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I riferimenti normativi del concorso sono:

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo anche Codice);

articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” ed in particolare l’articolo 17;

regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975;

decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 giugno 2016;

decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 312, di modifica del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560, che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;

decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante “Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”;

Linee guida ANAC n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo Linee Guida n. 1);

Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, adottate ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici – edizione luglio 2021;

Linee guida orientative approvate con decreto del Ministro dell’istruzione 26 aprile 2022, n. 106;

circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 32 del 30 dicembre 2021, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”;

circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 4 del 18 gennaio 2022, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”.

La documentazione specifica per lo svolgimento del concorso in oggetto è costituita dai seguenti atti:

il presente disciplinare e tutta la documentazione allegata;

le risposte agli eventuali chiarimenti relativi al 1° grado e al 2° grado del concorso;

eventuali ulteriori comunicazioni di rilievo per la procedura pubblicate all’indirizzo https://futura.concorsiawn.it.

3.2) S

OGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

R

EQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Possono partecipare al concorso gli operatori economici in forma singola o associata ai sensi dell’art.

46, comma 1, del Codice, che non siano soggetti alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo Codice e che siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

(per professionisti) iscrizione, al momento della partecipazione al concorso di progettazione, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto; uno dei soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del Codice, e fatta salva, per il vincitore, l’opzione di cui all’art. 152, comma 5, del Codice di costituire un raggruppamento temporaneo a valle della procedura concorsuale, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti speciali il concorrente può scegliere di partecipare al concorso di progettazione con raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti. Ai soggetti già costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

I raggruppamenti temporanei dovranno ricomprendere, quale progettista, la figura di un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme

➢ è vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura concorsuale per la medesima area in più di un Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE;

➢ è vietato al concorrente, che partecipa alla procedura concorsuale per la medesima area in Raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE, di partecipare anche in forma individuale.

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipi al concorso, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società d’ingegneria della quale gli stessi liberi professionisti svolgano il ruolo di amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, consulente o collaboratore a progetto.

La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dal concorso di progettazione di tutti i concorrenti coinvolti nel Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE.

Se il concorrente partecipa come consorzio stabile, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, dovrà indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura concorsuale per la medesima area. In caso di violazione, sono

esclusi dalla presente procedura sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto

➢ [nel caso di Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE] da ciascun operatore economico associato, in base alla figura professionale (cfr. successivo art. 3.2.2.);

➢ [nel caso di Consorzio stabile] da ciascuno dei consorziati indicati dal consorzio ai fini della partecipazione, secondo quanto indicato negli articoli 1 e 5 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto:

➢ [nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] ciascuno dei partecipanti al raggruppamento temporaneo/GEIE; possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

3.2.2) G

RUPPO DI LAVORO

Ferma restando la possibilità di partecipare al concorso di progettazione per il singolo professionista e per tutti gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, del codice e l’opzione per il vincitore di dimostrare i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale a valle della procedura concorsuale nella fase di affidamento dei successivi livelli di progettazione, i partecipanti potranno costituire un gruppo di lavoro, producendo, quale documentazione amministrativa ai fini della

3) progettista degli impianti elettrici e termici con titolo di ingegnere o di architetto Sezione A (d.P.R. n.

328/2001) anche con particolare riferimento alla progettazione di impianti di energia rinnovabile;

4) progettista esperto di tematiche ambientali;

5) progettista esperto di opere di demolizione;

6) progettista impianto antincendio, iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui

Si richiama l’attenzione, ai fini dell’eventuale previsione di figure professionali specializzate e della redazione dei successivi livelli della progettazione, in merito a quanto disposto dal decreto del Ministro

In particolare, per ciascuna delle professionalità elencate, le specifiche competenze sono comprovate dall’aver svolto almeno un servizio negli ultimi 10 anni per ciascuno dei singoli ambiti indicati al punto

3. per il professionista antincendio è richiesta l’iscrizione all’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

4. per il pedagogo e/o esperto di progettazione di ambienti di apprendimento è richiesta una comprovata esperienza nella progettazione di ambienti didattici innovativi o comunque in ambito scolastico.

Il concorrente indica, nella dichiarazione, il nominativo e gli estremi degli elementi che dimostrano i relativi requisiti professionali in relazione a ciascuna delle professionalità elencate.

3.3) R

EQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICO

-

FINANZIARIA E TECNICO

-ORGANIZZATIVA E MEZZI DI PROVA PER L

AFFIDAMENTO DEI SUCCESSIVI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Ai vincitori del concorso per ciascuna area, previa verifica della disponibilità delle risorse economiche necessarie, sono affidati, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, i servizi di cui al successivo punto 6.1, purché in possesso, pena l’esclusione, dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali di cui ai punti 3.3.1 e 3.3.2.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue;

1) l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni di servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle

“ID-Opere” dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel citato D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni “ID-Opera” pari a una voltal’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle “ID-Opere”;

2) l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o misto i requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono essere posseduti sia dalla mandataria in misura

maggioritaria sia dalle mandanti. In caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale ciascun componente deve possedere il requisito di cui al punto 1) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

I vincitori del concorso per ciascuna area, al fine di dimostrare i requisiti di cui ai punti 3.3.1 e 3.3.2 richiesti per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione, oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento come indicato al successivo punto 3.5, possono costituire, ai sensi dell’articolo 152, comma 5, del Codice, un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del del concorso per ciascuna area, è fornita nel rispetto e nei modi previsti nelle Linee guida ANAC n. 1, con particolare riferimento al punto 3.3 e relativi sottoparagrafi ad esso collegati, oltre che in uno dei alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della proposta e del progetto. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dal concorso;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione della proposta progettuale;

- la mancata presentazione di elementi a corredo della proposta o del progetto ovvero di condizioni di partecipazione al concorso (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di concorso, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione della proposta progettuale;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e della proposta progettuale è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio l’ente banditore assegna al concorrente un termine – non superiore a cinque giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l’ente banditore procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l’ente banditore può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine – non superiore a tre giorni – a pena di esclusione.

3.5) A

VVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, i vincitori del concorso, singoli o in raggruppamento, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale1, necessari per l’affidamento dei servizi successivi, avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 3.2 del presente disciplinare.

Il concorrente può avvalersi di più soggetti ausiliari.

A pena di esclusione, non è consentito che il soggetto ausiliario presti avvalimento per più di un concorrente per la medesima area e che partecipino allo stesso concorso di progettazione per la medesima area sia il soggetto ausiliario sia il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell’ente banditore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il soggetto ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dal punto 3.2, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso l’ente banditore, di mettere a disposizione, per tutta la durata degli affidamenti, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

1 Cfr. art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice.

Qualora per il soggetto ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce il soggetto ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell’ente banditore e contestualmente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni del soggetto ausiliario o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dal concorso – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dal soggetto ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

3.6) S

UBAPPALTO

È possibile ricorrere al subappalto per le prestazioni consistenti in indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.

La stessa regola si applica all’incarico per i successivi livelli di progettazione.

Il concorrente all’atto della presentazione della proposta progettuale indica, tra quelle ammesse, le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare, il subappalto non è consentito.

I subappaltatori per le prestazioni ammesse devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice.

3.7) M

OTIVI DI ESCLUSIONE E LIMITI DI PARTECIPAZIONE

Sono esclusi dal presente concorso gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni, con particolare riferimento ai dipendenti dell’ente banditore, nonché degli enti locali coinvolti nel concorso di progettazione. Nel caso di situazioni di conflitto di interesse accertate dall’ente banditore trova applicazione l’art. 67, comma 2, del Codice, nonché quanto previsto nelle Linee guida ANAC n.

15 del 2009.

3.7.1) S

OPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, non è previsto il sopralluogo tecnico presso l’area oggetto di intervento.

3.8) C

ONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso implica l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le norme contenute nel presente Disciplinare e nella documentazione di concorso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento al decreto legislativo n. 50/2016, all’art. 24 del decreto-legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e, comunque, alle norme dettate dalla legislazione vigente in materia. I soggetti che partecipano alla procedura concorsuale esonerano espressamente l’Ente banditore e i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle proposte progettuali e della relativa documentazione.

In considerazione dell’arco temporale reso disponibile per l’attivazione della procedura di iscrizione e l’adozione di misure di carattere tecnologico ordinariamente idonee e sufficienti, il soggetto banditore declina ogni responsabilità per l’eventuale mancato accesso al sistema telematico e/o per la mancata attivazione della procedura telematica entro il termine stabilito, derivanti da difficoltà di natura tecnica che abbiano ad accadere ai concorrenti e/o al sistema e non dipendenti dalla volontà del soggetto banditore, quali, ad esempio, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, difficoltà di connessione telematica al sistema derivanti dall’uso da parte dei concorrenti di sistemi informatici non idonei o utilizzati in modo inappropriato, congestione temporanea della rete internet e/o della linea di connessione al sistema telematico del concorso.

Si rappresenta, inoltre, che l’assistenza tecnica sul sistema informativo messa a disposizione potrà operare soltanto se le iscrizioni sono ancora aperte. Le richieste di assistenza tecnica che pervengono svolgimento della procedura, nei quali sono definiti i dettagli relativi all’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di concorso.

3.8.1) U

SO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA

Il Responsabile del procedimento, in seduta pubblica, nella data indicata nel calendario di cui al punto 2.1, attraverso apposito software in dotazione alla piattaforma informatica, genera due “chiavi”: una pubblica e una privata. Tali chiavi sono costituite da due distinti file, il secondo dei quali verrà secretato dal RUP che provvederà alla sua custodia fino alla fine dei lavori della commissione giudicatrice dopo il secondo grado del concorso.

La chiave pubblica verrà messa a disposizione dei partecipanti – unitamente ad una guida illustrativa della procedura di crittazione – nella sezione Documenti del sito del concorso e utilizzata dai partecipanti per criptare i file di trasmissione della documentazione amministrativa.

Ultimati i lavori della commissione giudicatrice relativi al secondo grado, il RUP, in seduta pubblica, utilizzando la chiave privata, otterrà l’accesso alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, permettendo l’abbinamento tra i progetti e i loro autori.

Durante il periodo compreso tra l’apertura delle iscrizioni al primo grado e la fine dei lavori della commissione giudicatrice, non sarà consentito l’accesso ai contenuti della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, al fine di assicurare il pieno rispetto dell’anonimato.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative è possibile contattare l’assistenza tecnica al seguente indirizzo email: assistenza.concorsi@kinetica.it.

3.9) A

NONIMATO

L’anonimato dei partecipanti sarà garantito per tutta la durata del concorso, attraverso l’utilizzo di due differenti codici alfa-numerici di identificazione a otto cifre arabiche o lettere alfabetiche. In particolare, i codici potranno essere composti da cifre e/o lettere, maiuscole o minuscole a libera scelta del partecipante.

Dovranno essere indicati un codice per il 1° grado e un codice, diverso dal primo, per il 2° grado.

La documentazione amministrativa, resa inaccessibile da un sistema di protezione crittografato, sarà decodificata dal RUP solamente dopo l’individuazione del progetto vincitore per ciascuna area, alla fine

del 2° grado del concorso di progettazione. Il verbale riassuntivo della commissione giudicatrice relativo al 1° grado farà riferimento ai singoli elaborati riportando solamente i relativi codici alfa-numerici.

Attenzione: i codici immessi durante l’iscrizione al 1° grado verranno richiesti dalla piattaforma durante la procedura di iscrizione al 2° grado del concorso; è, quindi, esclusiva responsabilità dei propri elaborati senza limitazioni, ma comunque dopo la conclusione della procedura concorsuale e dopo la pubblicazione da parte del Ministero dell’istruzione. Anticorruzione, quale contributo per la partecipazione al presente concorso, secondo le istruzioni operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet all’indirizzo www.anticorruzione.it (servizi online – servizio riscossione contributi o contributi in sede di gara), allegando la ricevuta ai documenti del concorso di progettazione.

L’importo del contributo ANAC è dovuto da ciascun operatore economico, singolo o associato, per ciascuna candidatura presentata in relazione al valore del premio previsto per il vincitore di ciascuna delle 212 aree di cui alla Tabella 1 e nella misura riportata nella tabella di cui alla delibera ANAC del 21 dicembre 2021, n. 830.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, l’Ente banditore accerta l’avvenuto versamento

In caso di mancata presentazione della ricevuta, l’Ente banditore accerta l’avvenuto versamento

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