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della riforma non detta norme ad hoc in tema di responsabilità dei liquidatori ma si limita a rinviare alle “ norme in tema di responsabilità

degli amministratori” (cfr. art. 2489, secondo comma, ultima parte c.c.)

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apparsa più rispondente alle novità normative apportate in riferimento ai poteri dei liquidatori dato che da un lato l’assemblea può autorizzare “l’esercizio provvisorio” dell’impresa o di rami di essa (arg. ex art. 2487, primo comma, let. c) c.c.) avvicinando, così, l’operato dei liquidatori a quello degli amministratori in una prospettiva di continuazione dell’attività sia pure “in funzione del migliore realizzo”, dall’altro l’art. 2491 c.c. riconosce ai liquidatori la possibilità di procedere a una ripartizione anticipata di acconti di liquidazione ai soci, ciò che richiede anche conoscenze tecniche in tema di bilancio e contabilità che, giocoforza, sono diversificate da soggetto a soggetto di talché una diversificazione del regime responsabilistico ex art. 2491, terzo comma c.c. in ragione delle specifiche conoscenze di ciascuno sarebbe apparsa più indicata. Sia pure indirettamente, NICCOLINI sub art. 2489 in NICCOLINI e STAGNO D’ALCONTRES (a cura di),

“Società di capitali. Commentario”, Napoli, 2004, p. 1782 si rende conto che tra art. 2489,

secondo comma e 2392, primo comma c.c. non v’è una perfetta sovrapposizione in quanto afferma “Per la verità, la struttura formale della norma in commento è letteralmente

identica a quella usata nell’art. 2407, co. 1, con riferimento ai sindaci: e di fronte a tale rilievo l’interprete è indotto a riflettere se alla riscontrata circostanza debba annettersi un significato disciplinare” salvo poi stemperare il problema interpretativo sollevato

evidenziando che, comunque, la diligenza richiesta tanto agli amministratori quanto ai liquidatori ha eguale natura professionale con tutto ciò che ne deriva in termini di prova del danno; in tale ottica si pone anche PARRELLA, op. cit. (nota 237), p. 281 il quale dopo aver evidenziato che il termine “professionalità” è adoperato dal legislatore solo nell’art. 2489 c.c. e non anche nell’art. 2392 c.c. espressamente afferma nella nota 16 “La diversa

formula adoperata dall’art. 2392, ove si fa esclusivamente riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, non dovrebbe comportare conseguenze di rilievo a livello interpretativo, atteso che non v’è dubbio che anche in tal caso la diligenza debba qualificarsi come professionale (arg. ex art. 1176, comma 2)”.

246Comunque, come già evidenziato precedentemente, l’eliminazione del rinvio all’art. 2279 c.c. produce effetti meno dirompenti di quelli che si possano immaginare in quanto la responsabilità dei liquidatori per violazione del divieto di compiere nuove operazioni è di fatto sostituita dalla responsabilità dei liquidatori per aver compiuto operazioni prive del carattere della “utilità” (stante anche quanto disposto dall’art. 2489, secondo comma c.c.), ciò che nulla cambia rispetto al passato posto che NICCOLINI, op. cit. (nota 26), pp. 591 e ss. già nel vigore del codice civile del ’42 riteneva che, nonostante il divieto di compiere nuove operazioni “I liquidatori … potranno compiere ogni operazione direttamente o

indirettamente utile alla liquidazione e volta al suo miglior esito”.

247 Non v’è chi non veda come tale nuova previsione di legge non apporta alcuna innovazione determinante, posto che già nel vigore del codice del 1942 si applicavano ai liquidatori di Società di capitali attraverso la tecnica del doppio rinvio in quanto l’art. 2452 c.c. rinviava all’art. 2276 c.c. il quale a sua volta sanciva “Gli obblighi e la responsabilità dei

liquidatori sono regolate dalle disposizioni stabilite per gli amministratori” di talché

appaiono ancora attuali le critiche mosse da ALESSI a tale rinvio normativo incondizionato (cfr. precedente nota 232). L’unico merito che può ascriversi alla nuova formulazione della norma in commento è quello di aver fugato qualsiasi dubbio in merito all’applicabilità degli artt. 2392 e ss. ai liquidatori di Società di capitali, posto che nel vigore della precedente disciplina era anche stato sostenuto che il rinvio all’art. 2276 c.c. dovesse leggersi nel senso

4) infine, viene introdotta ex art. 2491, terzo comma c.c. una nuova fonte di

responsabilità dei liquidatori strettamente connessa con i danni cagionati ai

creditori sociali in caso di abuso del potere di distribuire ai soci acconti di

liquidazione (comma secondo) e, quindi, il caso di ripartizione di acconti in

mancanza di disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva

soddisfazione dei creditori sociali

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di ritenere sempre e comunque applicabili le norme sugli obblighi e la responsabilità di amministratori di Società di persone anche quando la liquidazione avesse riguardato una Società di capitali. Ciò posto, fermo restando che è certo che i liquidatori di Società di capitali rispondono personalmente e illimitatamente verso la Società, verso i creditori sociali e verso i singoli soci e terzi applicandosi le norme di cui agli artt. 2392, 2393, 2393- bis, 2394 e 2395 c.c. quanto alle Società azionarie e la norma di cui all’art. 2467 c.c. quanto alle S.r.l., rimangono ancora aperte le numerose questioni interpretative emerse nel vigore della precedente disciplina e che possono così riassumersi: a) è discusso se per decidere l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità sia sufficiente il quorum dell’assemblea ordinaria ovvero sia richiesto il quorum dell’assemblea straordinaria; b) è dibattuto se si applichi la regola della revoca automatica del liquidatore che l’art. 2393, quinto comma c.c. prevede per gli amministratori per il caso in cui l’azione sociale di responsabilità sia deliberata “… con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale”; c) ci s’interroga se il reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione assorba l’azione sociale di responsabilità. Tutte queste questioni rimaste insolute anche a seguito della Riforma societaria 2003 sono evidenziate in NICCOLINI, op. cit. (nota 245), pp. 1783-1784 il quale per una disamina con riferimento alla novellata disciplina rinvia a DIMUNDO, Commento

sub art. 2491, in La riforma del diritto societario a cura di LO CASCIO, 9, Milano, 2003 e

PARRELLA, op. cit. (nota 237), pp. 281-282.

248 Tale disposizione individua una ipotesi specifica di responsabilità per colpa dei liquidatori, strettamente connessa al nuovo potere riconosciuto ai liquidatori ex art. 2491, secondo comma c.c.. Nonostante la norma in parola non faccia espresso riferimento al presupposto soggettivo della “colpa” non può negarsi che la responsabilità dei liquidatori sia comunque subordinata a un loro comportamento colposo (o, a maggior ragione, doloso). Ne consegue che i liquidatori saranno responsabili “… tutte le volte in cui la

distribuzione degli acconti sia avvenuta, quantunque essi avrebbero dovuto constatare, usando la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico, che la ripartizione tra i soci avrebbe potuto pregiudicare la posizione dei creditori sociali; ovvero laddove la valutazione prognostica che i liquidatori sono tenuti ad effettuare prima di ripartire gli acconti sia stata falsata dalla omessa o inesatta rilevazione nei bilanci dei debiti sociali, dovuta a negligenza o imperizia dei liquidatori stessi” (in tal senso si esprime PARRELLA

nota 230, p. 293 richiamato pedissequamente anche da SCIMEMI, nota 239, p. 296). Trattasi, pertanto, di una specificazione della responsabilità per colpa generalmente riconosciuta in capo ai liquidatori ex art. 2489, secondo comma c.c. e che trova pur sempre il suo fondamento nella violazione del generale dovere di adempiere alle loro funzioni con la diligenza professionale richiesta dal combinato disposto degli artt. 2489, secondo comma e 1176, secondo comma c.c. con conseguente possibilità per i creditore pregiudicati di esperire azione di responsabilità ex art. 2394 c.c.. Proprio in ragione di ciò, lo stesso PARRELLA, op. loc. cit. insinua il dubbio circa l’effettiva necessità della norma in commento posto che la violazione del precetto di cui all’art. 2491, secondo comma c.c. sarebbe comunque stato foriero di responsabilità dei liquidatori anche in mancanza della previsione di cui al terzo comma. Comunque, le somme eventualmente versate ai soci saranno sempre suscettibili di ripetizione nel corso della liquidazione laddove ciò si rivelasse necessario per l’integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali ed indipendentemente dalla “buona fede” dei soci nella percezione degli acconti ciò che

Nell’ambito di tale nuovo impianto normativo, come s’insinua la

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