BOZZA PER LA CONSULTAZIONE
RILEVAZIONE INIZIALE
Requisiti per l’iscrizione iniziale dei debiti
37. I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
il processo produttivo dei beni è stato completato; e
si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.
Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e
11 benefici avvenga diversamente:
a) in caso di acquisto di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;
b) per i beni per i quali è richiesto l’atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;
c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l’art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, nel bilancio dell’acquirente, l’iscrizione del bene avviene alla consegna a fronte della rilevazione di un debito, relativo alle rate non scadute, indipendentemente dal passaggio del titolo di proprietà.
I debiti originati da acquisti di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è stato ricevuto, cioè la prestazione è stata effettuata.
38. I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.
39. L’iscrizione di un debito di finanziamento avviene all’erogazione del finanziamento.
I prestiti obbligazionari sono iscritti al momento della sottoscrizione.
I debiti per gli acconti da clienti vengono iscritti quando sorge il diritto all’incasso dell’acconto.
Nel caso dei debiti tributari, dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza e degli altri debiti, l’iscrizione del debito avviene quando è sorta l’obbligazione al pagamento, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.
Rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione Calcolo del costo ammortizzato
40. L’art. 2426, comma 1, n. 8 c.c. prescrive che “i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”.
41. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice civile, rispetto al valore determinato in base ai parr.
53-56. Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale. In tal caso la società applica i paragrafi 53-56, salvo l’applicazione dei paragrafi 47-52 sul processo di attualizzazione.
42. Le regole relative al calcolo del costo ammortizzato si applicano a tutti i debiti classificati nelle voci da D1a D14 del passivo dello stato patrimoniale.
43. Quando un debito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, salvo quanto previsto dai paragrafi 47-52, al netto dei costi di
12 transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito.
44. I costi di transazione, quali le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell’immobile e altri costi accessori per l’ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione (es.: spese legali e commissioni iniziali) sostenuti per l’emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del debito da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili (si veda paragrafo 63).
45. Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell’interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del debito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale. In caso di interessi contrattuali a tasso variabile si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 63.
46. I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il debito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e, quando contrattualmente previsto, la probabilità che l’estinzione anticipata del debito si verifichi.
Essi includono, nel caso di prestiti obbligazionari, anche il pagamento di eventuali premi riservati ai possessori di obbligazioni estratte a sorte. In caso di una variazione nelle stime dei flussi finanziari futuri si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 60.
Attualizzazione dei debiti
47. L’art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del “fattore temporale” nella valutazione dei debiti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse effettivo, come calcolato secondo i paragrafi 40-46, deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato.
48. Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame.
49. Qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.
13 50. Salvo il caso previsto dal par. 63, se il tasso di interesse effettivo determinato in sede di
rilevazione iniziale successivamente si discosta dai tassi di mercato, esso non è comunque aggiornato.
51. L’attualizzazione dei debiti può non essere applicata ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice civile. Oltre al caso in cui il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).
52. I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi costi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando il debito al tasso di interesse di mercato.
La differenza tra tale valore e valore a termine deve essere rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.
Nel caso dei debiti di natura finanziaria, la differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l’effetto dell’attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito è rilevata tra i proventi finanziari del conto economico nella voce C16d), salvo che le caratteristiche dell’operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura.
Rilevazione iniziale dei debiti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)
53. Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile, i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione.
54. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i paragrafi 40-52 non si applicano e la rilevazione iniziale del debito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.
55. Nel caso di prestiti obbligazionari:
gli aggi di emissione sono rilevati tra i risconti passivi nella classe E del passivo dello stato patrimoniale;
i disaggi di emissione sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell’attivo dello stato patrimoniale.
56. I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di perizia dell’immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziari ed eventuali altri costi di
14 transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell’attivo dello stato patrimoniale.