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Combustibile diesel

RIFERIMENTI NORMATIVI Contesto Europeo

La promozione dell’utilizzo dei Biocombustibili è una delle azioni adottate dalla Unione Europea (UE) nell’ambito delle politiche comunitarie volte all’incremento delle fonti energetiche rinnovabili, alla diminuzione delle emissioni di gas serra e ad una maggiore indipendenza energetica.

I provvedimenti di carattere normativo più rilevanti che riguardano la promozione dei biocombustibili sono:

La Direttiva 2003/30/CE, nella quale si invitava ogni Stato Membro a fissare degli obiettivi quantitativi di consumo dei biocombustibili, basati su dei valori di riferimento, ossia il 2% sul totale di carburanti (benzina e diesel) immessi nel mercato entro dicembre 2005, ed il 5,75% entro dicembre 2010.

La Direttiva 2003/96/CE, che modificava il quadro comunitario delle accise sugli oli minerali per consentire l'applicazione di aliquote ridotte sulle miscele contenenti biocombustibili.

Gli obiettivi indicati dalla Direttiva 2003/30/CE, sebbene costituissero un “impegno morale” per ognuno degli Stati Membri, non erano obbligatori. Questo approccio non vincolante ha consentito un aumento consistente della produzione e del consumo di biocombustibili ma non è stato sufficiente a garantire il raggiungimento della quota di mercato del 2%, prevista per l’anno 2005. Soltanto Germania e Svezia, infatti, sono riuscite a rispettare gli impegni presi e l’UE, nel suo complesso, non ha superato la quota dell’1%. La Commissione Europea (CE), per dare impulso allo sviluppo dei biocombustibili e delle fonti energetiche rinnovabili, ha proposto una nuova strategia14 più rigorosa, nonché nuovi obiettivi vincolanti per il 202015 in modo da creare un quadro giuridico più stabile per il prossimo decennio. Durante Consiglio Europeo dell’8-9 Marzo 2007, i Capi di Stato Europei hanno approvato il piano strategico “Una politica Energetica per l’Europa” presentato dalla Commissione.

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“Strategia dell’UE per i biocarburanti” (COM (2006) 34 del 8.2.2006).

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Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea, Doc. 7224/1/07 REV 1, del 2 Maggio 2007. Parlamento Europeo, relazione A6-0287/2007 del 20.7.2007.

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Il punto centrale di questa proposta è l’introduzione di obiettivi vincolanti quali:

la riduzione del 20% delle emissioni europee di gas serra, rispetto ai livelli del 1999, entro il 2020;

la produzione del 20% dell’energia primaria attraverso fonti energetiche rinnovabili nel 2020;

il risparmio del 20% dell’energia primaria attraverso politiche di risparmio ed efficienza energetica rispetto alle previsioni per il 2020; • l’introduzione di un quantitativo di biocombustibili pari al 10% del

consumo totale di benzina e di gasolio per il trasporto, entro il 2020. La scelta del 10% si basa su stime di tipo conservativo della CE15 e per conseguire tale traguardo si valuta sia necessario disporre di un quantitativo di biocombustibili di circa 34,6 Mtep16, raggiungibile attraverso un incremento della superficie coltivabile dedicata, e attuando una adeguata politica delle importazioni.

Il possibile impatto sull’uso del suolo, la cui disponibilità è limitata, dipenderà molto dall’effettivo sviluppo delle tecnologie dei biocombustibili di seconda generazione, caratterizzate da rese per ettaro superiori, e dalla quota di materie prime importate da paesi extra-europei legata alle dinamiche di mercato, vincolata a criteri di sostenibilità e comunque soggetta a certificazione.

Alcuni criteri di sostenibilità per i biocombustibili utilizzati nell’UE sono stati introdotti nella Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 che propone un obiettivo di almeno il 10% di energia rinnovabile nei trasporti e nella Direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009, dove viene stabilito di ridurre fino al 10% le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo dei carburanti.

Contesto Italiano

In Italia la Direttiva 2003/30/CE è stata recepita con il Decreto Legislativo 30 maggio 2005 n.128, anch’esso finalizzato a promuovere l’utilizzazione dei biocombustibili, o di altri carburanti rinnovabili, in sostituzione del diesel e della benzina utilizzati nei trasporti.

Nel decreto venivano fissati gli obiettivi nazionali, espressi come percentuale sul totale del carburante immesso al consumo nel mercato, e calcolati sulla base del tenore energetico:

• 1% entro il 31 dicembre 2005; • 2,5% entro il 31 dicembre 2010.

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Allegato al “Biofuels Progress Report” (COM (2006) 845 del 10.1.2007).

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L’anno successivo, all’interno di provvedimenti legislativi riguardanti, tra l’altro, il comparto agro-alimentare17, sono state inserite ulteriori misure per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 30 maggio 2005 n. 128, atte a favorire lo sviluppo della filiera agro-energetica, la produzione e la commercializzazione di bioetanolo, e prevedendo un orizzonte temporale di sei anni a partire dal 1° gennaio 2008:

• obbligo, dal 1° luglio 2006, ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, in misura pari all'1% dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore, è incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010.

• stipula di intese di filiera, accordi quadro o di contratti di programma, volti a garantire la tracciabilita' consentendo di ricostruire il percorso del biocarburante attraverso le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento all'origine del prodotto agricolo. In seguito, la Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n.296) ha modificato i precedenti atti normativi allineando gradualmente gli obiettivi nazionali per l’uso dei biocarburanti a quelli proposti dalla Direttiva 2003/30/CE:

• 1% entro il 31 dicembre 2005; • 2,5% entro il 31 dicembre 2008; • 5,75% entro il 31 dicembre 2010.

La stessa legge, nell’ambito di un programma pluriennale con decorrenza 1 gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, ha introdotto un’accisa ridotta per il Biodiesel, pari al 20% di quella applicata al gasolio, limitatamente a un contingente annuo di 250.000 t e l’obbligo di immettere una quota obbligatoria di biocarburante sul totale di tutto il carburante immesso in consumo dell’anno solare precedente.

Tale quota, calcolata sulla base del tenore energetico, è stata fissata al: • 1,0% per il 2007;

• 2,0% per il 2008.

In seguito il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 aprile 2008, N.100 ha regolamentato le sanzioni economiche per il mancato raggiungimento della quota minima obbligatoria e il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 Aprile 2008, N.110 ha regolamentato le modalità di attuazione di tale obbligo.

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