruzione dell’impianto fotovoltaico, nell’ambito dei riporti previsti.

Per tali volumi di scavo si prevede due distinte modalità di gestione contemplate dalla normativa vigente:

1. utilizzo per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati in opere o interventi preventivamente individuati nell’ambito della disciplina di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

2. conferimento come rifiuto a soggetti autorizzati (gestione nell’ambito della disciplina di cui alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm) dei volumi di scavo prodotti rimanenti e non riutilizzabili.

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