• Non ci sono risultati.

Il D.Lgs. n. 116/2020 ha abrogato il previgente art. 266 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplinava la gestione dei rifiuti provenienti da attività di manutenzione e, per quanto si specifico interesse del settore, ha affidato al comma 19 dell’art. 193 del Dlgs. 152/2006 alcuni chiari-menti sugli adempichiari-menti legati alla fase di trasporto.

L’obiettivo di questa riforma è stato quello di introdurre un regime semplificato e assicurare, contestualmente, che i soggetti che eseguono tale l’attività portino i rifiuti prodotti presso i luoghi ove sono allestiti gli appositi depositi, provvedendo successivamente alla loro corretta gestione ed evitando che i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione confluiscano nel sistema di gestione dei rifiuti urbani ma siano sottoposti, invece, a regolari operazioni di recupero o smaltimento.

Relativamente ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione il comma 19 dell’art. 193 del novellato Dlgs. 152/2006 stabilisce che questi si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività e che, nel caso di “quantitativi limitati”** che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività”, è consentito effettuarne la movimentazione, in alternativa al formulario di trasporto, con un documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo nella fase di trasporto (luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, numero di colli o stima del peso/volume, luogo di de-stinazione). Infine, è da ritenersi, pur nel silenzio della norma, che l’azienda debba dotarsi di iscrizione all’Albo Gestori, cat. 2- bis.

** Relativamente alla formulazione indeterminata “quantitativi limitati”, la Circolare de. MiTE, prot. N. 51657 del 14/5/21 chiarisce che occorre valutare caso per caso, la tipologia di attività svolta e i rifiuti prodotti.

SCHEMA RIASSUNTIVO di GESTIONE DEL RIFIUTO DA ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE IL MANUTENTORE PUO’ TRASPORTARE PRESSO LA PROPRIA SEDE/DOMICILIO I RIFIUTI DERIVANTI DALLA SUA ATTIVITA’ PROFESSIONALE ALTERNATIVAMENTE CON FIR O DDT

(solo se trattasi di “piccoli quantitativi” – cfr. nota box precedente) che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del rifiuto).

Pur nel silenzio della normaÈ DA RITENERSI CHE IL TRAPORTO DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL RIFIUTO (dove si svolge l’attività manutenti-va) alla sede/domicilio del manutentore, DEBBA ESSERE EFFETTUATO CON ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI (CAT. 2-BIS).

PRESSO LA PROPRIA SEDE IL MANUTENTORE POTRA’ TENERE I RIFIUTI IN DEPOSITO TEMPORANEO, quindi SENZA BISOGNO CHE L’AREA SIA AUTORIZZATA MA SOLO SE OPERA NEI RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI DALLA DISCIPLINA DEL DEPOSITO TEMPORANEO

(cfr. capitolo dedicato con indicazione dei limiti imposti dalla norma), AL DI FUORI DEI QUALI L’AREA DEVE, INVECE, ESSERE AUTORIZZATA.

Successivamente i soggetti che eseguono l’attività di manutenzione provvederanno alla loro corretta gestione (ad esempio conferendoli ad un soggetto autorizzato al trasporto conto terzi).

5.2 REGISTRO DI CARICO E SCARICO – ART. 190 D.Lgs. n. 152/2006

Il registro di carico e scarico è il documento previsto dalla normativa ambientale (D.Lgs. n. 152/06) per contenere tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni.

SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE

Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi dell’art. 190 comma 1 del D.lgs 152/2006:

• chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;

• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;

• i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

• le imprese e gli enti con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da:

• lavorazioni industriali;

• lavorazioni artigianali;

• dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depura-zione delle acque reflue,

• nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esonerati da tale obbligo:

• gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;

• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8;

• per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu’ di dieci dipendenti.

NOTA

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di ser-vizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi (comma 7).

I modelli vigenti del registro di carico e scarico dei rifiuti sono quelli definiti dal Decreto Ministeriale 1° aprile 1998 n. 148 e, da compilare in funzione dell’attività esercitata, si distinguono in:

• Modello A: per i soggetti che producono, recuperano, smaltiscono, trasportano rifiuti;

• Modello B: per i soggetti che commerciano e intermediano rifiuti senza detenzione.

Il D.Lgs. 152/2006, all’art. 190, comma 2, prevede che i registri siano numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competen-ti con le procedure e le modalità fissate dalla normacompeten-tiva sui registri IVA.

I registri, integrati con i formulari, devono essere conservati almeno per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione, salvo i registri delle discariche, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione:

Regione o Provincia delegata.

Il luogo di tenuta del Registro di carico e scarico dipende dall’attività svolta:

• Produttori/attività di trattamento: presso il relativo impianto di produzione o trattamento;

• Raccolta e trasporto/intermediazione: presso la sede operativa

Documenti correlati